Decreto 25 maggio 2018 - Utilizzo del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bari dell’immobile, già sede della soppressa sezione distaccata di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie

25 maggio 2018

In corso di registrazione

Il Ministro della Giustizia
 

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, con cui viene stabilito che, laddove sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

Considerato che il riferimento operato al citato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, deve essere inteso come un generale richiamo agli immobili interessati da interventi edilizi finanziati con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti prescritti anche gli immobili con la medesima destinazione d’uso finanziati ai sensi della normativa previgente;

Visto il decreto del Ministro della giustizia dell’8 agosto 2013 con cui è autorizzato, per un periodo di cinque anni l’utilizzo a servizio del Tribunale di Bari dei locali ospitanti le ex sezioni distaccate tra cui quella di Modugno, soppresse ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 155/2012;

Visto il provvedimento del 23 maggio 2018 del Comune di Bari con cui è stata sospesa - a seguito della perizia tecnica richiesta dalla proprietà dell’immobile – I.N.A.I.L. – per verificare la staticità dello stesso - l’efficacia dell’agibilità dell’immobile, sito in via Nazariantz a Bari, sede degli uffici del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari;

Rilevato che le molteplici interlocuzioni condotte a livello centrale e periferico, al fine di reperire tempestivamente nel Comune di Bari idonee soluzioni logistiche adeguate ad ospitare gli uffici siti nell’immobile ora inagibile, hanno avuto esito infruttuoso;

Considerato che la Conferenza permanente, convocata in via d’urgenza il 24 maggio 2018 dal Presidente della Corte di appello di Bari a cui hanno partecipato anche rappresentanti della locale avvocatura e delle amministrazioni locali interessate, ha condiviso le ragioni di urgente utilizzo dell’immobile della soppressa sezione distaccata di Modugno per le attività giudiziarie relative agli affari dell’intero circondario di Bari;

Ritenuto, in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, che le criticità rilevate per l’attuale situazione logistica rendono necessario destinare i locali che ospitano la soppressa sezione distaccata di Modugno per lo svolgimento delle attività giudiziarie dell’intero circondario di Bari;

Ritenuto che le ragioni di urgenza indicate rendono necessaria l’immediata adozione del decreto, con successiva consultazione degli organi di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2012;
 

DECRETA

Articolo 1

E’ autorizzato, sino alla scadenza del termine quinquennale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 155 del 2012, l’utilizzo a servizio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bari dell’immobile, già sede della soppressa sezione distaccata di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bari.

Articolo 2

Il Presidente del Tribunale di Bari e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ciascuno in relazione alle proprie competenze, adottano i necessari provvedimenti organizzativi e di coordinamento dell’attività giudiziaria presso l’immobile ubicato in Modugno, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

Roma, 25 maggio 2018

IL MINISTRO
Andrea Orlando