ARCHIVIO - Provvedimento 11 marzo 2014 - Criteri di determinazione degli oneri occupazionali ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 314/2006

11 marzo 2014

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Direzione  Generale  delle  Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni

prot U GDAP- 5000-08/05/2014- 0163610-2014

Ai Provveditorati Regionali dell’A.P.
LORO SEDI

E, per conoscenza,
Al Capo del Dipartimento
Ai Vice Capi del Dipartimento
Alle Direzioni Generali
Al Direttore dell’I.S.S.P.
All’ Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 recante: “Criteri di determinazione degli oneri occupazionali “ ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.

Si trasmette (All. n. 1), per la sua puntuale e scrupolosa applicazione, il P.D.G. evidenziato in oggetto, vistato dal M.E.F. – Ufficio centrale del bilancio- in data 7 aprile 2014 e pervenuto in data 15/04/2014, con il quale si individuano i criteri per la determinazione degli oneri occupazionali per le unità abitative di servizio, comunque denominate,  eventualmente concesse in uso ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 314/2006.
Detto P.D.G., in attuazione dell’atto di indirizzo del Capo del Dipartimento di cui al P.C.D. datato 18 dicembre 2013 (cfr. nota di divulgazione dell’Ufficio del Capo del Dipartimento –Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni- n. 438650 del 20/12/2013), sostituisce il P.D.G. del 18 giugno 2013, divulgato con la circolare PU-GDAP-0244255 del 08.07.2013.

A seguito di alcuni approfondimenti operati in materia, nonché agli esiti conclusivi delle attività di ricognizione e monitoraggio avviate in applicazione delle linee guida fornite dal Capo del Dipartimento con l’innanzi citato atto di indirizzo del 18.12.2013, (cfr. nota n. 438688 del 23.12.2013 e successivo sollecito di questa Direzione Generale del 18 marzo 2014 per la rilevazione delle unità abitative di servizio ex art. 12, del D.P.R. n. 314/2006) si è configurata la necessità di provvedere ad una riparametrazione di taluni coefficienti incidenti sul calcolo degli oneri occupazionali ai fini della determinazione delle quote forfettarie giornaliere da applicarsi in caso di concessione in uso degli alloggi in questione. 
L’emanazione dell’allegato P.D.G, in linea con il disposto normativo del D.P.R. 314/2006, risponde all’esigenza di trasfondere nelle voci dei differenti oneri, attraverso i correttivi operati, la garanzia degli interessi funzionali ed economici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’intera Pubblica Amministrazione, la tutela del patrimonio immobiliare, unitamente all’assicurazione di un suo più razionale impiego.

Con il P.D.G. la presente reca, altresì, il file formato excel della nuova “tabella di calcolo degli oneri” (All. n. 2), in cui sono recepiti i criteri di quantificazione degli oneri occupazionali connessi al normale uso degli alloggi ed a carico degli occupanti, così come per l’appunto previsti nel P.D.G. del 11/03/2014. Tale allegata tabella sostituisce la precedente inoltrata a suo tempo insieme al P.D.G. del 18 giugno 2013 che, si ribadisce, non è più in vigore in quanto sostituito dalla data di emanazione del presente P.D.G.

Intanto, si rende edotti che con separata specifica decretazione, questa Direzione Generale ha proceduto, nei confronti di ogni singola periferica sede dell’Amministrazione -Istituto o Scuola di formazione-, sulla scorta dell’esito del citato monitoraggio appositamente avviato, all’individuazione delle unità abitative ad uso temporaneo, comunque denominate, di cui all’art. 1, comma 4, D.P.R. 314/2006, così come previsto dall’art. 12, commi 1 e 3, medesimo Regolamento. Alla presente si acclude (All. n. 3), per ogni singolo Provveditorato, l’elenco delle sedi e il numero e la tipologia delle unità abitative presso di esse individuate a seguito di richiesta.

Si dispone, pertanto, con decorrenza dall’entrata in vigore del D.P.R. 314/2006 (ovvero dal 1° marzo 2007), l’immediata puntuale applicazione dell’allegato P.D.G. del 11/03/2014, ad opera dei funzionari delegati competenti ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.P.R. 314/2006, invitando a tale precipuo scopo i Sigg. Provveditori alla sua tempestiva diffusione nei confronti delle Direzioni degli Istituti penitenziari e delle Scuole di Formazione e aggiornamento di pertinenza, mediante la previsione, al contempo, di ogni più utile disposizione esplicativa ed attuativa di coordinamento, nel rispetto delle linee guida di carattere generale che qui di seguito opportunamente si forniscono.

A tal proposito, si precisa che la tempistica relativa “all’applicabilità” prevista nell’ambito dello stesso P.D.G. e di cui alla lett. g) del dispositivo, deve intendersi esclusivamente quale margine temporale massimo consentito onde provvedere all’istruttoria e definizione del complessivo procedimento (predisposizione degli atti, conteggi e notifiche inclusi). Necessiterà procedere, invece, senza indugio alcuno, con ogni priorità e sollecitudine possibile, per la determinazione, nonché recupero, di eventuali canoni ed oneri arretrati. Resta intesa, pur nell’ovvietà, la responsabilità amministrativo contabile in capo al funzionario delegato competente, sia in ordine al pagamento degli oneri occupazionali sia in ordine al recupero delle eventuali somme arretrate. 

Il Direttore Generale Reggente
Gianfranco De Gesu

 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

prot. 001569

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314;

VISTO l’art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTA la relazione elaborata dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. 1 dicembre 2011, trasmessa al Capo del Dipartimento in data 13 gennaio 2012; VISTA la nota prot. 37675/1-18-8 del 3 ottobre 2012 a firma del Capo del Dipartimento;

RITENUTA la necessità di provvedere, pur nelle more dell’adozione di un Decreto Ministeriale at¬tuativo del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 o di una circolare contenente linee di indirizzo generali in materia di gestione degli alloggi demaniali, alla determinazione dei canoni giornalieri per l’utilizzo degli immobili a uso temporaneo di cui al comma 1 dell’articolo 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 e delle quote forfettarie giornaliere per l’utilizzo degli alloggi collettivi di servizio di cui al comma 3 del citato art. 12;

VISTO l’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 314/2006, secondo cui il canone giornaliero per l’utilizzo delle unità abitative a uso temporaneo di cui al comma 1 della medesima disposizione deve essere “commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell’alloggio …. tenuto conto, altresì, delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione, e dei servizi erogati”;

RITENUTO pertanto di dover considerare, ai fini della determinazione del canone per l’utilizzo delle sole unità abitative a uso temporaneo disciplinate all’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 314/2006, oltre al costo dei servizi anche un’ulteriore quota commisurata alle caratteristiche e all’ubicazione dell’alloggio e, pertanto, analoga al canone di occupazione di cui all’art. 10 del medesimo D.P.R.;

VISTO l’art. 10 del D.P.R. n. 314/2006 avente ad oggetto “Determinazione del canone di occupazione”, che fissa i criteri per la quantificazione dei ca¬noni di occupazione degli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R.;

CONSIDERATA la necessità, in assenza di specifiche disposizioni normative relative alle unità abitative a uso temporaneo, di dover assumere a riferimento, ai fi¬ni della determinazione della quota dovuta a titolo di occupazione, pa¬rametri omogenei a quelli già definiti per gli alloggi “di servizio”, il più possibile oggettivi e coerenti con la finalità di tutela dell’interesse pub¬blico sottesa alla disciplina degli alloggi di servizio introdotta con il D.P.R. n. 314/2006;

CONSIDERATO altresì che, relativamente alle unità abitative a uso temporaneo di cui all’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 314/2006, l’interesse pubblico si identifi¬ca nella necessità per l’Amministrazione penitenziaria di favorire la mobilità del proprio personale dotandolo di alloggio nella sede di servi¬zio ove lo stesso, per particolari e temporanee esigenze connesse all’interesse della stessa Amministrazione, è trasferito nonché di conse¬guire risparmi di risorse umane ed economiche rendendo disponibili alloggi protetti al personale del Ministero della Giustizia sottoposto a mi¬sure di protezione assicurate dalle Forze di polizia;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere, nel caso in specie, all’applicazione, quale base di calcolo, dei criteri di determinazione dei canoni di occupazione indicati all’art. 10 del D.P.R. n. 314/2006;

CONSIDERATO che in ragione del numero e della varietà delle unità abitative a uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio dislocati sul territorio nazionale non risulta possibile determinare a priori, per ciascuno di es¬si, il singolo canone giornaliero per l’utilizzo o la singola quota forfetta¬ria giornaliera, rendendosi pertanto opportuno fissare i criteri oggettivi generali che il funzionario delegato preposto alla gestione amministrati¬vo - contabile delle strutture in cui sono inserite le unità in argomento dovrà applicare ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto dai singoli utenti;

RILEVATO tuttavia che il personale in argomento, proprio in considerazione della temporaneità degli incarichi affidati e/o delle esigenze di sicurezza ad essi connesse, dimora di regola nell’unità abitativa assegnata in conces¬sione senza particolare continuità e senza il proprio nucleo familiare, e che pertanto, nel caso di unità abitative sovradimensionate rispetto alle normali esigenze alloggiative di una singola persona,  occorre verificare la possibilità di suddividere in più unità abitative l’immobile e, comunque, di adottare misure per ridurre i consumi superflui;

VISTI i criteri di determinazione delle quote forfettarie concernenti i consumi e i servizi per l’anno in corso stabiliti dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. 1 dicembre 2011 nonché quelli per l’uso del mobilio eventualmente presente nell’unità abitativa;

VISTO il P.D.G. 18 giugno 2013, n. 3828 del Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi pro tempore e relativi allegati;

VISTO l’atto di indirizzo emanato dal Capo del Dipartimento in data 18 dicembre 2013;

VISTI i predetti indirizzi ribaditi dal Capo del Dipartimento con nota 18 febbraio 2014, n. 41514/1-19-8;

RITENUTO pertanto, alla luce di questi, di dover procedere a rivisitazione di taluni dei parametri fissati dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. 1 dicembre 2011 e recepiti nel P.D.G. del 18 giugno 2013, n. 3828;

VISTI i dati ISTAT sulla “spesa media mensile familiare” relativi all’anno 2012, con particolare riferimento alla voce “combustibili ed energia” sia nella rilevazione per “territorio”, che per “condizione professionale”, nonché per “composizione del nucleo familiare”;

VISTO che il dato relativo alla rilevazione territoriale risulta assimilabile a quello derivante dall’indagine per la categoria dei “dirigenti ed impiegati” nonché al consumo medio familiare per un nucleo di due persone;

RITENUTO di poter ricondurre le esigenze abitative medie di un nucleo familiare di due persone ad una superficie di 100 mq;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante la “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, con particolare riferimento all’art. 2, comma 3 e all’art. 4;

VISTO il Decreto Interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 30 dicembre 2002;

VISTO il Decreto Interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 10 marzo 2006

DISPONE

 

  1. Il canone giornaliero per l’utilizzo delle unità abitative a uso temporaneo assegnate a norma dell’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 314/2006 è determinato sommando le seguenti voci (calcolate su base mensile):
    • € 15,00 ad unità abitativa per l’acqua;
    • € 1,34/mq. per i combustibili ed energia, che costituiscono un’unica voce comprendente “energia elettrica” e “gas”;
    • € 0,15/mq. per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    • € 1,15/mq per il servizio di pulizia;
    • quota mensile per l’occupazione determinata a norma del punto b) seguente;
    • per l’uso della mobilia: aumento percentuale della quota mensile per l’occupazione, determinata a norma del punto b) seguente, individuato in base al valore stimato in ragione degli Accordi locali di cui all’art. 1, comma 2 e all’art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
      e dividendo l’importo risultante per trenta.
       
  2. La quota per l’occupazione mensile di cui al punto precedente è determinata a norma dell’art. 10 D.P.R. n. 314/2006 con le variazioni su base ISTAT previste dal com¬ma XIV del medesimo articolo a far data dall’anno di costruzione dell’alloggio e aggiornata fino al 31 dicembre 2012.
     
  3. Qualora per l’unità abitativa a uso temporaneo, assegnata a norma dell’art. 12, comma 1, D.P.R. 314/2006, sia possibile determinare autonomamente il costo di tutti o di taluni servizi (es. contatori acqua, energia elettrica, gas o combustibile per il riscaldamento, servizio di pulizia) e il periodo continuativo di occupazione dell’alloggio sia superiore a trenta giorni, il relativo onere è totalmente a carico dell’assegnatario e, in tal caso, dalla determinazione del canone giornaliero per l’utilizzo di cui alla lett. a) saranno dedotte le corrispondenti voci.
     
  4. La quota forfettaria giornaliera quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso degli alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12, comma 3, D.P.R. 314/2006 è determinata sommando le seguenti voci (calcolate su base mensile):
    • € 15,00 ad unità abitativa per l’acqua;
    • € 1,34/mq. per i combustibili ed energia, che costituiscono un’unica voce comprendente “energia elettrica” e “gas”;
    • € 0,15/mq. per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    • € 1,15/mq per il servizio di pulizia;
      e dividendo l’importo risultante per trenta.
       
  5. Si evidenzia che per alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12,comma 3 del D.P.R. n. 314/2006, soggetti al pagamento di cui al comma 4 e nei termini di cui alla precedente lettera d), devono intendersi le sole unità abitative dotate di bagno assegnate in esclusività e inserite in un blocco collettivo del tipo caserma appositamente individuate con separato Provvedimento del Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi.
     
  6. Caratteristiche diverse assumono le “camere di pernottamento delle caserme agenti”, anche dotate di bagno, non assegnate in esclusività, contigue rispetto agli istituti penitenziari, per le quali – trattandosi di strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi – non è richiesta nessuna corresponsione di oneri. Dette camere non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo.
     
  7. Il canone per l’utilizzo temporaneo di cui al punto a) e la quota forfettaria di cui al punto d) saranno applicati a far data dal secondo mese successivo alla emanazione del presente provvedimento e saranno annualmente aggiornati in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati veri¬ficatesi nell’anno precedente.
     
  8. Tutte le unità abitative di cui all’art. 12 D.P.R. n. 314/2006 sono assegnate per periodi computati a giorni. L’assegnatario ha l’obbligo, entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di scadenza della concessione, di lasciare libero da persone e cose l’alloggio; in caso contrario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione penitenziaria, per ogni giorno di ritardo, a seconda dei casi, il canone giornaliero per l’utilizzo o la quota forfettaria giornaliera, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione penitenziaria di ottenere comunque il rilascio dell’alloggio secondo le norme vigenti.
  9. I competenti funzionari delegati provvederanno:
    • entro un mese dall’emanazione del presente provvedimento, a determinare i singoli canoni giornalieri per l’utilizzo e le singole quote forfettarie giornaliere acquisendo, laddove neces-sario, le necessarie informazioni (superficie netta abitabile, superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze, epoca di costruzione, classe demografica dei comuni, ubicazione sul territorio comunale, livello di piano, stato di conservazione, per le unità abitative di cui al comma 1 e la superficie netta abitabile per ciascuna camera di cui al comma 3 dell’ art. 12 citato). I risultati di tali procedimenti verranno sottoposti a verifica della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi;
    • entro il  mese successivo, a notificare agli attuali assegnatari delle unità abitative di cui al comma 1 dell’art. 12 D.P.R. 314/2006 il presente provvedimen¬to unitamente al canone giornaliero per l’utilizzo come sopra determinato. La notifica dei predetti atti ai soggetti di cui all’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 314/2006 è rimessa, per motivi di opportunità, al Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi;
    • entro lo stesso termine, a comunicare, anche mediante pubblici avvisi ap¬posti all’interno dei relativi stabili, il presente provvedimento agli asse¬gnatari di camere degli alloggi collettivi di servizio di cui all’ art. 12, comma 3, D.P.R. n. 314/2006;
    • entro quindici giorni a redigere, qualora non vi si sia già provveduto, ovvero a integrare con i dati mancanti, il verbale di consegna dell’immobile per le unità abitative di cui al comma 1 del citato art. 12 indicando, oltre alla data di immissione in possesso, anche tutte le caratteristiche dell’immobile a norma dell’art. 10 D.P.R. 314/2006 e, qualora l’unità abitativa sia dotata di sistemi di conteggio autonomi per tutte o talune utenze, anche lo stato dei relativi consumi al momento della consegna. Tale attività verrà sottoposta a verifica della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi;
    • entro quindici giorni a predisporre, per gli alloggi collettivi di servizio, appositi registri di entrata e uscita del personale che ne usufruisce prevedendo che vi sia, almeno, apposta la firma dei singoli assegnatari al momento della consegna della camera e quella del funzionario delegato o di un suo incaricato al momento del rilascio nonché l’indicazione della superficie netta della camera e il numero dei posti letto ivi disponibili.  Ogni pregressa direttiva in materia non armonizzabile con le presenti disposizioni è da considerarsi abrogata.

Sono a disposizione presso questa Direzione generale fogli di calcolo in formato Microsoft Excel per il conteggio forfettario dei consumi e per gli aggiornamenti annuali su base ISTAT che potranno essere richieste all’indirizzo mail dgrisorse.dap@giustizia.it e si rimane a disposizione per ogni chiarimento o integrazione nonché per la valutazione, anche in relazione a specifiche e locali esigenze e problematiche, di osservazioni e proposte di modifica del presente provvedimento, ferme, ovviamente restando, le inderogabili disposizioni normative di riferimento.

Roma, 11 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco De Gesu

 

 

RIEPILOGO SEDI PENITENZIARIE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI AD USO TEMPORANEO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMI 1 e 3 DEL D.P.R. N. 314/2006
SEDE N. UNITA’ TIPOLOGIA DPR 314-2006
DIPARTIMENTO e SEDI DI FUNZIONARIO DELEGATO DECENTRATE    
ROMA D.A.P. CENTRO G. ALTAVISTA N. 6 Art. 12, comma 1
ROMA S.F.A.P. G. FALCONE N. 27 Art. 12, comma 1
ROMA S.F.A.P. G. FALCONE N. 72 Art. 12, comma 3
ROMA D.A.P. - G.O.M. - Pal. 4 /A N.64 Art. 12, comma 3
PRAP PIEMONTE -VALLE D’AOSTA    
C.R. ALESSANDRIA N. 41 Art. 12, comma 3
C.R. FOSSANO N. 08 Art. 12, comma 3
C.C. NOVARA N. 33 Art. 12, comma 3
PRAP LOMBARDIA    
C.C. BRESCIA N. 16 Art. 12, comma 3
PRAP TOSCANA    
C.C. FIRENZE Gozzini N. 2 Art. 12, comma 3
C.C.-C.R. FIRENZE Sollicciano N. 2 Art. 12, comma 3
C.C.- C.R. PISA N. 34 Art. 12, comma 3
PRAP LAZIO    
C.C.F. ROMA Rebibbia N. 9 Art. 12, comma 3
PRAP EMILIA-ROMAGNA    
C.C. BOLOGNA N. 3 Art. 12, comma 3
C.C. FERRARA N. 3 Art. 12, comma 3
C.C. PIACENZA N. 3 Art. 12, comma 3
II.PP. REGGIO EMILIA N. 3 Art. 12, comma 3
PRAP VENETO-TRENTINO e FRIULI VENEZIA-GIULIA    
C.C. BELLUNO N. 6 Art. 12, comma 3
C.C. TOLMEZZO N. 36 Art. 12, comma 3
C.C. UDINE N. 19 Art. 12, comma 3
PRAP PUGLIA    
C.R. ALTAMURA N. 1 Art. 12, comma 3
C.C.-C.R. FOGGIA N. 3 Art. 12, comma 3
PRAP LIGURIA    
C.R. CHIAVARI N. 9 Art. 12, comma 3
C.C. GENOVA MARASSI N. 69 Art. 12, comma 3
C.C. GENOVA PONTEDECIMO N. 26 Art. 12, comma 3
C.C. IMPERIA N. 3 Art. 12, comma 3
C.C. LA SPEZIA N. 23 Art. 12, comma 3
C.C. SANREMO N. 38 Art. 12, comma 3
PRAP SICILIA    
C.R. AUGUSTA N. 05 Art. 12, comma 3
S.FA.P. CATANIA S.P. in Clarenza N. 08 Art. 12, comma 3
C.C. PALERMO Pagliarelli N. 11 Art. 12, comma 3
PRAP SARDEGNA    
C.R. MAMONE N. 1 Art. 12, comma 3
PRAP CALABRIA    
C.R. ROSSANO N. 18 Art. 12, comma 3
PRAP UMBRIA    
C.R. SPOLETO N. 14 Art. 12, comma 3
PRAP MARCHE    
C.C. ANCONA “Montacuto N. 48 Art. 12, comma 3
C.C. ASCOLI PICENO N. 39 Art. 12, comma 3
PRAP ABRUZZO-MOLISE    
C.C. L’AQUILA N. 82 Art. 12, comma 3
C.C.- C.R. PESCARA N. 19 Art. 12, comma 3
C.L.- C.C. VASTO N. 28 Art. 12, comma 3

 

 

TABELLA CALCOLO ONERI ACCESSORI A FORFAIT MENSILE (UTENZE, SERVIZIO DI PULIZIA, MOBILIO)
UTENZE LETTURA CONTATORE MQ ALLOGGIO CONSUMO UNITARIO (in caso di lettura contatore) CONSUMO A MQ (in caso di calcolo mensile a forfait) CONSUMO DA LETTURA CONTATORE CONSUMO A FORFAIT PER ALLOGGIO NOTE
ACQUA (in mc)     € 1,40 € 15,00     Canone acqua: qualora si renda necessario un quantitativo minimo impegnato superiore ai 12mc mensili, inviare comunicazione alla Direzione Generale dei Beni e dei Servizi per le giuste modifiche tabellari.
COMBUSTIBILI ED ENERGIA GAS (in mc)     € 0,86 € 1,34   € 0,00
ELETTRICITA' (in kWh)     € 0,23   € 0,00
TARIFFA URBANA RIFIUTI -   - € 0,15   € 0,00
FORFAIT MENSILE UTENZE € 0,00  
SERVIZIO DI PULIZIA/RASSETTO CAMERA/CAMBIO BIANCHERIA MQ ALLOGGIO/CAMERA CONSUMO A MQ FORFAIT SERVIZIO PER ALLOGGIO NOTE
mq € 1,15 € 0,00 Inserire il numero dei metri quadri dell'alloggio/camera qualora sia presente il servizio di pulizia/cambio biancheria.
MOBILIO CANONE ALLOGGIO CALCOLATO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 314/2006 AUMENTO PERCENTUALE DEL CANONE PER ALLOGGIO AMMOBILIATO FORFAIT MENSILE MOBILIO NOTE
Euro 20% € 0,00 Qualora l'alloggio sia ammobiliato solo parzialmente, inviare comunicazione alla Direzione Generale dei Beni e dei Servizi per le valutazioni e le giuste modifiche tabellari.
FORFAIT ONERI ACCESSORI MENSILE € 0,00
CANONE MENSILE ALLOGGIO CALCOLATO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 314/2006 € 0,00
TOTALE CANONE MENSILE E FORFAIT ONERI ACCESSORI PER ALLOGGIO € 0,00
EVENTUALE FORFAIT GIORNALIERO SOLO ONERI ACCESSORI € 0,00
EVENTUALE CANONE GIORNALIERO E FORFAIT ONERI ACCESSORI € 0,00

 

LINEE GUIDA APPLICATIVE
(P.D.G. 11/03/2014)

I. Unità abitative di servizio ad uso temporaneo ex art. 12 D.P.R. 314/2006

La specifica decretazione della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, ha individuato le unità abitative ad uso temporaneo presso le singole sedi periferiche sulla scorta dei dati dalle medesime forniti, classificandole secondo il comma 1 o, viceversa, secondo il comma 3, del menzionato art. 12, del D.P.R. 314/2006. Nel primo caso, ai sensi del comma 2, è prevista la corresponsione di un canone giornaliero occupazionale tenendo conto delle caratteristiche degli immobili e della loro ubicazione (ossia quantificato in analogia con i criteri delineati per il canone di cui all’art. 10 medesimo D.P.R.), oltre agli oneri accessori commisurati al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi collegati al normale uso dell’alloggio. Mentre, nel secondo caso (c.d. alloggi collettivi di servizio), così come previsto dal comma 4, l’utilizzo importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera quale corrispettivo dei soli servizi collegati al normale uso dell’alloggio, con esclusione del canone giornaliero di occupazione.
Ulteriori unità abitative, comunque denominate, rispetto a quelle già individuate, non potranno essere concesse in uso esclusivo ed oneroso, se non previa richiesta di specifico provvedimento ai fini della loro individuazione da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi. 
Si ribadisce che l’Atto di indirizzo del Capo Dipartimento ha nettamente precisato che le unità abitative definite dal comma 3 sono identificate negli alloggi collettivi di servizio inseriti in un blocco collettivo tipo caserma, ulteriori e diversi rispetto alle “camere di pernottamento delle caserme agenti”. Quest’ultime, infatti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, seppure dotate di bagno, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli Istituti medesimi, potranno essere utilizzate gratuitamente. Conseguenza della gratuità del loro uso è l’impossibilità di essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo (c.d. uso esclusivo e continuo). L’assegnazione di tutte le unità abitative ad uso temporaneo, comunque denominate, e di cui ai decreti di individuazione, dovrà avvenire con provvedimento provvisorio a firma del Direttore di istituto penitenziario o Scuola di formazione ove l’immobile è ubicato, mediante una fase istruttoria atta a garantire l’imparzialità e la trasparenza della decisione e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri procedurali: a) conoscibilità delle disponibilità degli alloggi, fatte salve le eventuali esigenze di sicurezza; b) necessità operative dell’Amministrazione correlate all’incarico del beneficiario, con una specifica motivazione in ordine all’effettiva temporaneità delle esigenze giustificatrici della concessione dell’alloggio; c) possibilità di equiparazione di non appartenenti all’Amministrazione in forza di un criterio funzionale e possibilità di assegnazione a loro favore soltanto dopo il soddisfacimento delle esigenze sub b); d) previsione di una fase integrativa dell’efficacia del provvedimento provvisorio di assegnazione dell’alloggio, mediante approvazione in forma espressa da parte del Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria nell’ambito delle funzioni di controllo preventivo esteso al merito conferite a tale autorità dall’art. 12, D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 444; e)  comunicazione semestrale indirizzata all’Ufficio del Capo del Dipartimento e alla Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, contenente il riepilogo sia dei provvedimenti provvisori di assegnazione a firma dei Direttori delle singole strutture, sia dei provvedimenti definitivi di approvazione ad opera dei Provveditori regionali. 
In caso di concessione di alloggio temporaneo di servizio per motivi di sicurezza dell’occupante, caratterizzati peraltro da scarso margine di discrezionalità in sede istruttoria, sarà cura del Direttore di istituto penitenziario o Scuola di formazione provvedere a segnalare con la massima urgenza tale circostanza al Provveditore regionale per la successiva approvazione del provvedimento provvisorio.

II. Calcolo del canone di occupazione. Calcolo degli oneri accessori: utenze, servizio pulizia, mobilio

In ragione del numero e della varietà delle unità abitative ad uso temporaneo (ex comma 1, art. 12) e degli alloggi collettivi di servizio (ex comma 3, art. 12) dislocati sul territorio nazionale, non risulta possibile determinare a priori, per ciascuno di essi, criteri specifici per il calcolo del canone giornaliero di utilizzo o la singola quota forfettaria giornaliera, rendendosi pertanto opportuno fissare criteri oggettivi di ordine generale – di seguito esplicati- che il funzionario delegato, preposto alla gestione delle strutture presso cui sono state individuate le unità abitative in argomento, dovrà applicare ai fini della quantificazione degli oneri dovuti dai singoli utenti (cfr. Tabella di calcolo):

  • Canone di occupazione

Come già precisato, la quota di canone per l’occupazione di cui al comma 1 dell’art. 12, è determinata in analogia alle modalità previste a norma dell’art. 10 D.P.R. n. 314/2006, con la medesima ulteriore previsione di aggiornamenti annuali in misura del 75% della variazione accertata dall’Istat dell’indice FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente), così come stabilito al comma 14, del citato articolo 10.
Il canone degli alloggi di cui al comma 1, dell’art. 12, può essere corrisposto in ragione giornaliera soltanto nel caso in cui il beneficiario lasci l’unità abitativa libera, anche da cose, dopo l’uso giornaliero. Diversamente, il canone sarà corrisposto, a seconda dei casi, in  ragione di settimana, di quindicina o di mese. Non sono ammesse autocertificazioni quale prova dell’uso soltanto giornaliero e, per tale motivo, i gestori ai sensi del comma 5, art. 12, predisporranno quanto opportuno per garantire la registrazione dell’uso effettivo degli alloggi eventualmente concessi con periodicità giornaliera.
Il pagamento del canone per l’occupazione dovrà essere riversato in favore dell’Agenzia del Demanio competente per territorio e, preferibilmente, potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario dell’unità abitativa mediante bonifico bancario o postale utilizzando le coordinate che la direzione dell’Istituto Penitenziario o Scuola di formazione avrà reso noto su indicazione della medesima Agenzia del Demanio. In tale ultimo caso la direzione dell’Istituto o Scuola di Formazione ne acquisirà copia della documentazione dimostrativa del versamento.

  • Oneri accessori: utenze, servizio pulizia, mobilio

Il P.D.G. del 11/03/2014 reca, altresì, i criteri per la determinazione degli oneri accessori commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, criteri che per l’appunto sono riportati nella tabella di calcolo allegata. La metodica di calcolo utilizzata prevede, per ogni singola voce energetica ordinaria (elettricità, acqua e gas), l’alternativa del cosiddetto calcolo a forfait per le sole ipotesi in cui non sussistano contatori per la misura dei consumi effettivi pertinenti alla specifica unità abitativa di cui al comma 1. Per quelle unità dotate di autonomi contatori e per periodi continuativi di occupazione superiori a trenta giorni, il relativo onere è totalmente a carico dell’assegnatario e, quindi,  il calcolo dovrà attuarsi sulla base dei consumi realmente misurati.

  • Per quanto riguarda il consumo di acqua, si è ragionato che lo stesso è sostanzialmente indipendente dalla superficie lorda dell’appartamento/camera, essendo invece proporzionale al numero di persone occupanti l’alloggio. Valutato che la gran parte delle situazioni alloggiative, per le quali si presume l’applicazione di un canone forfettario, è caratterizzata dalla presenza di una sola persona, si è tarata la misurazione del relativo consumo su un valore medio pari a 10 mc. di acqua al mese ad alloggio. Si segnala che agli atti risultano essere stati stipulati contratti con “minimi impegnati” piuttosto alti rispetto all’effettivo consumo, con la conseguenza che viene comunque posto a carico dell’Amministrazione il consumo di un quantitativo di acqua non effettivamente prelevato. D’altro canto un “minimo impegnato” troppo basso, esporrebbe alla possibilità che il consumo di un quantitativo di acqua effettivamente prelevato abbia una parte contabilizzata come ”eccedenza”, cioè pagata ad un costo maggiore. E’ da ritenersi congruo, per un appartamento nel quale sia ospite una sola persona, un minimo contrattuale impegnato di 36 mc/trimestre.
     
  • Per la stima della Tariffa Urbana sui Rifiuti si è fatto riferimento a simulatori presenti sul web, prendendo ad esempio i grandi centri urbani ed è risultato congruo un importo di 0,15 €/mq al mese per persona.
    Con specifico riferimento all’energia elettrica ed al gas, i costi unitari sono rapportati agli indici Istat inerenti alla spesa media mensile familiare nazionale per la voce “combustibili ed energia” (con riferimento sia al territorio, sia al numero di componenti, sia alla condizione professionale). Conseguentemente, si è provveduto a ricondurre la media nazionale ad un parametro che potesse ancorare quel valore medio dei consumi alla superficie di un’abitazione di medie dimensioni pari a 100 mq.
    Ed ecco spiegata la riconduzione del coefficiente per entrambe le voci energetiche (elettricità e gas) al valore di €. 1,34/mq.
    Nel caso di un contatore per una soltanto delle voci energetiche, il foglio di calcolo  consente in automatico un calcolo “combinato”, riducendo del 50% il parametro che, forfettariamente, è stato fissato per entrambe le voci (energia elettrica e gas).
     
  • Circa la quota riferibile al servizio pulizia (che potrebbe comprendere il servizio di cambio biancheria), ove esistente, il beneficiario può provvedere in autonomia liberandosi della quota corrispondente al proprio alloggio temporaneo, limitatamente a quelle unità abitative che si palesano quali più propriamente divisibili, autonome e facilmente scorporabili in termini gestionali, in maniera tale da lasciare ai singoli occupanti la logica discrezionalità a fruire o meno del servizio di pulizia.
     
  • Mentre, riguardo all’onere per l’uso della mobilia di cui sarebbe eventualmente provvista l’unità abitativa, è apparso condivisibile l’utilizzo di un criterio di onerosità che tenga conto di un’ipotizzabile “media qualità” e di una sufficiente funzionalità ancor più che dell’effettivo stato di usura o anno di acquisizione, parametri quest’ultimi variabili e, quindi, non generalizzabili. Per tali motivi è stato fatto riferimento alla normativa generale in materia di locazioni e di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e ai relativi decreti interministeriali e convenzioni territoriali emanati per l’individuazione dei criteri di calcolo del canone di locazione, che tengono conto anche della voce “mobilio”. Per quanto riguarda il Comune di Roma, la convenzione adottata d’accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari e dei conduttori, prevede che, in caso di unità abitativa ammobiliata, il canone di locazione (nel nostro caso canone di occupazione ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 314/2006) sia aumentato di un valore massimo del 20%. Per altre realtà cittadine, tale parametro oscilla tra il 15% (Palermo, Napoli, Milano, Torino), il 25% (Venezia) e il 30% (Padova). Attesa la diversità dei parametri fissati, ciascuna sede ove sono individuate unità abitative potrà provvedere a fissare la percentuale di aumento del canone di occupazione per la voce “mobilio”, sulla base di quanto stabilito nelle rispettive Convenzioni territoriali, ovvero, in mancanza, facendo riferimento all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione (come stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, art. 1, comma 2). Tali convenzioni sono normalmente reperibili sui siti istituzionali dei Comuni.

    Si precisa che limitatamente alle unità abitative di cui al comma 3 dell’art. 12 (alloggi collettivi di servizio), così come disposto alla lett. d), del P.D.G. datato 11 marzo 2014, ai fini del calcolo degli oneri a carico degli assegnatari, non è da prevedersi né il canone di occupazione sub a), né la quota di onere accessorio relativo all’uso della mobilia (cfr. comma 4, art. 12,  D.P.R. 314/2006). Solo per questi alloggi, quindi, ai fini della quantificazione del “dovuto” dall’assegnatario dovrà essere utilizzata la sola voce della tabella di calcolo che reca il “Forfait mensile degli oneri accessori”, a cui non comparteciperà la voce di onere “MOBILIO”.

    Il pagamento degli oneri accessori dovrà essere riversato al Capitolo di entrata 3530, Capo XI – “Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia”-, Art. 3 - “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” e, preferibilmente, potrà essere effettuato direttamente dal beneficiario dell’unità abitativa mediante bonifico bancario o postale utilizzando le coordinate che la direzione dell’Istituto Penitenziario o Scuola di formazione avrà reso noto sulla scorta della circ. MEF – Dip. Della Ragioneria Generale dello Stato – n. 20 del 08 maggio 2007, nonché ai sensi della nota a cura della Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità prot. n. 451510 del 04/12/2009. In tale ultimo caso la direzione dell’Istituto o Scuola di Formazione ne acquisirà copia della documentazione dimostrativa del versamento.