Decreto 17 novembre 2009 - Istituzione dell'Unità per la semplificazione dell'attività amministrativa

17 novembre 2009

Il Ministro della giustizia

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3, comma 6-quater, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia", così come modificato e integrato dal decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 1997, ai. 488;

RILEVATO che a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 241/90 i termini procedimentali debbono essere modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati;

VISTI gli articoli 7 e seguenti della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTO l'articolo 1, conima 22-bis, del decreto legge 8 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Piano Operativo per la semplificazione e la qualità della regolazione per il 2008 (P.A.S), approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2007;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001 n. 315, recante:"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione delMinistro della giustizia";

VISTI in particolare, l'articolo 4, comma 6, del citato decreto, a norma del quale l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, e l'articolo 6, comina 2, lettera e), a norma del quale l'ufficio diGabinetto cura specificamente l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi;

RITENUTO che occorre procedere alla istituzione in seno al Ministero della giustizia, di una Unità per la semplificazione del procedimento amministrativo, con funzione di monitaraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della giustizia, al fine di consentire al dicastero il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Operativo per la semplificazione e la qualità della regolazione, nonché di ottenere una riduzione dei tempi dei procedimenti amministntivi in linea con i termini fissati dalla citata legge 18 giugno 2009, n. 69

su proposta del Capo di Gabinetto

ADOTTA

il seguente decreto:

Articolo I
(Istituzione dell 'Unità per la semplificazione del! altività amministrativa)

1. Presso il Gabinetto del Ministro della giustizia è istituita l'Unità per la semplificazione dell'attività amministrativa.
 

2. L'Unità per la semplificazione dell'attività amministrativa è presieduta dal Capo digabinetto o da un suo delegato ed è composta da qualificati rappresentanti dei dipartimenti, dell'Ufficio legislativo, dell'ispettorato generale e del Servizio di controllo interno, nominati dai Capi dei rispettivi dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
 

3. L'Unità per la semplificazione dell'attività amministrativa svolge le seguenti funzioni:
 

  1.  monitoraggio della durata dei tempi dei procedimenti amministrativi delle varie articolazioni ministeriali;   
      
  2.  individuazione delle criticità ed elaborazione di piani di riduzione della durata dei procedimenti amministrativi medesimi, anche attraverso la predisposizione di linee guida vincolanti per l'amministrazione e la previsione di implementazioni della comunicazione telematica, al fine di allineare la durata dei tempi procedimentali con i termini fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. e successive modificazioni;      
     
  3. conseguimento da parte del Ministero della giustizia degli obiettivi fissati dal Piano Operativo per la semplificazione e la qualità della regolazione. 

     

4. Ai componenti dell'Unità per la semplificazione non spetta alcun compenso o retribuzione aggiuntiva.

Roma, 17 novembre 2009

Il Ministro
Angelino Alfano