Nota 13 febbraio 2015 - Spese di giustizia. Uffici del giudice di pace mantenuti a carico degli enti locali

13 febbraio 2015

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

e p.c. Ai Sigg. Procuratori Generali
LORO SEDI

Oggetto: Spese di giustizia. Uffici del giudice di pace mantenuti a carico degli enti locali.

Come noto, con il D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 156, è stata attuata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie con la soppressione di n. 667 Uffici dei giudici di pace.

L’art. 3, 2° comma, del citato D. Lgs. ha previsto tuttavia la possibilità che gli uffici del giudice di pace soppressi possano essere mantenuti nelle loro sedi in presenza di una richiesta in tal senso formulata da parte degli enti locali interessati, a condizione che questi ultimi si facciano  “integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti da Uffici Giudiziari e Comuni,  si rende necessario chiarire che le spese di pertinenza del cap. 1360 e le spese riguardanti la corresponsione delle indennità in favore dei giudici di pace (cap. 1362), quali spese di giustizia riconducibili al d.p.r.115/2002,  rimangono a carico dei suddetti capitoli di spesa.

Si prega diramare la presente nota agli uffici interessati, con invito affinchè gli Uffici del giudice di pace comunichino  le presenti indicazioni anche al Comune sede dell’ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti