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Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 23 settembre 2010

23 settembre 2010

Convenzione tra ministero giustizia ed  Equitalia giustizia S.p.a. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70. C.F. 80184430587, in
persona del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia pro tempore Italo Ormanni e del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi pro tempore Luigi Birritteri;

e

Equitalia Giustizia S.p.A. con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10. P. IVA 09982061005, rappresentata dall’amministratore delegato Carlo Lassandro, nato a Roma il 15 marzo 1951, domiciliato per la carica in Via Andrea Millevoi n. 10;

Premesso che:

  • il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell’erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali;
  • ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
    1. acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione dei credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni;
    2. iscrizione a ruolo del credito;
  • il comma 369 dell’articolo 1 delle legge n. 244 del 2007 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;
  • ai sensi del comma 373 del predetto articolo 1 delle legge n. 244 del 2007, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria;
  • in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., a sua volta precedentemente costituita in esecuzione del citato articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005;

convengono quanto segue:

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
    1. “Ministero”: il Ministero della giustizia;

    2. “società”: la società Equitalia Giustizia S.p.A.;

    3. “parti” : i soggetti contraenti la presente convenzione;

    4. “ufficio”: la struttura amministrativa dell’ufficio giudiziario competente alla riscossione delle spese di giustizia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;

    5. “istituto”: l’istituto penitenziario competente;

    6. “Testo Unico”: il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;

    7. “registro SIAMM” : il Sistema Informativo per le Amministrazioni, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, modello 3 SG. 

Art. 2
Oggetto

  1. La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data.
  2. Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.
  3. La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall’ufficio, nonché all’annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità. In caso di pagamento provvede all’eliminazione dei credito dal registro SIAMM.
  4. La società provvede, altresì, sulla base dei dati comunicati dagli istituti, alla annotazione nel registro SIAMM e all’iscrizione a ruolo delle spese di mantenimento in carcere.
  5. Le attività successive alla comunicazione di inesigibilità del debitore, trasmessa dall’agente della riscossione, sono di competenza dell’ufficio ovvero dell’istituto, che esercitano i poteri di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  6. La società, nell’applicazione della normativa relativa all’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, si attiene alle circolari interpretative emanate dal Ministero.
  7. Il Ministero trasmette alla società le note e le circolari adottate in materia di spese di giustizia attinenti l’oggetto della presente convenzione e si impegna a condividere con la stessa eventuali modifiche dei sistemi informativi suscettibili di produrre effetti sull’attività della società. 

Art. 3
Comunicazioni

 

  1. Le formali comunicazioni e la trasmissione degli atti tra uffici e società e tra istituti e società sono effettuate mediante sistema informatico condiviso, integrato al registro SIAMM con indicazione della data dell’invio e di quella della ricezione nonché dei dati identificativi dei rispettivi operatori. 

Art. 4
Commissione paritetica

  1. Presso il Ministero ò istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività oggetto della presente convenzione e dei rapporti tra uffici e società, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
    1. interpretazione della convenzione;
    2. monitoraggio delle attività di competenza della società, su richiesta della stessa società o dell’amministrazione, per eventuali interventi correttivi;
    3. proposte di modifiche o integrazioni del contenuto della presente convenzione;
    4. integrazioni e modifiche dei modelli allegati alla presente convenzione, su richiesta della stessa società o dell’amministrazione, che non incidono sull’oggetto e la struttura della presente convenzione.
  2. La commissione è composta in pari numero da rappresentanti del Ministero e della società; i rappresentanti del Ministero sono designati dal Gabinetto, dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia e dall’Ispettorato Generale.
  3. La commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero, è costituita con provvedimento dirigenziale del Ministero e il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento allegato alla presente convenzione.
  4. La commissione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione.

Art. 5
Trasmissione degli atti per la identificazione dei debitori e la quantificazione del credito

 

  1. L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione:
    1. nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile;
    2. copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito;
    3. copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo;
    4. copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza. sulla struttura o sulla quantificazione del credito.
  2. L’ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.

Art. 6
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

  1. Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello Al, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
  2. La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all’allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall’articolo 213 del Testo Unico.
  3. La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento.
  4. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all’allegato modello D. 

Art. 7
Provvedimenti sulla esecuzione di pene pecuniarie concorrenti e di applicazione della
disciplina del concorso formale e del reato continuato

  1. L’ufficio trasmette alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A o quella di cui all’allegato modello B, copia dei provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti e dei provvedimenti di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, che costituiscono autonomo titolo per il recupero delle somme in essi indicate.
  2. L’ufficio comunica, altresì, lo stato di esecuzione delle partite di credito che ha in carico, inerenti i provvedimenti oggetto del titolo in esecuzione, utilizzando il modello di cui all’allegato modello E.
  3. La società annota la partita di credito nel registro SIAMM e procede all’iscrizione a ruolo della somma da recuperare, previa detrazione dall’importo complessivo della somma determinata con il provvedimento in esecuzione, delle singole pene pecuniarie già riscosse, di quelle convertite ai sensi dell’articolo 660 c.p.p. e di quelle estinte.
  4. La società procede, inoltre, alla riduzione dell’importo iscritto nelle singole partite di credito che ha in carico, relative a ciascun titolo oggetto del provvedimento in esecuzione e a trasmettere il provvedimento di discarico ai competente agente della riscossione in ordine alle pene pecuniarie non riscosse, non convertite o non estinte.
  5. Ai fini della determinazione della somma da recuperare e da iscrivere a ruolo, la società per le partite di credito iscritte dagli altri uffici, provvede a richiedere, anche via fax. le informazioni necessarie sulle singole pene pecuniarie, utilizzando l’allegato modello E bis. In tal caso il termine di cui all’articolo 12, comma 3, della presente convenzione, decorre dalla data di ricezione dell’ultima risposta.
  6. Qualora la riscossione o l’estinzione della pena pecuniaria corrisponda all’intero importo della partita di credito la società provvede alla sua eliminazione dal registro SIAMM. 

Art. 8
Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi

  1. L’ufficio comunica alla società, ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate a terzi, di cui all’articolo 187 del Testo Unico, l’importo che deve essere riscosso ed i dati anagrafici del debitore con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello Al, per il processo civile.

Art. 9
Pagamenti volontari

  1. L’ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all’allegato A, per il processo penale o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile, unitamente agli atti, necessari alla quantificazione, anche l’istanza di pagamento volontario presentata dal debitore. La società provvede immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti alla quantificazione del credito ed alla sua annotazione nel registro SIAMM.
  2. Se l’istanza di pagamento volontario interviene dopo la trasmissione del fascicolo alla società, l’ufficio trasmette la relativa documentazione con la nota di cui all’allegato modello B. La società ove non abbia già provveduto, procede alla annotazione della partita di credito nel registro SIAMM.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’ufficio consegna al debitore il modello F23 previsto dal registro SIAMM.
  4. La società provvede inoltre all’annotazione, nello stesso registro, dell’avvenuto pagamento e a trasmettere la disposizione di discarico al competente agente della riscossione. Provvede altresì alla eliminazione del credito dal registro previa acquisizione della rendicontazione.
  5. In ogni caso l’istanza di pagamento volontario non sospende l’iscrizione a ruolo.

Art. 10
Dati anagrafici dei debitori

  1. L’ufficio, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale o quella di cui all’allegato A1, per il processo civile, comunica i dati anagrafici del debitore ove non presenti nei provvedimenti o negli atti che vengono trasmessi alla società.
  2. Limitatamente ai crediti relativi al contributo unificato, la società valida i dati anagrafici ed il codice fiscale del debitore mediante la consultazione dell’anagrafe tributaria, mentre, per i restanti crediti, a tali attività provvede Equitalia Servizi S.p.a. in sede di lavorazione della minuta di ruolo ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. Nel caso in cui la partita venga scarta da Equitalia Servizi S.p.a., la società verifica l’eventuale esistenza di errori materiali nell’acquisizione dei dati.
  3. Se, all’esito della verifica, tali dati risultano confermati, ma il debitore non è in possesso del codice fiscale, la società provvede alla richiesta di attribuzione dello stesso.
  4. Qualora non sia possibile attribuire il codice fiscale ai sensi del precedente comma, la società, con la nota di cui all’allegato modello F, ne dà comunicazione all’ufficio.

Art. 11
Regolarizzazione degli atti

  1. La società qualora rilevi errori o incongruenze dei dati presenti negli atti trasmessi dall’ufficio, ne dà comunicazione all’ufficio stesso, utilizzando l’allegato modello G.
  2. Il termine di trenta giorni per l’iscrizione a ruolo si interrompe con la richiesta di regolarizzazione degli atti trasmessa dalla società entro i primi quindici giorni dalla ricezione degli atti e decorre nuovamente a seguito della comunicazione di risposta dell’ufficio. Qualora la richiesta della società intervenga oltre i quindici giorni dalla ricezione degli atti, la società deve procedere all’iscrizione a ruolo entro quindici giorni dalla risposta dell’ufficio.

Art. 12
Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo

  1. La società, acquisiti gli atti ed effettuata la verifica dei dati identificativi dei del debitore nei termini sopra indicati, procede alla quantificazione delle spese processuali, all’annotazione della partita di credito relativa alle spese processuali e alle pene pecuniarie nel registro SIAMM.
  2. La società procede all’iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui sorge l’obbligo ovvero, per le spese di mantenimento in carcere, dal momento della cessata espiazione in istituto.
  3. L’iscrizione a ruolo deve essere in ogni caso effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione degli atti, fatti salvi i casi di regolarizzazione di cui all’articolo che precede; ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
  4. La società, nei casi di imminente prescrizione del credito, provvede in via prioritaria all’annotazione della partita di credito e alla iscrizione a ruolo. In tali casi, alla società non potrà, comunque, essere ascritta alcuna responsabilità per l’eventuale prescrizione, qualora la stessa società rispetti il termine previsto dal comma 3.

Art. 13
Sottoscrizione del ruolo

  1. I ruoli formati dalla società sono sottoscritti, anche mediante firma elettronica, dal responsabile del procedimento appartenente alla società delegato dai titolari degli uffici e degli istituti.
  2. La società consegna i predetti ruoli ad Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.

Art.14
Sospensione della riscossione delle spese processuali a seguito di
istanza di remissione del debito

  1. L’ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all’allegato modello A o quella di cui all’allegato modelle B, la comunicazione della presentazione dell’istanza di remissione del debito di cui all’articolo 6 del Testo Unico ed il relative provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza.
  2. La società, ricevuta la comunicazione dell’istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all’annotazione della partita di credito nel registro e all’iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l’istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell’istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale credito residuo.
  3. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell’ufficio relativa alla decisione sull’istanza di remissione, limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l’istanza medesima. In caso di accoglimento dell’istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico, totale o parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione.
  4. Qualora l’accoglimento dell’istanza comporti l’estinzione dell’intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal registro SIAMM.
  5. In caso di rigetto dell’istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato.

Art. 15
Sospensione amministrativa del ruolo

  1. Il provvedimento di sospensione amministrativa del ruolo adottato dall’ufficio ai sensi dell’articolo 215 del Testo Unico viene trasmesso alla società con la nota di cui all’allegato modello B per l’annotazione nel registro SIAMM e la comunicazione all’agente della riscossione.
  2. La revoca del provvedimento di sospensione amministrativa adottato dall’ufficio ai sensi dell’articolo 215 del Testo Unico ovvero il provvedimento di annullamento totale o parziale del credito sono trasmessi alla società con la nota di cui all’allegato modello B per l’annotazione nel registro SIAMM e la comunicazione all’agente della riscossione.

Art. 16
Comunicazioni alla Ragioneria dello Stato

  1. La società comunica alla competente Ragioneria dello Stato, ai sensi dell’articolo 214 del Testo Unico, le cause di sospensione o di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l’iscrizione a ruolo.

Art. 17
Rilascio certificazioni

  1. L’ufficio rilascia le certificazioni sulla base delle risultanze del registro SIAMM.
  2. La società entro la fine di ogni mese trasmette all’ufficio l’elenco completo delle pene pecuniarie pagate nel mese precedente, previa acquisizione della rendicontazione.
  3. L’elenco, ai fini della tempestiva comunicazione di avvenuta esecuzione della pena pecuniaria all’ufficio del casellario giudiziale, da parte della cancelleria del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, deve comprendere solo le pene pecuniarie che, per effetto del pagamento, risultano interamente eseguite nell’ammontare originario o in quello residuo determinato in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali.

Art. 18
Reiscrizione dei crediti a ruolo

  1. La società provvede, ai sensi dell’articolo 231 del Testo Unico e secondo i criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero, alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ed eliminati dal registro SIAMM.

Art. 19
Contenzioso

  1. La società, se chiamata in giudizio, deve informare tempestivamente la Direzione Generale del Contenzioso del Ministero, per la costituzione in giudizio, dell’avvenuta notifica dei ricorsi e dei giudizi promossi avanti agli organi giurisdizionali relativi a controversie inerenti la quantificazione e la riscossione del credito oggetto della presente convenzione. In mancanza risponderà nei confronti del Ministero delle conseguenze della lite.
  2. La società deve trasmettere all’amministrazione una relazione circostanziata sull’attività svolta in ordine alla pratica oggetto di contenzioso.

Art. 20
Ritiro degli atti presso gli uffici

  1. Il Ministero incarica la società di provvedere al ritiro presso gli uffici degli atti di cui all’articolo 5. Per svolgere tale attività e quelle di trasporto e scansione elettronica degli stessi atti, la società, a tutela del rilevante interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed alla gestione in forma riservata di adempimenti connessi all’esercizio della funzione di amministrazione della giustizia, è tenuta ad avvalersi esclusivamente di altre società del Gruppo Equitalia ovvero di soggetti che:
    1. dispongano di stabili strutture operative, idonee ad effettuare le stesse attività, in tutti i comuni in cui hanno sede uffici giudiziari;
    2. siano a prevalente partecipazione pubblica e comunque soggette all’ influenza dominante di cui all’articolo 3, comma 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    3. abbiano maturato una specifica esperienza di almeno dieci anni nell’esercizio delle predette attività.
  2. La società deve procedere all’affidamento delle attività indicate al comma 1 entro il sessantesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione e mantiene, nei confronti del Ministero, l’esclusiva responsabilità dello svolgimento di tali attività.
  3. Ai fini di cui all’articolo 12, comma 3, i termini per l’iscrizione a ruolo da parte della società decorrono dal giorno di ritiro dei relativi atti. Tale ritiro deve essere effettuato, presso ciascun ufficio, almeno con periodicità settimanale, in conformità ad un programma comunicato dalla società al Ministero; in caso di mancato rispetto di tale programma, il predetto termine decorre in ogni caso dal giorno di ritiro settimanale stabilito, per il singolo ufficio, nello stesso calendario.
  4. Le Parti si riservano di concordare uno specifico programma di ritiro degli atti con cadenza infrasettimanale presso gli uffici per i quali risulterà particolarmente elevato il numero di atti trasmessi alla società.

Art. 21
Disposizioni particolari relative alle spese di mantenimento in carcere

  1. L’ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto trasmette senza ritardo l’allegato modello A2 ovvero, ove sussista la necessità di comunicare ulteriori posizioni debitorie, l’allegato mod. A3 alla società, che, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, procede all’annotazione del credito nel registro SIAMM ed all’iscrizione a ruolo; ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
  2. In caso di atti e provvedimenti che incidono sull’esistenza, sulla struttura o sulla quantificazione del credito, l’Istituto, utilizzando l’allegato modello B1, li trasmette senza ritardo alla società. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.

Art. 22
Verifiche

  1. Il Ministero, anche avvalendosi del proprio Ispettorato Generale, può chiedere alla società di fornire dati e documenti, anche non presenti nel registro SIAMM, relativi alle attività da essa svolte in esecuzione della presente convenzione e la società si impegna a fornire quanto richiesto entro trenta giorni.

Art. 23
Contributo per la copertura dei costi

  1. Le Parti convengono che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dalla data di efficacia della presente convenzione, i costi sostenuti per la gestione del servizio da parte della società saranno coperti con le maggiori entrate realizzate per le spese e le pene pecuniarie di cui al Testo Unico, determinate rispetto alla media annua delle entrate del quinquennio antecedente l’entrata in vigore della legge 244 del 2007 (2003-2007), media individuata, sulla base delle risultanze di consuntivo, in € 16.248.035,13.
  2. Per le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione e tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, il Ministero riconosce alla società, per il triennio 2010-2012, un contributo annuo pari all’importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio (con separata indicazione della quota parte destinata alla copertura delle spese del personale), quali risultanti dall’apposito piano triennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società con cadenza annuale e comunicato al Ministero. Tale piano è redatto sulla base della previsione del numero di partite da lavorare, avuto riguardo alla media della partite prodotte nel periodo 2003-2007, così come risultante dai dati rilevati presso la Direzione Generale delle Statistiche del Ministero. La società si impegna a valutare eventuali osservazioni al piano formulate dal Ministero.
  3. Se il numero delle partite lavorate risulta, a consuntivo, superiore di almeno il cinque per cento rispetto a quello previsto nel piano, l’importo spettante alla società, sempreché siano state realizzate maggiori entrate, è incrementato di una percentuale pari alla metà di quello dello stesso aumento e, comunque, in misura non superiore al 30%. Il predetto importo aggiuntivo non è soggetto al limite di cui al successivo comma 4.
  4. Trascorso il triennio 2010-2012, le parti concorderanno con cadenza triennale un tetto massimo di contribuzione, tenendo conto sia della stabilizzazione della struttura organizzativa della società sia degli importi occorrenti per la gestione del servizio sia, infine, dell’andamento effettivo delle entrate accertate.

Art. 24
Modalità di incasso del contributo

  1. La società incassa il contributo annuo, come determinato ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 23, prelevando mensilmente, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio, sulla base delle risultanze del proprio bilancio d’esercizio e del conto consuntivo dello Stato, un importo pari a 1/12 di quello di tale contributo su un conto corrente, aperto d’intesa con gli agenti della riscossione e alimentato da questi ultimi con le riscossioni ottenute mediante ruolo con gli attuali codici tributo 1E08 e 1E10 e mediante modello F23 con gli attuali codici tributo 738T e 772T.
  2. In caso di variazioni nelle modalità di utilizzazione dei predetti codici tributo o, comunque, delle modalità di versamento delle somme relative agli stessi codici, anche in esecuzione del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, il Ministero si impegna a concordare tempestivamente con la società le eventuali modifiche da apportare al comma 1, ai fine di assicurare la tempestiva remunerazione ad essa spettante.
  3. Una volta che la società ha prelevato l’importo di sua spettanza, gli agenti della riscossione riversano all’entrata del bilancio dello Stato le ulteriori somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’utilizzazione per le finalità di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Salvo diversa pattuizione per il periodo di avvio, in caso di mancata realizzazione delle maggiori entrate rispetto alla media di cui al comma 1 dell’articolo 23, le somme corrisposte alla società a titolo di anticipazione devono essere riversate ai pertinenti capitoli di entrata nel corso dell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata l’incapienza.
  5. La società presenta al Ministero, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, un rendiconto delle somme prelevate nell’anno precedente a titolo di remunerazione per il servizio reso.
  6. Nel caso si verifichino le condizioni per procedere a conguagli di somme a favore della società, ai sensi dell’art. 23, comma 3, ovvero del comma 1 del presente articolo, quest’ultima preleva le somme di sua spettanza sul conto corrente di cui allo stesso comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’attività svolta, presentando al Ministero un rendiconto delle somme prelevate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è esaurito il prelievo.
  7. Qualora si determinino le condizioni per procedere a restituzioni a favore del bilancio dello Stato, la società effettua il relativo versamento, a decorrere dal 1° luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’attività svolta, con modalità appositamente concordate con il Ministero. E’ consentito il versamento rateale e la compensazione, totale o parziale, con le somme che la società preleva ai sensi del comma 1.

Art. 25
Funzionamento del SIAMM

  1. Il Ministero assicura la funzionalità del SIAMM.

Art. 26
Inadempimenti contrattuali

  1. La società è responsabile per danni che costituiscano conseguenza dei propri comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, salvo che non derivino da forza maggiore.
  2. Qualora il Ministero riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla società, tramite lettera raccomandata, l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

Art. 27
Tutela della riservatezza

  1. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere entrambe titolari dei dati trattati nello svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione.
  2. La società si impegna a trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
  3. La società è tenuta a far assumere analogo impegno al soggetto affidatario delle attività di cui all’articolo 20, che deve, altresì, obbligarsi a provvedere alla distruzione degli atti ritirati presso gli uffici, sempre con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, entro dieci giorni dalla scansione elettronica.

Art. 28
Efficacia e modifiche della convenzione

  1. L’efficacia della presente convenzione è regolata secondo le modalità indicate nell’allegato “piano progressivo di attuazione”, che ne costituisce parte integrante.
  2. Qualora nel corso di applicazione della presente convenzione mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali la società esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
  3. In ogni caso, trascorso un anno dalla stipula della convenzione, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente una valutazione dell’opportunità di una revisione della convenzione stessa, anche alla luce delle risultanze dell’attività della commissione paritetica di cui all’articolo 4.

Art. 29
Durata della convenzione

  1. La presente convenzione ha durata di quindici anni in sede di prima applicazione e, successivamente, dieci anni rinnovabili tacitamente, decorrenti dalla data di stipulazione.

Art. 30
Composizione delle controversie insorte in sede di applicazione della convenzione

  1. Al fine di favorire una composizione bonaria delle eventuali controversie ed in armonia con il principio di buona fede contrattuale, in caso di contrasti che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione ed all’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le Parti si impegnano, ove gli stessi non siano stati definiti dalla commissione paritetica di cui all’articolo 4, a comunicarsi reciprocamente gli eventuali motivi di contestazione.
  2. Le Parti formuleranno le contestazioni in forma scritta, specificando espressamente le ragioni su cui le stesse si fondano, nonché l’esatto contenuto della pretesa.
  3. La controparte sarà tenuta a fornire adeguata risposta nella medesima forma nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione.
  4. Per la composizione bonaria della controversia è convocato, d’intesa tra le Parti, un incontro avente finalità conciliative, cui parteciperanno l’amministratore delegato della società ed i capi dipartimento che hanno sottoscritto la convenzione, da tenersi nei trenta giorni successivi alla ricezione della risposta alla contestazione.
  5. Le Parti si obbligano a non iniziare alcuna azione legale se non dopo l’eventuale conclusione infruttuosa dell’incontro conciliativo di cui sopra.

Roma, 23/09/2010

Per il Ministero della Giustizia
Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Italo Ormanni
Il Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Luigi Birritteri

per Equitalia Giustizia S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Carlo Lassandro

Allegato 1 - REGOLAMENTO Dl FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA

  1. La Commissione Paritetica (di seguito “Commissione”) prevista dalla Convenzione stipulata tra il Ministero della giustizia (di seguito Ministero) e Equitalia giustizia SpA (di seguito Società) ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è convocata dal Presidente nei locali del Ministero.
  2. La Commissione viene convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure entro dieci giorni lavorativi quando ne venga fatta richiesta allo stesso Presidente dal Ministero ovvero dalla Società.
    Le convocazioni della Commissione sono effettuate, anche tramite posta elettronica, con avviso comunicato ai componenti, salvi i casi di particolare urgenza, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
    All’avviso di convocazione deve essere allegata l’eventuale documentazione necessaria all’esame delle materie poste all’ordine del giorno.
  3. Ciascuna seduta della Commissione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
    Per ogni seduta, viene redatto un documento di sintesi delle deliberazioni adottate, che viene condiviso ed approvato nella seduta successiva.
  4. I componenti non possono delegare la partecipazione alle sedute della Commissione. La seduta è regolarmente costituita con la presenza di almeno un rappresentante del Ministero e di almeno uno della Società e le deliberazioni si considerano validamente assunte soltanto in caso di raggiungimento di un accordo tra i rappresentanti del Ministero e quelli della Società:
    il Presidente rimette alla valutazione delle Parti della predetta Convenzione gli argomenti sui quali la Commissione non abbia raggiunto un accordo.

Allegato 2 - PIANO PROGRESSIVO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE NEI DISTRETTI DI CORTE D’APPELLO

  1. Entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di sottoscrizione della Convenzione, dovranno essere attivati, nell’ordine seguente, modificabile d’intesa tra le Parti, i distretti di Corte d’Appello di:
    • Milano;
    • Brescia;
    • Palermo;
  2. Entro i successivi sei mesi, dovranno essere attivati, nell’ordine seguente, modificabile d’intesa tra le Parti, i distretti di Corte d’Appello di:
    • Firenze;
    • Bari;
    • Campobasso;
    • Venezia;
    • Trieste;
    • Torino;
    • Roma;
    • Potenza;
    • Cagliari;
  3. Entro i successivi tre mesi, le Parti concorderanno, anche sulla base dell’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della Convenzione, il piano di attivazione dei distretti e degli istituti penitenziari per i successivi periodi.

 

Reg alla Corte dei Conti il 14 marzo 2011 Reg. n. 6 foglio n.280