Nota 28 agosto 2015 - Trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392 – Prime indicazioni operative riguardanti i principali rapporti in corso ed i servizi indispensabili

28 agosto 2015

m_dg.DOG.28/08/2015.0093734.U


Ministero della Giustizia
Dipartimento dll'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie

Il Direttore generale

Al Sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Al Sig. Dirigenti Amministrativi della Suprema Corte di Cassazione e della Procura
Generale presso la Suprema Corte di Cassazione
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Corti di Appello e delle Procure Generali presso le
Corti di Appello

nonché, per opportuna conoscenza

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
AI Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Al Sig. Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Al Sig. Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile
Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Sig. Capo della Segreteria dell'On. Ministro

Oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1 comma 526. Trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 - Prime indicazioni operative riguardanti i principali rapporti in corso ed i servizi indispensabili.

Con riferimento a quanto in oggetto, rappresento che, come è noto, la richiamata normativa prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia; detta successione non scioglie comunque i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, ne' modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso.

E' poi previsto che il Ministero della Giustizia subentri nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.

Ciò posto, costituisce obiettivo primario di questa Direzione Generale quello di garantire la continuità di tutti i servizi essenziali resi in favore degli uffici giudiziari, e ciò mediante il subentro nei rapporti in corso ovvero la stipula di nuovi contratti, in caso di scadenza di quelli al momento in atto o di esercizio della facoltà di recesso.

A tal fine, anche in coerenza con l'analoga iniziativa adottata dall' ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, è apparso subito indispensabile ottenere da parte degli enti territoriali, con la massima urgenza, una completa informativa sui rapporti in corso finalizzati ad assicurare l'adempimento, da parte del competente Comune, dell'obbligo di cui alla citata legge n.392\41.

A tal fine, con Direttiva prot. mdg dog n. 60009 del 18/5/20 15, il Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia ha disposto la costituzione di Gruppo di Lavoro formato da personale in servizio presso la Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi e della Direzione Generale per la Manutenzione degli Edifici Giudiziari di Napoli; ciò allo scopo di procedere a tutte le attività d'informazione, raccolta documentazione, controllo e verifica amministrativa necessarie al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata disposizione.

Ciò posto, dall'esame della documentazione finora pervenuta da parte dei Comuni interpellati, peraltro non ancora completa. questa Direzione ha già potuto rilevare come sia assai elevato il numero di contratti e/o di atti mediante i quali tali Enti provvedono alle attività manutentivo/gestionali degli edifici dove hanno sede gli Uffici Giudiziari di ogni rispettiva circoscrizione territoriale; peraltro, diversi dei contratti sopramenzionati si trovano a scadere già alla data del 31/8/2015.

Tale situazione appare peraltro particolarmente allarmante laddove i rapporti in scadenza riguardino le attività di sorveglianza degli edifici giudiziari e, più ampiamente, la sicurezza di questi ultimi; l'attività ricognitiva da parte della scrivente Direzione Generale è stata quindi particolarmente e prioritariamente rivolta a tali aspetti.

Tale quadro complesso - nonché, per gli aspetti connessi alla tempistica normativamente prescelta, piuttosto critico - costituisce tuttavia anche l'opportunità per dare concreta attuazione, e saggiarne gli effetti migliorativi in termini di efficienza del sistema, del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia (D.P.C.M. 15/6i2015 n. 84, pubblicato sulla GU - serie generale - del 29/6/20 I 5); ciò con particolare riguardo alle forme di decentramento ivi previste, sia pure nel rispetto della necessità di mantenere il controllo generale della spesa e della omogeneità dei servizi in favore degli uffici giudiziari.

Ed invero, l'art. 5, comma 2, lett. b), del citato D.P.C.M. attribuisce alla scrivente Direzione Generale la competenza in ordine agli acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 28 del D.lgs. 16312006, di beni e servizi omogenei, ovvero comuni a più distretti di Corte di Appello; nel contempo, l'art. 8, comma l, del medesimo D.P.C.M. istituisce le Direzioni Generali Regionali quali organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della Giustizia, alle quali è attribuita dall'art. 13, lettera b), la competenza per gli acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e per gli uffici giudiziari.

Ciò posto, nelle more dell’istituzione attraverso i previsti decreti attuativi delle suddette Direzioni Generali, l'art. 16, comma 4), deI citato D.P.C.M. prevede che le funzioni attribuite alle Direzioni Generali Regionali possono essere delegate, anche in parte, agli Uffici giudiziari distrettuali.

Appare quindi opportuno, tenuto conto del quadro fattuale e normativo sopra descritto, dare concreta attuazione al previsto decentramento, nei termini che verranno di seguito esposti; ciò anche in considerazione delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite alle locali Conferenze Permanenti, a seguito dell'avvenuta adozione del D.P.R. recante il regolamento sulle "Misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 527. 528 e 529 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014 n. 190", pubblicato in G.U. in data odierna.

Per un verso quindi, attraverso specifici atti di determina, si provvederà a conferire ai suddetti uffici distrettuali il potere di stipula dei contratti che si renda necessario sottoscrivere laddove i rapporti in corso siano originariamente non esistenti, ovvero in scadenza anteriormente alla data del 1° settembre 2015 (o in ogni caso non operi, per qualsivoglia motivo, il subentro ex lege da parte del Ministero della Giustizia).

Per altro verso, laddove si sia realizzato il menzionato subentro ex lege deIl’Amministrazione nei rapporti in corso, il conferimento della delega riguarderà la semplice gestione, anche contabile. di questi ultimi.

Si tratta di un primo intervento, attuato in via di urgenza, per assicurare la transizione in atto ed allo scopo di avviare immediatamente il trasferimento delle funzioni gestorie e di spesa, cui seguirà una fase successiva, in cui andranno attuati meccanismi di decentramento delle medesime funzioni di tipo più accentuato, nei riguardi degli uffici giudicanti e requirenti circondariali.

A ciò si accompagnerà una gestione contabile coerente con l'impianto generale che, garantendo unitarietà e centralità del controllo generale della spesa, riconosca adeguate forme di autonomia in sede decentrata, soprattutto per aspetti di particolare delicatezza (come la sicurezza) o di assoluto dettaglio (come la minuta manutenzione).

Il tutto tenendo conto degli accordi o convenzioni - quadro che potranno essere adottate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. testé citato  dalle Conferenze Permanenti e dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Pertanto, in sede di prima approssimazione e salvi gli adattamenti successivi che saranno inevitabili, in considerazione della complessità del fenomeno da disciplinare, possono fornirsi alle SS.LL. le prime indicazioni - in forma esemplificativa - quanto alle modalità con le quali la scrivente Direzione Generale intende dare attuazione al nuovo sistema di gestione.

1. Contratti di somministrazione

Si tratta dei rapporti riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc.
In questo caso, dato per scontato il subentro ex lege dell'amministrazione, trattandosi oltretutto di servizi essenziali che non possono essere oggetto di interruzione, sarà necessario provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la corretta gestione del rapporto in essere; a tal fine questa Direzione Generale ha già provveduto a richiedere ai Comuni interessati una capillare ricognizione di tutti i punti di prelievo che dovranno essere presi in carico dal Ministero della Giustizia, in quanto riguardanti immobili destinati ad uffici giudiziari.

Si tratta di un'operazione oltremodo complessa, anche in considerazione del fatto che le informazioni non pervengono sempre in maniera completa e con la dovuta tempestività.

Ciò posto. in una prima fase, laddove non sia possibile provvedere alla distinzione tra le utenze riguardanti gli immobili sede di uffici giudicanti e quelle invece concernenti gli uffici requirenti (o perché di tratti di immobili comuni o in quanto le informazioni non siano pervenute in maniera completa) la delega alla gestione dei rapporti, soprattutto in relazione al controllo della corretta imputazione dei consumi ed ai pagamenti da effettuare, verrà conferita al Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.

2. Contratti di telefonia fissa e mobile, nonché di gestioni delle centrali telefoniche

Anche in questo caso opererà ove possibile il subentro ex lege dell'amministrazione, con delega gestoria agli uffici distrettuali, nei termini che si sono sopra indicati.
Va però precisato che dalla ricognizione effettuata è emerso che in molti casi i servizi di centralino sono svolti da personale comunale; in questa ipotesi, essendo da escludere , almeno allo stato, la possibilità di una mobilità di detto personale verso l'amministrazione della giustizia, unica strada percorribile nell'immediato è quella della stipula di un'apposita convenzione con l'ente territoriale, nell'ambito della più ampia Convenzione - Quadro appena perfezionata tra il Ministero della Giustizia e l'ANCI, sulla base dell'art. 21 quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (G.U. Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50).

La norma richiamata, prevede intatti che:
"Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati secondo criteri di economicità della spesa. i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma I e nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

3. Contratti di locazione

Il subentro ex lege dell'amministrazione si verificherà ovviamente per i soli casi in cui sussista un rapporto di locazione già perfezionato ed ancora in corso alla data dell' 1 settembre 2015; ciò ovviamente fatte salve le determinazioni che l'amministrazione adotterà nel prosieguo in ordine all'eventuale recesso, una volta operate le necessarie verifiche quanto alla effettiva necessità degli spazi oggetto del contratto, soprattutto in relazione ad eventuali possibili diverse allocazioni in immobili demaniali, alla effettiva idoneità rispetto alle necessità degli uffici giudiziari, nonché quanto alla congruità del canone.
Anche in questo caso, la delega alla gestione del rapporto verrà conferita agli uffici distrettuali, sulla base dei criteri che si sono sopra indicati.
Per le eventuali situazioni di semplice occupazione non fondate su di un regolare contratto in corso questa Direzione Generale provvederà ad effettuare un accertamento caso per caso, anche allo scopo di evitare possibili responsabilità del Ministero della Giustizia in ordine a situazioni pregresse, valutando le possibili soluzioni della criticità riscontrata.

4. Contratti di manutenzione edile ed impiantistica, facchinaggio e pulizia

Fermo restando il subentro ex lege nei rapporti in corso, laddove possibile, le maggiori criticità a tale proposito sono state riscontrate in relazione alle ipotesi in cui i contrarti stipulati dai comuni competenti abbiamo un oggetto più ampio rispetto a quello di stretta competenza del Ministero della Giustizia; è il caso dei contratti di Global Service stipulati dai Comuni per tutti gli immobili rientranti nella propria competenza gestionale (es edifici amministrativi, scuole, ecc.) e non solo per le sedi degli uffici giudiziari.
In questo caso (subentro parziale), normativamente non previsto, occorrerà da parte di questa Direzione Generale preventivamente procedere, nel contraddittorio tra le parti interessate, ad un accertamento degli esatti termini del subentro medesimo, in modo da evitare future contestazione in ordine alla esatta consistenza dei reciproci diritti ed obblighi.
All'esito, chiariti i termini del rapporto in corso, potrà procedersi al conferimento di una delega gestoria agli uffici distrettuali, sulla base dei criteri che si sono sopra indicati.
Nel caso in cui vi siano servizi, soprattutto riguardanti la cd. "minuta manutenzione", assicurati sino ad ora mediante personale comunale, potrà essere valutata l'applicazione del meccanismo convenzionale sopra indicato, con riguardo ai servizi di centralino.
Per quanto attiene alle figure tecniche che, pur non essendo assegnate all'ufficio giudiziario c continuando a svolgere la propria attività all'interno degli uffici comunali, svolgono una funzione specifica nell'ambito dei rapporti contrattuali in corso (manutenzione edile, impiantistica, etc.), anche in questo caso è in corso di veri1ìca la possibilità del mantenimento delle relative posizioni nell'ambito dei vari rapporti in corso mediante la citata Convenzione - Quadro, nonché quelle operative stipulate in sede locale, ove necessario.

5. Custodia degli edifici e reception

Si tratta delle sole attività di accoglienza del pubblico, nonché di custodia degli edifici sede degli uffici giudiziari, non comprendenti quindi la vera e propria sorveglianza annata.
Nella gran parte dei casi tali attività risultano svolte da personale comunale, per cui si provvederà, ove possibile, mediante il meccanismo convenzionale sopra indicato; nelle altre ipotesi, ove non risultino attivi appositi contratti per i quali abbia operato il normale subentro ex lege con possibilità di successiva delega gestoria, sarà indispensabile da parte di questa Direzione Generale provvedere alla costituzione di un nuovo ed autonomo rapporto, nelle forme consentite dalla vigente normativa e con l' urgenza del caso.

6. Contratti di sorveglianza armata

In questo caso, considerata la delicatezza del tema, questa Direzione Generale sta già provvedendo ad inoltrare alle varie ditte sino ad ora incaricate del servizio, ove questo risulti in scadenza in data anteriore all' 1° settembre 2015, la disponibilità alla instaurazione di un nuovo ed autonomo rapporto, alle stesse condizioni, con il Ministero della Giustizia.

Tutte le ditte interessate hanno sino ad ora manifestato il proprio consenso e sono in corso di predisposizione - in via prioritaria - gli atti di determina necessari per consentire la stipula del contratto, mediante delega al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello (in quanto soggetto al quale risultano specificamente attribuite le funzioni riguardanti gli aspetti della sicurezza degli uffici giudiziari).
Nel caso in cui i rapporti siano invece in corso, opererà il subentro ex lege, cui si accompagnerà la delega gestoria all'ufficio distrettuale, in questo caso specificamente individuato nella Procura Generale presso la Corte di Appello, per le ragioni che si sono sopra già indicate.

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente contabili, le spese necessarie per assicurare tutti i servizi sopra indicati (oltre a quelli non specificamente indicati, a ritenuti comunque necessari), graveranno sul capitolo di competenza 1550 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, appositamente costituito.

La scrivente Direzione Generale, ove non effettui direttamente ai pagamenti necessari, provvederà alla emissione di specifici Ordini di Accreditamento in favore degli uffici distrettuali interessati, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato, in modo di assicurare la tempestiva disponibilità degli importi necessari e il pagamento delle fatture relative ai servizi delegati, in modo da evitare ritardi ed eventuale addebito di interessi moratori.
Quanto a tali specifici aspetti è comunque in corso di predisposizione una circolare di maggiore dettaglio, volta a dare soprattutto migliori indicazioni quanto al flusso documentale e contabile tra l'ufficio beneficiario del servizio (es. Tribunale e Procura della Repubblica), l'ufficio che provvede ai pagamenti (es. Corte di Appello e Procura Generale della Repubblica) e la scrivente Direzione Generale, responsabile generale della e del relativo controllo.
Altro aspetto critico emerso riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli edifici occupati dagli uffici giudiziari, soprattutto ove si tratti di edifici di proprietà comunale (che siano o meno vincolati ad uso giudiziario) ovvero di proprietà di terzi e condotti in locazione.

E' bene quindi informare le SS.LL. che l'Agenzia del Demanio ha fatto pervenire una nota secondo la quale la stessa provvederà, in base alle regole ordinarie del sistema del cd. "Manutentore Unico" e secondo le proprie linee guida, alle attività di: a) manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di proprietà dello Stato, nonché su quelli di proprietà comunale o di altri soggetti, per i quali sia previsto l'utilizzo a titolo gratuito; b) alla sola manutenzione ordinaria per gli immobili di proprietà di terzi, utilizzati in regime di locazione passiva, spettando in questo caso la manutenzione straordinaria al proprietario.

Occorrerà pertanto provvedere nei prossimi mesi ad una accurato monitoraggio delle effettive necessità, proprio al fine di sottoporre all' Agenzia del Demanio un programma di interventi da effettuare in via prioritaria nell'anno in corso e nel 2016, dovendosi invece operare per il triennio successivo (2017 - 2019) attraverso il sistema ordinando di programmazione, mediante inserimento nello specifico portale, come previsto in tema di "Manutentore Unico".

Restano al di fuori di tale regime, e sono rimessi all'intervento del Ministero della Giustizia: 1. Gli interventi di piccola manutenzione (di valore inferiore agli € 5.000.00); 2. Gli interventi destinati all'adeguamento delle strutture interessate alle disposizioni di cui al D.lgs. 81\08 (sicurezza dei luoghi di lavoro); 3. Gli interventi di somma urgenza.

Per quanto attiene alla cd. minuta manutenzione, tale aspetto verrà gestito, ove possibile attraverso, i contratti di Global Service, ovvero, soprattutto nelle realtà di minori dimensioni ove sono state fino ad ora attive forme di diretto intervento del personale dipendente del competente Comune, mediante la stipula degli accordi attuativi applicativi della Convenzione - Quadro con l'ANCI già sopra menzionata.

Gli interventi di adeguamento necessari ai sensi del D.lgs. 81 \08 e le attività di somma urgenza verranno invece gestiti attraverso i locali Provveditorati alle OO.PP., anche a seguito delle previste segnalazioni provenienti dalle già menzionate Conferenze Permanenti.

Si è cercato sino a qui di dare un primo quadro delle linee di azione della scrivente Direzione Generale, senza la pretesa di voler in tal modo esaurire la pluralità di aspetti operativi e difficoltà che l'applicazione delle nuove disposizioni pone.

Con successive circolari verranno di volta in volta disciplinate nel dettaglio le questioni di natura strettamente tecnica che gli interventi indicati hanno già fatto fino a ora emergere e, presumibilmente, si evidenzieranno ancora nelle prossime settimane, anche alle luce dei già fissati incontri con gli uffici di vertice distrettuale.

Sarà comunque cura di questa Direzione Generale, anche a seguito delle questioni che verranno di volta in volta poste dagli uffici, provvedere alla creazione di un'apposita Sezione, all'interno del sito web del Ministero della Giustizia, dedicata a fornire una prima risposta alle problematiche applicative di più frequente ricorrenza.

In ogni caso, almeno in fase di prima applicazione, eventuali questioni potranno essere proposte attraverso i servizi di segreteria della Direzione Generale, ai numeri 06.68852250 ovvero 06.68852317, ovvero a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica direttore.dgrisorse.dog@giustizia.it.

Roma, 27 agosto 2015
 

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Mungo