Circolare 9 marzo 2018 - Agli uffici giudiziari - Procedure di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice onorario di pace e a Vice Procuratore onorario presso le Corti di Appello

9 marzo 2018

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Scuola Superiore della Magistratura
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

 

Oggetto: Procedure di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace  e a Vice Procuratore Onorario presso le Corti di Appello (D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116). Richiesta di nulla osta all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario.


Sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami n. 13 del 13 febbraio 2018, sono state pubblicate le procedure di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace  e a Vice Procuratore Onorario presso le Corti di Appello.

Tra i documenti da allegare alla domanda di partecipazione alle suddette procedure, è indicato il nulla-osta all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l’aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato (articolo 6, comma 1, lett. a).

Diversi dipendenti dell’Amministrazione Giudiziaria hanno presentato alla scrivente Direzione istanza per il rilascio di detto nulla osta.

Al riguardo si ritiene di dover esprimere le seguenti valutazioni.

Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116, che disciplina la riforma organica della magistratura onoraria, ha previsto, in astratto, la compatibilità dell’incarico di magistrato onorario con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, come parrebbe desumersi  dall’articolo 1 del medesimo decreto, il cui terzo comma così recita: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può  essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”.

Quanto sopra detto, si ritiene che debba scindersi il problema dell’ammissione al concorso da quello dell’autorizzazione al conferimento dell’incarico.

Infatti, appare evidente che non possa essere preclusa, ai dipendenti di questa Amministrazione interessati, l’opportunità di partecipare a procedure concorsuali, ivi comprese le procedure di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace  e a Vice Procuratore Onorario presso le Corti di Appello.

Pertanto, la scrivente Direzione non può che rilasciare il proprio nulla osta alla partecipazione, da parte del personale dell’Amministrazione giudiziaria interessato, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, alle suddette procedure.

Resta salva, però, la successiva determinazione, da parte di questa Direzione, in ordine al rilascio del provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all’esercizio effettivo delle funzioni di magistrato onorario.

Come, infatti, rappresentato dall’Ufficio Legislativo, interessato al riguardo, spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente effettuare, in concreto, ai fini del rilascio del suddetto provvedimento di autorizzazione, una valutazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, circa l’assenza di pregiudizi o detrimenti allo svolgimento e alla funzionalità dell’attività degli uffici nonché in ordine alla compatibilità con l’orario di servizio.

Tenuto conto che trattasi di prima applicazione della normativa in oggetto, salvo ulteriore approfondimento, si ritiene che, allo stato, possano essere assunte le determinazioni in ordine alla compatibilità dell’incarico di magistrato onorario con l’attività istituzionale del dipendente interessato e con le esigenze del servizio – ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento effettivo dell’incarico onorario, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 – nel momento in cui saranno note le funzioni (giudice onorario di pace o vice procuratore onorario) assegnate all’aspirante alla nomina, nonché la sede e l’ufficio di espletamento delle stesse, a seguito della comunicazione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o da parte del dipendente interessato, dell’avvenuto utile collocamento di quest’ultimo nella graduatoria definitiva per l’ammissione al tirocinio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta, infine, che non sarà dato seguito alle istanze, già pervenute o che perverranno entro la data di scadenza delle procedure selettive in questione, di rilascio del nulla osta, istanze che andranno riproposte come sopra specificato.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di rendere edotto tutto il personale, anche in distacco e in comando.

Le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti sono pregate di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto.

Le Corti di Appello sono, altresì, pregate di diffondere la presente nota nelle Sezioni autonome per i magistrati onorari dei rispettivi Consigli giudiziari.

Roma, 9 marzo 2018

Il Direttore generale
Barbara Fabbrini