Provvedimento 1°agosto 2013 - Mobilità a domanda del personale dei ruoli direttivi di Polizia penitenziaria

1 agosto 2013


PU-GDAP-1a00 08/08/2013 - 0279684-2013
LETTERA CIRCOLARE

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Il Direttore generale del Personale e della Formazione

Ai Signori Direttori Generali
SEDE
AI Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari
ROMA
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
Ai Signori Direttori degli Istituti e Servizi Penitenziari
LORO SEDI
Ai Signori Direttori degli Uffici Locali Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del personale dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
AI Signor Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista"
ROMA
e per conoscenza
Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
ROMA
Ai Signori Vice Capo del Dipartimento
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
- Segreteria Generale
- Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Mobilità a domanda del personale dei ruoli direttivi di Polizia penitenziaria.

§ 1 Mi pregio trasmettere, con preghiera di massima diffusione il Provvedimento del Capo del Dipartimento 1 agosto 2013, recante i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale di Polizia Penitenziaria del ruolo direttivo.

§ 2 Il nuovo accordo raggiunto con le OOSS, ha dotato l'Amministrazione di uno strumento condiviso per la mobilità dei funzionari, al momento assente presso le altre forze di polizia.

§ 3 Sinteticamente si comunicano i punti salienti previsti dalla nuova disciplina.

3.1 Nella valutazione dei titoli è stato previsto un punteggio aggiuntivo relativamente all'esperienza maturata dal funzionario nel campo professionale che potrà essere legittimamente essere fatto valere.

3.2 Per quanto attiene al conferimento dell'incarico di comando, il punteggio maturato sarà arricchito a seguito del colloquio con una apposita commissione avente per oggetto l'attitudine, la capacità professionale, nonché la motivazione a svolgere il nuovo incarico.

L'Ufficio per lo sviluppo informatico ha in corso gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento del sistema informatico attualmente in uso (SGIP) al fine di garantire la realizzazione dei risultati prefissati.

Si porgono cordiali saluti

Riccardo Turrini Vita

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

 

VISTA la legge 15 dicembre 1990 n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"

VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il D.Lgs 21 maggio 2000 n. 146;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2004;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 recante la disciplina dell'area contrattuale delle forze di polizia;

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 recante il recepimento degli accordi che integrano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia;

VISTO l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria stipulato il 24 marzo 2004;

VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la previsione di cui all'art.6, commi 3 e 4 e all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 21 maggio 2000, n. 146;

VISTO l'art. 1 della legge 27 luglio 2005, n. 154 per effetto del quale tutti gli istituti penitenziari sono stati riconosciuti strutture di livello dirigenziale;

RITENUTO per l'effetto che il richiamato art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs 21 maggio 2000, n. 146, non è più applicabile;

CONVENUTI i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 17 maggio 2013, primo luglio 2013 e in data 9 luglio 2013;

VISTO il proprio provvedimento 5 novembre 2012 con cui sono stati definiti i criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nei ruoli di agenti ed assistenti, sovrintendenti ed ispettori, nonché l'interpretazione autentica dell'articolo 4 stipulati il 17 maggio 2013;

RITENUTO di dover disciplinare in ragione delle esigenze di dislocazione sul territorio, degli istituti e del numero degli incarichi conferibili, i criteri di valutazione per la mobilità a domanda degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria;

RITENUTO che per l'attribuzione degli incarichi nelle diverse sedi di servizio, va tenuto conto degli incarichi già svolti dai funzionari, delle attitudini manifestate nello svolgimento delle funzioni, del grado di responsabilità assunta nonché dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni connesse all'incarico richiesto;

RITENUTO inoltre che il conseguimento della qualifica superiore debba determinare il conferimento di nuovo incarico in sede diversa, proporzionato alla nuova qualifica e in ragione anche del necessario accrescimento dell'esperienza professionale per il funzionario stesso;

RITENUTO pertanto che per l'individuazione del titolare degli incarichi e in particolar modo dei comandanti di reparto, oltre alle incompatibilità di legge e negoziali, debba essere verificata la specifica attitudine all'incarico da ricoprire attraverso una procedura selettiva specifica, che valuti \'idoneità ad assolvere i compiti che l'incarico comporta;

DECRETA

Titolo I - [Disposizioni generali]

Articolo 1 - (Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto disciplina il procedimento di conferimento di incarico a domanda degli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria.
  2. Al conferimento dell'incarico di comandante dei reparti presso le sedi minorili, si provvede con il coinvolgimento del Dipartimento per la giustizia minorile nelle procedure di valutazione delle istanze.
  3. Al conferimento dell'incarico di comandante dei Nuclei traduzioni cittadino, provinciale e interprovinciale e del coordinatore del Nucleo traduzioni si applica la procedura prevista dalla circolare 14 marzo 2013 n03643/6093, protocollo 094125.

Articolo 2 - (mobilità a domanda)

  1. I funzionari che ambiscono ad essere assegnati ad altro incarico anche in altra sede potranno presentare istanza di trasferimento nei modi di seguito indicati.

Articolo 3 - (Comunicazione dell'apertura dei termini della procedura)

  1. I funzionari sono ammessi a presentare domanda di trasferimento nei modi previsti dal presente decreto.
  2. L'Amministrazione comunica, con cadenza biennale, attraverso il sito istituzionale l'apertura dei termini per la presentazione delle domande. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali i funzionari possono presentare la propria domanda. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica al dipendente.
  3. Le direzioni degli istituti e degli uffici dell'Amministrazione portano a conoscenza degli interessati le comunicazioni di cui al comma 2 mediante avviso affisso nelle bacheche destinate alle comunicazioni al personale. Copia del processo verbale di affissione è inviata alla Direzione generale del personale e della formazione.
  4. La comunicazione di cui al comma 2 ha valore di avviso generale a tutti i funzionari dell'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  5. I termini della procedura possono essere ridotti in caso di urgenza o necessità. In tal caso la loro diversa disciplina è contenuta nel bando di apertura dei termini della procedura. In casi eccezionali, non prevedibili al momento dell'emanazione del bando, i termini possono essere ridotti a partire da una fase del procedimento previa comunicazione ai partecipanti al bando in corso.

Articolo 4 - (Presentazione della domanda)

  1. Il dipendente che aspira a ricevere altro incarico presenta domanda entro il termine indicato nel bando, di cui all' art 3, comma 2. La domanda deve essere conforme al modello allegato al bando stesso. Le domande presentate in modo diverso sono improcedibili.
  2. Nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre incarichi.
  3. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il conferimento di incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art.39 e ss. del D.P.R n. 445/2000.
  4. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 3 contestualmente alla domanda e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
  5. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.
  6. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, la domanda di trasferimento all'ufficio della sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica, la copia in formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione generale del personale e della formazione.
  7. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.
  8. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.
  9. La sede di assegnazione compila, nell' ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.
  10. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. In caso di dipendenti in servizio fuori sede, l'ufficio invia, tramite e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente, come sopra indicato, ritrasmette all'ufficio mittente, via e-mail, il documento in formato pdf e l'originale per posta ordinaria.
  11. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 15 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, di cui all' articolo 3, in formato pdf, all'Ufficio Terzo della Direzione generale del personale e della formazione.

Articolo 5 - (Legittimazione)

  1. Se non diversamente disposto dal bando, la domanda per altro incarico può essere presentata dal dipendente che abbia maturato almeno un anno di servizio nella sede di assegnazione o alla quale sia stato da ultimo trasferito a domanda. Sono salve le diverse statuizioni nel bando di assunzione.
  2. L'anno di servizio si intende prestato anche se effettuato in altra sede.

Articolo 6 - (Formazione della graduatoria per titoli)

  1. La graduatoria provvisoria, è formata, entro la fine del quarto mese successivo alla data di scadenza del bando dall'Ufficio Terzo della Direzione generale del personale e della formazione per ogni incarico indicato nel bando.
  2. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dell'inserimento dei dati con procedura informatizzata a seguito della compilazione della domanda all' atto della presentazione, mediante la predisposizione di scheda informatica a compilazione guidata.
  3. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.
  4. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione. Il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale vale quale data di notifica agli interessati.
  5. Avverso il punteggio attribuito, il dipendente può presentare domanda di revisione, nei modi previsti per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
  6. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi attribuiti nella graduatoria di cui al comma 5 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. La commissione è composta da un presidente, scelto tra i dirigenti generali penitenziari, da quattro dirigenti dell'Amministrazione e due funzionari del Corpo. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente scelti fra i funzionari del Corpo.
    Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale o lo sia stato negli ultimi due anni. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti fra cui il presidente.
  7. Nei casi di cui al comma 6, l'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma 5, sempre per e-mail ed in formato pdf, alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati o non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro nei modi stabiliti dall' art 4, comma 6.
  8. Sulla base dei verbali di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione generale del personale e della formazione emana la graduatoria definitiva per titoli, non 01 tre nove mesi dalla pubblicazione del bando, per i singoli incarichi.
  9. La graduatoria di cui al comma 8, è pubblicata sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. La pubblicazione svolge gli effetti di cui al comma 5. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione.
  10. La pubblicazione di cui al comma 9 vale come risposta alla istanza di revisione.
  11. La graduatoria definitiva per titoli rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello.

Articolo 7 - (Revoca della domanda)

  1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca della domanda di alcuni o tutti gli incarichi richiesti, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 4, comma 7.
  2. La domanda di revoca presentata oltre i termini di cui al comma 1, costituisce richiesta di conferma nell'incarico ricoperto. Conseguentemente, il dipendente non può partecipare al successivo interpello. I termini di cui al comma 1 dell'art 5 del presente decreto decorrono dal giorno successivo alla presentazione della domanda di revoca.

Titolo II - [Titoli per i trasferimenti a domanda]
Articolo 8 - (Punteggio)

  1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
  2. A parità di punteggio la migliore posizione nel ruolo di anzianità costituisce titolo preferenziale.

Articolo 9 - (Anzianità di servizio)

  1. Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo dei funzionari, sono attribuiti;
    • fino a cinque anni punti 0,01
    • dal sesto al decimo punti 0,02
    • dall’undicesimo al quindicesimo punti 0,03
    • dal sedicesimo al diciannovesimo punti 0,04
    • dal ventesimo al ventiquattresimo punti 0,05
    • dal venticinquesimo in poi punti 0,06
  2. AI personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,01 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di 0,03 punti (3 cause di servizio).
  3. AI personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,01 fino ad un massimo di punti 0,03. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o uffici posti nella stessa città.
  4. Ai fini del calcolo del punteggio annuale, concorrono i periodi pari almeno a tre mesi di effettiva presenza, in ragione di un quarto del punteggio previsto per l'anno. La presente disposizione si applica anche per le valutazioni di cui agli articoli 10, 12, 13 e 14.

Articolo 10 - (Servizio prestato in sedi disagiate o non richieste)

  1. Al personale che abbia svolto effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate sono attribuiti:
    1. Mamone ulteriori punti 0,01 per ogni anno di servizio;
    2. Venezia Giudecca e Venezia Santa Maria Maggiore ulteriori punti 0,01 per ogni anno di servizio;
    3. Favignana e Porto Azzurro ulteriori punti 0,02 per ogni anno di servizio;
    4. Gorgona ulteriori punti 0,04 per ogni anno di servizio.
  2. Al funzionario al quale sia conferito un incarico per il quale nell'interpello precedente non si siano avute domande, è attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,04 per ogni anno di servizio prestato in tale incarico.
  3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente in occasione del primo conferimento di altro incarico a domanda in uscita da W1a delle sedi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 11 - (Condizioni di famiglia)

  1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente more uxorio, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 0,01.
  2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 0,01 per ogni figlio.
  3. Sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua, ulteriori punti 0,01 per ogni figlio, nel caso di celibi e nubili che esercitano in via esclusiva la potestà genitoriale, vedovi, separati o divorziati.
  4. I punteggi di cui ai commi l, 2 e 3 sono cumulabili.
  5. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in copia semplice), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 4, comma 3.
  6. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.
  7. Per la necessità di assistere il coniuge o un parente/affine entro il secondo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che gli impone di essere assistito dal familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile, sono attribuiti: punti 0,04.
  8. Nei casi e nei limiti di cui al comma 7, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 0,02.
  9. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324 convertito con legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è attribuito sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

Articolo 12 - (Soppressione di incarico)

  1. Il funzionario il cui incarico venga soppresso è ammesso a propria domanda alla valutazione dei titoli nei modi di cui agli articoli 4 e seguenti.
  2. Al punteggio riconosciuto secondo quanto previsto dal titolo II, sono aggiunti 0,04 punti per ogni anno di servizio nell'incarico soppresso.
  3. All'esito della valutazione la Direzione generale del personale e della formazione procede ai sensi dell'articolo 16.
  4. Se il funzionario non intenda presentare domanda è assegnato d'ufficio ad incarico vacante, di eguale qualifica, con precedenza sulla graduatoria vigente.

Articolo 13 - (Funzioni di comando di reparto)

  1. Sono valutabili le funzioni di comando di durata non inferiore a tre mesi a decorrere dal momento del conferimento dell'incarico, non frazionabile ed effettivamente svolte.
    Il punteggio è così attribuito in ragione di ogni anno di servizio o sua frazione prestato nell'incarico e senza sanzioni:
    1. Comandante in istituto di primo livello: punti 1,50
    2. Comandante in istituto di secondo livello: punti 1,00
    3. Comandante in istituto di terzo livello: punti 0,50
    4. Comandante in istituto penale minorile: punti 0,40
  2. Si applica il comma 4 dell'art. 9.

Articolo 14 - (Funzioni diverse)

  1. Sono valutabili le funzioni di vicecomandante vicario e di responsabile di NTP solo se di durata non inferiore ad un anno a decorrere dal momento del conferimento dell'incarico, non frazionabile ed effettivamente svolte. Il punteggio è così attribuito in ragione di ogni anno di servizio con le predette funzioni senza demerito:
    1. comandante NTP interprovinciale:punti 0,90
    2. comandante NTP provinciale:punti 0,80
    3. comandante NTP cittadino:punti 0,70
    4. comandante NTP locale: punti 0,40
    5. vicecomandante vicario in istituto di primo livello:punti 0,40
    6. vicecomandante vicario in istituto di secondo livello:punti 0,30
    7. vicecomandante vicario in istituto di terzo livello: punti 0,20

Articolo 15 - (Punteggio complessivo per titoli)

  1. AI complessivo punteggio dei titoli ottenuto in relazione alle previsioni di cui ai precedenti articoli, è sommata la media del punteggio riportato negli ultimi tre rapporti informativi del funzionario, diviso per cento, tenuto conto dei primi 4 decimali, dopo la virgola.

Titolo III - [Colloquio, graduatoria definitiva e conferimento di incarico di comando]

Articolo 16 - (Colloquio selettivo e graduatoria definitiva di merito)

  1. Formata la graduatoria per titoli ai sensi degli articoli precedenti, per il conferimento di un incarico di comandante di reparto si procede come segue.
  2. E' istituita presso la Direzione generale del personale e della formazione una commissione presieduta dal Direttore generale o un dirigente suo delegato, composta da altri due dirigenti penitenziari e due funzionari del Corpo, designati dallo stesso Direttore generale. Nel caso debba procedersi all' assegnazione di un incarico nell' ambito della Giustizia Minorile, uno dei dirigenti è appartenente a quest'ultimo dipartimento.
  3. La commissione procede ad un colloquio che verte sull'attitudine, sulla capacità professionale, come risultanti dai precedenti incarichi e dalle specifiche competenze organizzative dimostrate, nonché sulla motivazione a svolgere il nuovo incarico con particolare riguardo alla relativa progettualità. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 6,50.
  4. Sono ammessi al colloquio selettivo per ogni incarico i funzionari che, utilmente collocati nella graduatoria per titoli, possono ambire, ottenendo il punteggio massimo di 6,50 punti di cui al comma 3, a collocarsi al primo posto della graduatoria definitiva di merito.
  5. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato al punteggio risultante dalla graduatoria per titoli. La nuova graduatoria, formatasi a seguito di colloqui, è notificata agli ammessi a colloquio a cura delle direzioni di appartenenza.
  6. L'incarico di vicecomandante è conferito sulla base della sola graduatoria per titoli al funzionario che abbia riportato il punteggio più alto. A parità di punteggio prevale l'anzianità nella qualifica e, in caso di ulteriore anzianità, la posizione nel ruolo.

Articolo 17 - (Conferimento dell'incarico)

  1. Il Direttore generale del personale conferisce con proprio decreto l'incarico di comando al funzionario che abbia riportato il più alto punteggio.

Articolo 18 - (Norma transitoria)

  1. La procedura di cui all' art. 7, comma 6, relativa alla trasmissione a mezzo posta elettronica, sarà sostituita dalla trasmissione a mezzo Sistema Integrato Gestione del Personale (S.I.G.P.), non appena l'applicazione operativa sarà resa disponibile.
  2. La decorrenza dell'uso della procedura informatizzata sarà disciplinata con apposito provvedimento.


Dato in Roma, il 1°agosto 2013

Il Capo del dipartimento
Giovanni Tamburino