Provvedimento 5 novembre 2012 - Mobilità a domanda del personale di Polizia penitenziaria

5 novembre 2012

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Il Direttore generale del Personale e della Formazione

PU-GDAP-1a00 27/11/2012 - 0423158-2012
LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori Generali
SEDE
AI Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari
ROMA
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
Ai Signori Direttori degli Istituti e Servizi Penitenziari
LORO SEDI
Ai Signori Direttori degli Uffici Locali Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del personale dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
AI Signor Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista"
ROMA
e per conoscenza
Al Signor Capo ddel Dipartimento per la Giustizia Minorile
ROMA
Ai Signori Vice Capo del Dipartimento
SEDE
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
- Segreteria Generale
- Ufficio per le ReLazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Mobilità a domanda del personale di Polizia penitenziaria.

§ 1 Mi pregio trasmettere, con preghiera di massima diffusione al personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei ruoli non direttivi, il Provvedimento del Capo del Dipartimento 5 novembre 2012, recante i nuovi criteri e le modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale di Polizia penitenziaria. Esso sostituisce il precedente provvedimento 7 maggio 2008.

§ 2 Il nuovo accordo raggiunto con le OOSS. supera alcuni problemi sorti per l'individuazione delle sedi da pubblicare, e segna un elevato avanzamento tecnico introducendo percorsi informatici come fra l'altro l'obbligo di notifica ad personam.

§ 3 Sinteticamente si comunicano i punti salienti inerenti le conferme e le innovazioni previste dalla nuova disciplina.

3.1 È stato confermato il limite annuale di vigenza della graduatoria con l'ulteriore estensione di validità sino al subentro della nuova, in ipotesi di eventuali ritardi nella pubblicazione della precedente. E' stato specificato che il bando all'emanazione reca (obbligatoriamente) i posti vacanti, distinti per ruolo e sesso.

3.2 E' stata confermata la possibilità da parte del dipendente di poter indicare n. 3 (tre) sedi d'istituto penitenziario per adulti.

3.3 E' stata modificata la previsione per la quale l'istanza di trasferimento può essere presentata dal personale che abbia maturato un anno di permanenza nell'ultima sede di servizio o di assegnazione. Tale condizione è legittimante solo qualora l'interessato abbia effettivamente prestato servizio per almeno un anno ininterrotto nella sede dalla quale avanzi istanza di mobilità.

3.4 Cessano di essere valutati i punteggi ulteriori previsti per il personale impiegato alle dipendenze funzionali del G.O.M. o appartenente ad altre specialità del Corpo.

3.5 Il personale in servizio in sedi disagiate potrà far valer il punteggio attribuito in tale ipotesi solo per un trasferimento. Non potrà vedersi attribuito il punteggio in questione nei futuri interpelli cui ritenesse di partecipare.

3.6 E' stata introdotta la possibilità di ottenere dei punteggi supplementari qualora il dipendente, comprovi la sussistenza di malattie o menomazioni derivanti da occasioni di servizio.

3.7 Cessa l'attribuzione di punteggi ulteriori al personale assegnati in alcuni Provveditorati del Settentrione.

3.8 E' stata introdotta la possibilità di diretta verifica da parte dell'istante dei dati riportati nella scheda informatizzata individuale elaborati da parte della Direzione di appartenenza tale scheda è infine stampata e sottoscritta dal dipendente per l'accettazione e la verifica.

3.9 Le graduatorie provvisoria e definitiva sono rese note tramite pubblicazione sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso con nota affissa a cura della  Direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinarte. Il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale vale quale data di notifica agli interessati.

3.10 La domanda di revoca di partecipazione all'interpello oltre i termini previsti, diviene richiesta di trasferimento nella sede di originaria appartenenza. Conseguentemente l'accoglimento della revoca della domanda di trasferimento oltre i termini impedisce al dipendente di partecipare ai successivi due interpelli.

3.11 L'art.11 comma 4 del P.C.O. che si diffonde prevede che i punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 sono cumulabili: conseguentemente l'ulteriore punteggio aggiuntivo di punti 2 per figlio, di cui al comma 4, non può essere attribuito se già calcolalo per effetto del comma 3.

L'Ufficio per lo sviluppo informatico ha in corso gli interventi tecnici necessiri per l'adeguamento del sistema informatico attualmente in uso (SGlP) al fine di garantire la realizzazione dei risultati prefissati: nelle more trova applicazione quanto previsto nell'art. 13 comma 2.

Si porgono cordiali saluti

RIccardo Turrini Vita

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

 

VISTA la legge 15 dicembre 1990 n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"

VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 recante la disciplina dell'area contrattuale delle forze di polizia;

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 recante il recepimento degli accordi che integrano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia;

VISTO l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria stipulato il 24 marzo 2004;

VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

VISTO il proprio provvedimento 5 maggio 1999 con cui sono stati definiti i criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

RITENUTA la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilitità interna del personale di polizia penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione

CONVENUTI i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 11 ottobre 2012 e in data 29 ottobre 2012

 

DECRETA

Titolo I - [Disposizioni generali]

Articolo 1 - (Ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2 - (Pubblicazione dei posti)

  1. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Amministrazione comunica le vacanze organiche esistenti nei reparti dei singoli istituti penitenziari della Repubblica per i ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo mediante pubblicazione sul sito istituzionale. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali il personale può presentare la propria domanda.
  2. Il personale è ammesso a presentare domanda di trasferimento nei modi previsti dal presente decreto.
  3. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti, dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.
  4. Le direzioni degli istituti e dei servizi dell'Amministrazione portano a conoscenza del personale le comunicazioni di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione. (La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di avviso generale a tutto il personale del Corpo dell'avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).
  5. L'Amministrazione compie le comunicazioni dovute ai dipendenti relative alla presente procedura per il tramite del sito istituzionale della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione Generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica al dipendente.

Articolo 3 - (Presentazione della domanda di trasferimento)

  1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando, di cui all'art 2, comma 1. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando stesso. Le domande presentate in modo diverso sono improcedibili.
  2. Nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre istituti penitenziari per adulti.
  3. Nel caso in cui siano presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica con precisione la sede presso la quale intende essere trasferito. L'indicazione generica del solo contesto cittadino rende improcedibile la domanda.
  4. Tutti gli stati i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R n. 445/2000.
  5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
  6. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. n. 445/2000.
  7. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento all'ufficio della sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica/sistema SGP, la copia in formato pdf. per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione generale del personale e della formazione.
  8. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonchè quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1,2,3,4 e 5, non sono procedibili.
  9. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli appasti nella domanda presentata.
  10. La sede di assegnazione compila, nell'ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.
  11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. Ovviamente, per i comandati fuori sede, l'ufficio invierà, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente (come sopra indicato), la ritrasmetterà all'ufficio mittente, via e-mail il pdf e per posta ordinaria l'originale.
  12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, di cui all'articolo 2 comma 1, in formato PDF all'Ufficio III della Direzione generale del personale e della formazione.

Articolo 4 - (Legittimazione)

  1. Se non diversamente disposto dal bando, la domanda di trasferimento può essere presentata dal dipendente che abbia maturato almeno un anno di permanenza effettiva nella sede di assegnazione o alla quale sia stato da ultimo trasferito a domanda, computato dalla data in cui l'interessato abbia assunto materiale servizio nella medesima sede. Sono salve le diverse statuizioni nel bando di assunzione.
  2. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai trasferimenti disposti d'ufficio.

Articolo 5 - (Formazione della graduatoria)

  1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dell'inserimento dei dati con procedura informatizzata a seguito della compilazione della domanda all'atto della presentazione, mediante la compilazione della scheda informatica a "compilazione guidata".
  2. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.
  3. La graduatoria nazionale provvisoria, di cui al comma l , è formata, a cura dell'Ufficio (III) del Corpo della Direzione Generale del personale e della formazione, entro la fine del sesto mese successivo alla data di scadenza del bando di interpello.
  4. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Della affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione Generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione. Il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale vale quale data di notifica agli interessati.
  5. Avverso il punteggio attribuito, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.
  6. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi attribuiti nella graduatoria di cui al comma 5 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione. La commissione è composta da un presidente, scelto tra i dirigenti penitenziari e da nove componenti, di cui almeno due scelti tra i funzionari del Corpo. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente. Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale o lo sia stato negli ultimi due anni. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti oltre al presidente.
  7. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma 11, sempre in via informatica ed in copia (pdf), alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'inoltro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.
  8. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione generale del personale e della formazione emana la graduatoria definitiva, non oltre l'anno successivo alla pubblicazione del bando.
  9. La graduatoria di cui al comma 10, sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. La pubblicazione svolge gli effetti di cui al comma 6. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate. Dell' affissione la stessa direzione dà conferma alla Direzione Generale del personale e della formazione inoltrando copia del processo verbale di affissione.
  10. La pubblicazione di cui al comma 11 vale come risposta per il personale che ha fatto richiesta di revisione.
  11. La graduatoria definitiva rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello.

Articolo 6 - (Revoca della domanda)

  1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 3, comma 7.
  2. La domanda di revoca di partecipazione all'interpello oltre i termini di cui al comma I, costituisce richiesta di trasferimento nella sede di originaria appartenenza, in accoglimento della revoca della propria domanda di trasferimento. Conseguentemente, il dipendente non potra partecipare ai successivi due interpelli. I termini di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente decreto decorrono dal giorno successivo alla presentazione/accoglimento della domanda di revoca.

Titolo II - [Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]

Articolo 7 - (Punteggio)

  1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
  2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

Articolo 8 - (Anzianità di servizio)

  1. Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria, sono attribuiti:
    • fino a cinque anni punti 1,00
    • dal sesto al decimo punti 2,00
    • dall'undicesimo al quindicesimo punti 3,00
    • dal sedicesimo al diciannovesimo punti 4,00
    • dal ventesimo al ventiquattresimo punti 5,O0
    • dal venticinquesimo in poi punti 6,00
  2. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinino interruzioni risultanti dal foglio matricolare.
  3. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.
  4. Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,5 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio)
  5. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria o nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.
  6. Si intende equiparata ad anno la frazione superiore a mesi sei.

Articolo 9 - (Servizio prestato in sedi disagiate)

  1. Al personale che abbia svolto effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate sono attribuiti:
    1. Venezia Giudecca, Santa Maria Maggiore e S.a.t. (fino alla data di chiusura dell'istituto), Mamone ulteriori punti 1,00 per ogni anno di servizio;
    2. Favignana e Porto Azzurro ulteriori punti 2,00 per ogni anno di servizio;
    3. Gorgona ulteriori punti 4,00 per ogni anno di servizio.
  2. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.
  3. Restano abrogate le disposizioni con tenute nel P.C.D. 16 gennaio 2001, concernente la movimentazione verso sedi prescelte da parte delle unità di personale di polizia penitenziaria impiegate presso la Casa di reclusione di Gorgona.
  4. Il punteggio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

Articolo 10 - (Effettività del servizio)

  1. Per effettività del servizio, ai sensi del presente P.C.D. si intende la materiale ed effettiva presenza del dipendente nella sede di servizio di assegnazione. Ad essa equivale il caso di distacco per motivi d'ufficio per chiusura temporanea della propria sede di assegnazione.
  2. Potranno essere valutati, ai fini della decorrenza dei termini o per il calcolo dei punteggi aggiuntivi relativi alle fattispecie ricorrenti nel presente P.C.D., solo i periodi di servizio materialmente resi nella sede stessa.

Articolo 11 - (Condizioni di famiglia)

  1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente more uxorio, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in al tra provincia a quella geograficamente contigua: punti 2,00.
  2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia il quella geograficamente contigua: punti 3,00 per ogni figlio.
  3. Sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua, ulteriori punti 2,00 per ogni figlio, nel caso di celibi e nubili che esercitano in via esclusiva la potestà genitoriale, vedovi, separati o divorziati.
  4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili. Nel caso il dipendente sia affidatario unico o coaffidatario con collocamento del minore presso di sè è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di punti 2 per ogni figlio.
  5. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 3, comma 4.
  6. II legame di stabile convivenza e provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.
  7. Per la necessità di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che gli impone di essere assistito dal familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: punti 4,00.
  8. Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 2,00.
  9. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324 convertito con legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

Articolo 12 - (Soppressione della sede di servizio)

  1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto, al dipendente che vi era assegnato, quando è disposto il trasferimento di ufficio, si attribuiscono 4 punti a decorrere dal secondo anno di servizio effettivo nella sede di servizio di assegnazione.
  2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito di un altro reparto di istituto nello stesso provveditorato.
  3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.

Articolo 13 - (Vigenza)

  1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 7 maggio 2008.
  2. In deroga alla previsione del comma 1, restano in vigore fino alla pubblicazione dei posti per l'interpello 2013 gli articoli 2, 4 (commi 1,2,4,7,9,11 e 12) e 5 del provvedimento 7 maggio 2008.

Dato in Roma, il 5 novembre 2012

Il Capo dipartimento
Giovanni Tamburino