Circolare 16 marzo 2009 - Assistenti volontari ex art. 78 presso gli Uffici locali di esecuzione penale esterna

16 marzo 2009

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ai Provveditori Regionali
Loro Sedi

e p.c.

Ai Signori Vice Capi Dipartimento
Ai Signori Direttori Generali
Sede

Oggetto: assistenti volontari ex art. 78 presso gli Uffici locali di Esecuzione Penale Esterna

§1.; La Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nell'ambito della sesta rilevazione sul volontariato penitenziario, ha curato con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, il primo monitoraggio sulla distribuzione e l’attività dei volontari nell’esecuzione penale esterna, i cui esiti sono contenuti nel Rapporto presentato al termine della ricerca.
I risultati di tale ricerca evidenziano la presenza significative e I'impegno del volontariato e motivano l’ulteriore sviluppo della collaborazione dei volontari nell’esecuzione penale esterna, anche promuovendo l'attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con la citata Conferenza il 28 luglio 2003.

§2.In tale quadro, peraltro, appare utile ridefinire l’istruttoria del procedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di volontariato, al fine di renderlo più funzionale al perseguimento degli obiettivi operativi del settore in cui chiede di operare.
La circolare 20 novembre 2000 n. 3534/5984, diramata dall’allora Ufficio Centrale Detenuti (divisione III, trattamento e lavoro), aveva delegato alle II.SS.LL. la competenza alla nomina degli assistenti volontari previsti dall'art. 78 della legge 25 luglio 1975 n. 354.
La disposizione, adottata dall’Ufficio centrale, in coerenza con il processo di decentramento delle funzioni amministrative del Dipartimento, ha comportato l'attribuzione degli adempimenti relativi all’istruzione di tutti i procedimenti di autorizzazione ex art. 78 O.P., alle corrispondenti Aree detenuti e trattamento dei Provveditorati, oggi Uffici del trattamento intramurario.

Tale competenza opera anche quando i volontari sono destinati a prestare la propria opera presso gli Uffici locali di esecuzione penale esterna. Con l’avvio ad operatività presso tutti i Provveditorati degli Uffici dell’esecuzione penale esterna, che curano il coordinamento dell’attività degli Uffici locali, nonché i rapporti e le intese con le organizzazioni del volontariato che collaborano al trattamento dei condannati in esecuzione penale esterna, la competenza sopra richiamata non appare più rispondente alle esigenze di speditezza e funzionalità operativa.
Peraltro già dal 2007 la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, previa intesa con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, provvede all'emanazione dei decreti di revoca delle autorizzazione ex art. 78 e svolge l’attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’azione degli assistenti volontari impegnati presso gli Uffici locali.

§3. Al fine di armonizzare le prassi e rendere l’azione amministrativa in materia più coerente con la ripartizione delle competenze in materia di esecuzione penale, si dispone che quando i volontari chiedano di operare presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, gli atti relativi ai procedimenti di autorizzazione ex art. 78 indicati al punto 2 della circolare sopra citata (istruzione, pareri, controlli, verifiche, ecc), siano inoltrati agli uffici regionali di esecuzione penale esterna nei Loro provveditorati.

§4. Le LL.SS.II. vorranno altresì, monitorare annualmente L’attività svolta dai volontari e riferire all'Ufficio secondo della direzione generale dell'esecuzione penale esterna, inviando un elenco nominativo delle persone autorizzate e delle associazioni di riferimento.
Certo della collaborazione, rinnovo i sensi della migliore considerazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Franco Ionta