Nota 21 agosto 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n.190 art. 1 comma 526. Trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392 – Contratti relativi ai servizi diversi dalla sorveglianza degli uffici giudiziari. Richiesta nominativo RUP

21 agosto 2015


Ministero della Giustizia
Dipartimento dll'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie

Il Direttore generale

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Nonché, per opportuna conoscenza

AI Sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

A Sig. Capo della Segreteria dell'On. Ministro

Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi


URGENTE

OGGETTO: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ari. 1. comma 526. Trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'arI. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392- Contratti relativi ai servizi diversi dalla sorveglianza degli uffici giudiziari. Richiesta nominativo per  le funzioni di RUP.

Con riferimento a quanto in oggetto, rappresento che, come è noto, la richiamata normativa prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie eli cui all'art.1  della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia; detta successione non scioglie comunque i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, ne' modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso.

E' poi previsto che il Ministero della Giustizia subentri nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.

Ciò posto, costituisce obiettivo primario di questa Direzione Generale quello di garantire la continuità di tutti i servizi essenziali resi in favore degli uffici giudiziari, e ciò mediante il subentro nei rapporti in corso ovvero la stipula di nuovi contratti, in caso di scadenza di quelli al momento in atto o di esercizio della facoltà di recesso.

A tal fine, anche in coerenza con l'analoga iniziativa adottata dall' ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, è apparso subito indispensabile ottenere da parte degli enti territoriali competenti, con la massima urgenza, una completa informativa sui rapporti in corso finalizzati ad assicurare, da parte del Comune in indirizzo l'adempimento dell'obbligo di cui alla citata legge n. 392/41.

A tal fine, con Direttiva prot mdg dog n. 60009 del 18/5/2015, il Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia ha disposto la costituzione di Gruppo di Lavoro formato da personale in servizio presso la Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi e della Direzione Generale per la Manutenzione degli Edifici Giudiziari di Napoli; ciò allo scopo di procedere a tutte le attività d'informazione, raccolta documentazione, controllo e verifica amministrativa necessarie al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata disposizione.

Ciò posto, dall'esame della documentazione finora pervenuta da parte dei Comuni interpellati, peraltro non ancora completa, questa Direzione ha già potuto rilevare come sia assai elevato il numero di contratti e/o di atti mediante i quali tali Enti provvedono alle attività manutentivo/gestionali degli edifici dove hanno sede gli Uffici Giudiziari di ogni rispettiva circoscrizione territoriale; peraltro, diversi dei contratti sopramenzionati si trovano a scadere già alla data del 31/8/2015.

Tale situazione appare peraltro particolarmente allarmante laddove i rapporti in scadenza riguardino le attività di sorveglianza degli edifici giudiziari e, più ampiamente, la sicurezza di questi ultimi; l'attività ricognitiva da parte della scrivente Direzione Generale è stata quindi particolannente e prioritariamente rivolta a tali aspetti.

Tale quadro complesso - nonché, per gli aspetti connessi alla tempistica normativamente prescelta, piuttosto critico - costituisce tuttavia anche l'opportunità per dare concreta attuazione, e saggiarne gli effetti migliorativi in termini di efficienza del sistema, del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia (DPCM 15/612015 n. 84, pubblicato sulla GU - serie generale - del 29/6/2015); ciò con particolare riguardo alle forme di decentramento ivi previste, sia pure nel rispetto della necessità di mantenere il controllo generale della spesa e della omogeneità dei servizi in favore degli uffici giudiziari.

Ed invero, l'art. 5, comma 2, lett b), del citato DPCM attribuisce alla scrivente Direzione Generale la competenza in ordine agli acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 28 del D.lgs. 163/2006, di beni e servizi omogenei, ovvero comuni a più distretti di Corte di Appello: nel contempo, l'art. 8, comma l, del medesimo DPCM istituisce le Direzioni Generali Regionali quali organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della
Giustizia, alle quali è attribuita dall'art. 13, lettera b), la competenza per gli acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e per gli uffici giudiziari.

Ciò posto, nelle more dell'istituzione attraverso i previsti decreti attuativi delle suddette Direzioni Generali, l'art 16, comma 4), del citato DPCM prevede che le funzioni attnbuite alle Direzioni Generali Regionali possano essere delegate - anche in parte - agli Uffici giudiziari distrettuali.

Appare quindi opportuno, tenuto conto del quadro fattuale e normativo sopra descritto, dare concreta attuazione al previsto decentramento, e ciò anche in considerazione delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite alle locali Conferenze Permanenti, a seguito dell'adozione in corso del D.P.R. recante il regolamento sulle "Misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

Pertanto, attraverso specifici atti di determina, è opportuno a conferire agli uffici distrettuali il potere di stipula dei contratti che si renda necessario sottoscrivere laddove i rapporti in corso siano originariamente non esistenti, ovvero in scadenza anteriormente alla data dell'1° settembre 2015 (o in ogni caso non operi, per qualsivoglia motivo, il subentro ex lege da parte del Ministero della Giustizia).

La questione si è posta, come già accennato, con particolare urgenza per quanto attiene al tema della sicurezza, rispetto al quale sussiste una specifica competenza dei Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello, ai quali si è quindi già ritenuto, di indirizzare in via prioritaria, rispetto alle altre questioni gestionali all'esame della scrivente Direzione Generale, una separata missiva '.

E' tuttavia necessario provvedere, con la dovuta sollecitudine, anche alla stipula dei contratti riguardanti tutte le altre tipologie di servizio; ciò posto, in sede di prima applicazione, e salve le diverse determinazioni da adottarsi in sede di successiva contrattualizzazione del medesimo servizio per l'anno 2016 - nel caso in cui risulti possibile una chiara distinzione tra servizi resi in favore degli uffici giudicanti e requirenti del medesimo distretto - appare opportuno, in relazione ai contratti in questione (diversi cioè da quelli riguardanti la sicurezza), il conferimento della delega al Sig. Presidente della Corte di Appello territorialmente competente per il Distretto nel cui ambito è collocato l'ufficio giudiziario interessato.

E' quindi indispensabile che i Sig.ri Presidenti in indirizzo provvedano ad indicare il nominativo del funzionario in servizio presso i rispettivi uffici al quale ritengono vada affidato da parte dello scrivente, all'atto della predisposizione della determina a contrarre di cui all'art 10 del Codice degli Appalti, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento; ciò ai fini della stipula, ai predetti delegata, dei contratti con le società che attualmente svolgono il medesimo servizio per i diversi uffici giudiziari del Distretto, per il periodo dal 1\9\2015 al 31\12\2015.

II funzionario incaricato come RUP, una volta adottata dallo scrivente la necessaria determina a contrarre, svolgerà tutti i compiti previsti dall'art.10 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, ed in particolare provvederà all'acquisizione del CIG, all'accertamento previsto dalla lettera b), comma 3, del citato articolo, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n.187/2010,
convertito con L.217/2010.

Restando in attesa di un cortese urgente riscontro, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Mungo