Decreto 5 aprile 2018 - Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle forze di polizia

5 aprile 2018


Decreto interdirettoriale 5 aprile 2018, recante “Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 45, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”.


Ministero dell’interno
il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza

Ministero della difesa
il Comandante generale dell’arma dei carabinieri

Ministero dell’economia e delle finanze
il Comandante generale del corpo della guardia di finanza

Ministero della giustizia
il Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Visto l’articolo 45, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (di seguito “decreto legislativo”), concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ai sensi del quale con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per le Forze di polizia a ordinamento militare, in attuazione di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;

Vista la nuova successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, di cui all’articolo 45, comma 14, del decreto legislativo, e alla tabella “G”, allegata al medesimo decreto;

Visto l’articolo 2, comma 1, lettere o), p), q), zz), aaa), bbb) e ddd), del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della nuova denominazione di “coordinatore” al personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e ruoli corrispondenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto il medesimo articolo 2, comma 1, lettere z), aa), ggg), hhh), ppp) e qqq), del decreto legislativo, relative all’istituzione della nuova qualifica di vice questore e qualifiche equiparate, conseguente all’istituzione delle nuove carriere dei funzionari della Polizia di Stato;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente “Nuovo ordinamento della Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 luglio 1985, recante la disciplina dei distintivi di qualifica degli appartenenti alla Polizia di Stato;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante: “Norme in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere e) e f);

Visto l’articolo 1325-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della qualifica di “carica speciale” al personale con grado apicale del ruolo degli ispettori, dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto l’articolo 1325-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall’articolo 21 del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della “qualifica speciale” al personale con grado apicale del ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto l’articolo 1325-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall’articolo 24 del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della “qualifica speciale” al personale con grado apicale del ruolo degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto l’articolo 2247-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall’articolo 30 del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della qualifica di “primo perito superiore” al personale con grado apicale del ruolo forestale dei periti dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto l’articolo 2247-bis, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall’articolo 30 del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della “qualifica speciale” al personale con grado apicale del ruolo forestale dei revisori dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto l’articolo 2247-bis, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall’articolo 30 del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della “qualifica speciale” al personale con grado apicale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente “Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza” e, in particolare, la tabella G, come modificata dal decreto legislativo, concernente l’attribuzione della qualifica di “cariche speciali” al personale con grado apicale del ruolo esecutori della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”, come modificato dal decreto legislativo, e, in particolare, gli articoli 4, comma 2-bis, 18, comma 3-bis, e 34, comma 5, concernenti l’attribuzione delle qualifiche di “qualifica speciale” al personale con grado apicale del ruolo appuntati e finanzieri e del ruolo sovrintendenti e di “cariche speciali” al personale con grado apicale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, nonché l’articolo 32 relativo all’istituzione del nuovo grado di luogotenente e la contestuale soppressione della qualifica di “luogotenente”, prevista per il personale con il grado di maresciallo aiutante;

Visti gli articoli 4, comma 4, 15, comma 5 bis, e 23, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, relativi all’introduzione della denominazione di “coordinatore” per il personale con qualifica apicale del ruolo dei agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l’articolo 44, commi 16, 17 e 18, del decreto legislativo, concernente l’attribuzione della nuova denominazione di “coordinatore” al personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori della Polizia Penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti;

Visti gli articoli 5, comma 1, lettera e), e 13-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, relativi all’istituzione della nuova qualifica di commissario coordinatore superiore della carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2014, recante “Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Considerato che il decreto legislativo introduce le nuove denominazioni di “coordinatore” e le nuove “qualifiche”, rispettivamente, per le Forze di polizia a ordinamento civile e per le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché la nuova qualifica di vice questore e qualifiche corrispondenti per la Polizia di Stato e la nuova qualifica di commissario coordinatore superiore per il Corpo di polizia penitenziaria, equiparate al grado di tenente colonnello delle Forze di polizia a ordinamento militare;

Ritenuto di dover dare attuazione al predetto articolo 45, comma 20, del decreto legislativo, disciplinando con il presente decreto, sulla base della richiamata corrispondenza tra qualifiche e gradi, i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per le Forze di polizia a ordinamento militare;

Decretano

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 45, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di grado e di qualifica per le Forze di polizia a ordinamento militare.


Articolo 2
(Distintivi di denominazione e di qualifica per il personale della Polizia di Stato)

  1. I distintivi di qualifica e di denominazione per il personale della Polizia di Stato, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella A, allegata al presente decreto.


Articolo 3
(Distintivi di grado e di qualifica per il personale dell’Arma dei carabinieri)

  1. Il distintivo di grado di luogotenente e i distintivi delle qualifiche di luogotenente “carica speciale”, brigadiere capo “qualifica speciale” e appuntato scelto “qualifica speciale” del personale dell’Arma dei carabinieri sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella B, allegata al presente decreto.


Articolo 4
(Distintivi di grado e di qualifica per il personale del Corpo della guardia di finanza)

  1. I distintivi di grado di luogotenente, nonché di qualifica speciale per gli appuntati scelti e per i brigadieri capo del Corpo della guardia di finanza e di cariche speciali per i luogotenenti del medesimo Corpo sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella C, allegata al presente decreto.


Articolo 5
(Distintivi di denominazione e di qualifica per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. I distintivi di qualifica e di denominazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella D, allegata al presente decreto.


Articolo 6
(Disposizioni finali)

  1. Le tabelle di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1^ novembre 2018.
  3. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, sul Giornale della Difesa e su quelli corrispondenti del Ministero dell’economa e delle finanze e del Ministero della Giustizia. Il medesimo decreto è altresì pubblicato sul sito Ufficiale della Difesa, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

Roma, 5 aprile 2018

Il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli

Il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri
Giovanni Nistri

Il Comandante generale della Guardia di Finanza
Giorgio Toschi

Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Santi Consolo