Decreto 22 aprile 2015 - Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 156/2012 dell'Ufficio del Giudice di pace di PORTICI, CALABRITTO e FRIGENTO

22 aprile 2015

IL MINISTRO

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l’articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, con il quale, all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell’univoca volontà di revoca dell’istanza presentata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall’elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell’ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all’assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell’ente medesimo, l’obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell’ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell’istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che per le sedi specificamente indicate nell’allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell’ente che ha richiesto il mantenimento dell’ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l’operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell’operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell’accoglimento dell’istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato che, nell’ambito del distretto di Napoli, il Presidente della Corte di appello, con note del 23 dicembre 2014 e 5 gennaio 2015, ha riscontrato, per il tramite dei Presidenti dei tribunali territorialmente competenti, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell’attività giudiziaria presso gli uffici del giudice di pace di Calabritto, Frigento e Portici;

Considerato, in particolare, che il Presidente del tribunale di Napoli, con nota del 22 dicembre 2014, nel condividere le osservazioni formulate dal giudice di pace coordinatore dell’ufficio di Portici con nota del 19 dicembre 2014 in merito alla consistenza numerica del personale assegnato dagli enti locali, del tutto inadeguata a consentire la gestione autonoma dei carichi di lavoro afferenti al presidio giudiziario, nonché alla contenuta disponibilità manifestata dagli enti medesimi ad assicurare la fornitura delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività giudiziaria, ha ritenuto di segnalare la sopravvenuta decadenza delle condizioni che hanno determinato l’accoglimento dell’istanza di mantenimento;

Valutato che con nota del 23 dicembre 2014, il Presidente del tribunale di Avellino, ha evidenziato, per gli uffici del giudice di pace di Calabritto e Frigento, all’esito della revoca della disponibilità ad accettare l’incarico da parte del personale assegnato dagli enti locali, la sussistenza di condizioni ostative al conseguimento dell’operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Ritenuto, in particolare, che l’attribuzione all’ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell’unica unità assegnata;

Rilevato che, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici in questione, si è reso necessario disporre, mediante applicazione di personale dell’Amministrazione, il mantenimento dell’assetto gestionale previgente alla decorrenza del termine fissato dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza citato;

Considerato che, alla luce delle problematiche segnalate, determinate da carenze organiche e strumentali non imputabili all’Amministrazione, l’orientamento espresso dai Presidenti territorialmente competenti con le note citate risulta senz’altro condivisibile;

Ritenuto, infatti, che la persistenza delle condizioni necessarie a garantire un adeguato livello di funzionalità dell’ufficio mantenuto verificate in sede di valutazione dell’istanza costituisce un elemento imprescindibile affinché si configuri la fattispecie delineata dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,

Valutato che le situazioni rappresentate dai Presidenti dei tribunale di Napoli e Avellino con le note citate, determinando il venir meno dei requisiti di idoneità delle istanze di mantenimento dei predetti presidi giudiziari, comportano la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere gli uffici del giudice di pace di Calabritto, Frigento e Portici dall’elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014;

DECRETA

Articolo 1

  1. Gli uffici del giudice di pace di Calabritto e Frigento, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all’ufficio del giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi.

Articolo 2

  1. L’ufficio del giudice di pace di Portici, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all’ufficio del giudice di pace di Napoli.

Articolo 3

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 che precedono.

Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Corte dei Conti
Ufficio controllo atti - Ministeri Giustizia e Affari Esteri
Reg.ne – Prev. n. 1241 - 4 maggio 2015