Decreto 22 aprile 2015 - Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 156/2012 dell'Ufficio del Giudice di pace di TERMOLI

22 aprile 2015

Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l’articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell’impianto normativo e dell’assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, con il quale, all’esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell’assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell’univoca volontà di revoca dell’istanza presentata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall’elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell’ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all’assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell’ente medesimo, l’obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell’ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell’istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che per le sedi specificamente indicate nell’allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell’ente che ha richiesto il mantenimento dell’ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l’operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell’operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell’accoglimento dell’istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Rilevato che, nell’ambito del distretto di Campobasso, il Presidente della Corte di appello ha riscontrato, sulla scorta di quanto rappresentato dal Presidente del tribunale di Larino e dal giudice di pace coordinatore, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell’attività giudiziaria presso l’ufficio del giudice di pace di Termoli;

Considerato che, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ufficio in questione, con decreto del Presidente della corte di appello di Campobasso n. 72 del 29 dicembre 2014, si è reso necessario disporre, mediante applicazione del personale dell’Amministrazione, il mantenimento dell’assetto gestionale previgente alla decorrenza del termine fissato dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza citato;

Valutato che l’ulteriore verifica condotta all’esito delle predette determinazioni, sulla scorta delle esigenze rappresentate dallo stesso Presidente della corte di appello di Campobasso con la relazione del 7 gennaio 2015, non ha consentito di superare le criticità rilevate;

Considerato inoltre che, preso atto della permanenza dello stato di disagio nella gestione dei flussi di lavoro, con decreto n. 4 del 30 gennaio 2015, il Presidente della Corte di appello ha ritenuto opportuno integrare le determinazioni precedentemente assunte, disponendo l’applicazione di ulteriori unità di personale presso il medesimo ufficio del giudice di pace di Termoli;

Valutato altresì che, con note del 30 gennaio 2015, trasmesse con nota del Presidente del tribunale di Larino del 4 febbraio 2015, il giudice di pace coordinatore dell’ufficio di Termoli, nel confermare la persistenza di numerose criticità riferite alla effettiva presenza, alle carenze formative e all’accettazione dell’incarico presso l’ufficio giudiziario dei dipendenti messi a disposizione dal Comune di Termoli, ha individuato nella chiusura del presidio giudiziario l’unica soluzione operativa praticabile nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, in precedenza richiamati;

Rilevato che con nota del 13 marzo 2015, lo stesso giudice di pace coordinatore dell’ufficio di Termoli ha ritenuto opportuno reiterare le considerazioni espresse con le note innanzi citate, evidenziando la necessità di valutare l’adozione di provvedimenti ad esse conformi;

Valutato che, con nota del 18 marzo 2015, il Presidente del tribunale di Larino, anche a seguito di un incontro con il Sindaco di Termoli, ha ritenuto meritevoli di attenta e urgente considerazione le richieste formulate dal giudice coordinatore dell’ufficio di Termoli;

Rilevato che le criticità innanzi prospettate non hanno consentito di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio dell’ufficio del giudice di pace di Termoli al nuovo assetto gestionale;

Considerato che la situazione esaustivamente rappresentata dal Presidente del tribunale di Larino e dal giudice di pace coordinatore dell’ufficio di Termoli con le note citate ed i consequenziali provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di appello di Campobasso, determinando il venir meno dei requisiti di idoneità dell’istanza di mantenimento del predetto presidio giudiziario, comportano la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l’ufficio del giudice di pace di Termoli dall’elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al vigente decreto ministeriale 10 novembre 2014;

DECRETA

Articolo 1

  1. L’ufficio del giudice di pace di Termoli, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all’ufficio del giudice di pace di Larino.

Articolo 2

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Corte dei Conti - Ufficio controllo atti
Ministeri Giustizia e Affari Esteri
Reg.ne – Prev. n. 1243
4 maggio 2015