Protocollo d'intesa tra il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la CALABRIA e la Società Regina Srl per il servizio di Sopravvitto - 18 novembre 2021

18 novembre 2021

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CATANZARO

PROTOCOLLO D’INTESA

Tra

il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Calabria
E

la società REGINA SRL

In data 18 novembre 2021 i Signori

  • Liberato Guerriero nato a Avellino l’11.09.1961, Provveditore Regionale per la Calabria, in qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione Penitenziaria
  • Giovanni Regina nato a Castrovillari il 28.02.1984 in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Regina SRL Unipersonale – sede legale Roma Via Nizza 152 piano 5, int. 10, cod. fisc. 03041610787.
     

procedono alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato al reperimento dei generi alimentari e di conforto necessari per la gestione diretta da parte dell’Amministrazione penitenziaria del servizio di “sopravvitto” a favore della popolazione detenuta negli Istituti penitenziari della Regione Calabria.

PREMESSO

  • che l’art. 27, comma 3, della Costituzione italiana prevede che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
  • che l’art. 9 della legge 354/75, comma 7 prevede che “Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria”;
  • che l’art. 13 del D.P.R. 230/2000, comma 6, prevede che “La gestione diretta può, comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari…”;
  • che, al fine di dare effettiva attuazione alla predetta normativa e di assicurare alla popolazione detenuta l’uniformità nel territorio regionale dei prezzi di acquisto delle merci onde evitare disparità di trattamento fra i detenuti ristretti nei diversi istituti penitenziari, nonché di favorire l’acquisto a prezzi non superiori a quelli comunemente praticati nel luogo di detenzione, è stata attivata dal Provveditorato Regionale una procedura finalizzata alla selezione di operatori economici in grado di garantire le esigenze sopra citate in relazione all’esercizio da parte dei detenuti dei diritti loro riconosciuti dalla legge sull’Ordinamento Penitenziario.
     

TANTO PREMESSO

Le Parti concordano la stipula del presente Protocollo.

ART. 1
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del Protocollo è quello di assicurare il servizio previsto dalla normativa citata in premessa garantendo a tutti gli utenti

  • le migliori condizioni di mercato,
  • un servizio uniforme in tutte le strutture,
  • parità di trattamento tra gli utenti, esposti per la loro condizione al rischio di spostamenti all’interno del circuito regionale.
     

Il servizio è gestito in amministrazione diretta dai singoli Istituti, che si avvarranno dell’operatore economico individuato per gli approvvigionamenti dei generi previsti dal cd Mod.72.

I generi richiesti saranno consegnati “a domicilio” nel rispetto delle intese che saranno stipulate a livello locale: la distribuzione all’interno dei penitenziari sarà effettuata dalle Direzioni con proprie risorse.

ART. 2
OBBLIGHI DELLE PARTI

IL PROVVEDITORATO REGIONALE si impegna a:

  • favorire la stipula presso le Direzioni penitenziarie del distretto di specifiche convenzioni con gli esercizi che la società Regina srl comunicherà contestualmente alla sottoscrizione del presente;
  • ad effettuare tutte le verifiche previste dalla legge sui soggetti economici con i quali le Direzioni stipuleranno le convenzioni;
  • a vigilare sulle Direzioni affinché sia garantita la regolarità dei pagamenti;
  • esercitare i propri poteri di coordinamento e di impulso al fine di garantire il buon funzionamento del servizio nei vari Istituti del distretto.
     

LA SOCIETÀ REGINA SRL si impegna

  • a garantire la consegna a domicilio dei generi che le Direzioni richiederanno secondo modalità e tempi che saranno concordati in sede;
  • ad assicurare la consegna dei generi del 72 senza alcuna esclusione o ritardo;
  • ad applicare rispetto al prezzo “a scaffale” del proprio esercizio cittadino individuato lo sconto offerto (5%) su tutti i prodotti ordinati, come da offerta N. 46883 del 15/11/2021;
  • a garantire il supporto alle Direzioni in caso di emergenze, secondo modalità e tempi concordati direttamente presso le sedi penitenziarie.
     

ART. 3
DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha validità per sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022,

La società Regina SRL Unipersonale, si impegna a garantire la prosecuzione delle consegne succitate, nelle more della definizione della procedura di gara europea.

ART. 4
RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso riferimento alle leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al codice civile.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Provveditore
Liberato Guerriero

Il legale rappresentante della Regina SRL Unipersonale
Regina Giovanni