Esperti mediatori culturali - Provveditorato regionale - PUGLIA e BASILICATA - 22 agosto 2023 - Scheda di sintesi


Pubblicazione del 12 dicembre 2023

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale per la per la PUGLIA e BASILICATA
Ufficio I – Affari generali, personale e formazione
Sezione I° -  Settore I°

Decreto n. 331 del 22/11/2023

IL PROVVEDITORE

VISTO: l’avviso pubblico di selezione per esperti mediatori culturali pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 22 agosto 2023 con termini per la presentazione delle domande di patecipazione 21 settembre 2023 ore 24.00;

VISTO: il decreto n. 250 del 21/09/2023, con il quale veniva istituita la Commissione come previsto dall’art. 6 del citato Avviso pubblico;

VISTO: il verbale della suddetta Commissione del 20/11/2023;

DECRETA

L’approvazione delle graduatorie degli esperti in mediazione culturale formulate dalla Commissione, come da tabelle allegate.

Allegati:


IL PROVVEDITORE
Giuseppe Martone

 

 

Pubblicazione del 3 novembre 2023

Decreto n. _250_/EspMedCult del 21/09/ 2023

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto: l’art. 80 (“Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena”), comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto: l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

Visto: il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n.103”;

Visto: in particolare, l’art. 11, comma 1, lettera s), del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, che modifica il quarto comma dell’art. 80 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che l'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi anche di mediatori culturali ed interpreti;

Visto: l’art. 32 della legge 395 del 15 dicembre 1990 e l’art. 8, lettera m) e n) del Decreto Legislativo del 30 ottobre 1992 nr. 444 ai sensi dei quali la competenza in materia di selezione degli esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale rientra nelle attribuzioni dei Provveditorati Regionali;

Vista: la circolare dell’Ufficio del Capo del Dipartimento - Programmazione finanziaria e controllo di gestione - n. 3682/6132 del 13 dicembre 2018 che demanda ai Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria il compito di avviare le necessarie procedure di selezione ai fini dell’ampliamento delle professionalità degli esperti ex art. 80 O.P. con le figure dei mediatori culturali e degli interpreti e del successivo conferimento degli incarichi da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari;

Visto: l’avviso di selezione per mediatori culturali pubblicato da questo Provveditorato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia in data 21 agosto 2023;

Attesa: la necessità di predisporre l’elenco dei professionisti mediatori culturali;

Attesa: la necessità di nominare la commissione di cui all’articolo 8 del predetto avviso che procederà all’espletamento degli adempimenti di cui al predetto articolo;

DECRETA

Art. 1

È istituita presso la sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata – Corso A. De Gasperi n. 309 – Bari - la Commissione che procederà ad espletare i compiti previsti dall’articolo 8 dell’avviso di selezione per mediatori culturali pubblicato il 21 agosto 2023 sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

Art. 2

La Commissione di cui al precedente articolo è composta dai seguenti componenti titolari:

  • dott. Giuseppe MARTONE - Provveditore Regionale – PRAP Puglia e Basilicata - Presidente
  • dott.ssa Mariateresa SUSCA - Dirigente Penitenziario –  C.C. Lecce - Componente
  • dott. Gianluca TURSI – Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria - PRAP Puglia e Basilicata - Componente
  • dott.ssa Valeria VITTO – Funzionario dell’Ufficio I PRAP Puglia e Basilicata - Segretario

dai seguenti componenti supplenti:

  • dott.ssa Simona VERNAGLIONE - Dirigente Penitenziario – PRAP Puglia e Basilicata - Presidente supplente
  • dott.ssa Rosa MUSICCO - Dirigente Penitenziario – C.C. Matera - Componente Supplente
  • dott.ssa Luisa Giovanna DE SIMONE – Dir. Agg. di Polizia Pen. C.C. Brindisi - Componente Supplente
  • dott.ssa Fabiana LATORRE – Ass.Ammin. dell’Ufficio I PRAP Puglia e - Basilicata Segretario Supplente

e dai seguenti componenti aggiuntivi:

  • dott.ssa Zerouala BRINI - Funzionario Mediatore Culturale C.C. Taranto
  • dott. Massimo DABELLONIO - Funzionario Mediatore Culturale C.C. Bari
  • Sig. Michele GHIOTTONE – Operatore dell’Ufficio I Segreteria tecnica PRAP Puglia e Basilicata

Art. 3

La Commissione si intende regolarmente costituita in presenza del Presidente (o del Presidente supplente), di due componenti (anche supplenti) e del segretario (anche supplente).
La Commissione in sede di accertamento dell’idoneità dei candidati potrà essere affiancata da esperti esterni, la cui nomina avverrà con successivi decreti.

Art. 4

La Commissione all’esito delle procedure di valutazione procede alla predisposizione e pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sul sito del Ministero della Giustizia.

Art. 5

Il presente decreto è notificato agli interessati a cura dell’Ufficio I – Affari Generali ed è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.

Il Provveditore
Giuseppe Martone
 



TERMINE per la presentazione delle domande di partecipazione: 21 settembre 2023 ore 24.00
 


Pubblicazione del 22 agosto 2023


IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto l’art. 80 (“Personale dell'Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena”), comma 4, della Legge 26 luglio 1975 n. 354;

Visto l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

Visto il decreto Legislativo 2 ottobre 2018 n. 123, recante “Riforma dell’Ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’ art. 1 commi 82,83 e 85, lettere a), d), i), l), m9, o), r), t9, e u), della legge 23 giugno 2017 n. 103”;

Visto in particolare, l’art. 11, comma 1, lettera s), del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, che modifica il quarto comma dell’art. 80 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che l'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi anche di mediatori culturali ed interpreti;

Vista la circolare dell’Ufficio del Capo del Dipartimento - Programmazione finanziaria e controllo di gestione - n. 3682/6132 del 13 dicembre 2018 che demanda ai Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria il compito di avviare le necessarie procedure di selezione ai fini dell’ampliamento delle professionalità degli esperti ex art. 80 O.P. con le figure dei mediatori culturali e degli interpreti e del successivo conferimento degli incarichi da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari;

Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditorati Regionali la tenuta degli Elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell’ambito degli Istituti;

Attesa la necessità di aggiornare l’elenco dei professionisti esperti ex art. 80 “MEDIATORI CULTURALI”, comma 4, Legge n.354/1975 e quindi di effettuare una nuova selezione per tutti gli Istituti di Puglia e Basilicata (Distretti delle Corti di appello di Bari, Lecce e Potenza);

INDICE IL SEGUENTE

Avviso pubblico
per

la selezione dei professionisti esperti in mediazione culturale di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, da inserire nell’elenco previsto dall’art. 132 del D.P.R. 30/06/2000, n. 230

Art. 1
Indizione di selezione

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli preferenziali e colloquio di idoneità, per la formazione dell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, di mediatori culturali, ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, cui attingere per il conferimento di incarichi, da svolgersi in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, nel quadriennio 2024/2027, e da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari appartenenti ai Distretti delle Corti d’Appello di Bari, Lecce e Potenza, come di seguito riportati.

Distretto della Corte d’Appello di Bari:

  • Casa Circondariale di Bari,
  • Casa di Reclusione di Turi,
  • Casa Circondariale di Trani,
  • Casa Circondariale di San Severo,
  • Casa Circondariale di Foggia,
  • Casa Circondariale di Lucera,
  • Sezione distaccata di Altamura della C.C. di Matera.

Distretto della Corte d’Appello di Lecce:

  • Casa Circondariale di Brindisi,
  • Casa Circondariale di Lecce,
  • Casa Circondariale di Taranto.

Distretto della Corte d’Appello di Potenza:

  • Casa Circondariale di Potenza,
  • Casa Circondariale di Melfi,
  • Casa Circondariale di Matera.

Art. 2
Validità dell’elenco

L’elenco ha validità per un periodo pari ad anni quattro (quadriennio 2024/2027) e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al massimo per un periodo complessivo di quattro anni, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari indicati all’art. 1, rientranti nel territorio di competenza del Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata, relativamente ai distretti delle Corti d’Appello di Bari, Lecce e Potenza.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso del requisito afferente il titolo di studio di cui alla lettera a) nonché il possesso degli ulteriori requisiti di cui alla lettera b) del presente articolo:

  1. Titolo di studio indispensabile ai fini della partecipazione al presente avviso:
    1. laurea triennale / laurea magistrale / specialistica o vecchio ordinamento in: mediazione linguistica e culturale;
      in alternativa;
    2. laurea triennale / laurea magistrale / specialistica o vecchio ordinamento in: scienze sociali; scienze dell’educazione; scienze della formazione; scienze della comunicazione, lingue, scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti per legge, seguita da uno dei seguenti titoli (indispensabile solo nel caso di laurea diversa da quella prevista al punto 1.);

2a) master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
2b) master di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
2c) dottorato di ricerca attinente la qualifica di mediatore culturale, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R.

  1. Ulteriori requisiti indispensabili ai fini della partecipazione al presente avviso:
    1. Il candidato deve avere, altresì, un’età non inferiore agli anni 25 (ai sensi dell’articolo 132, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230);
    2. possedere una partita I.V.A.: qualora il professionista non ne sia ancora in possesso sarà sufficiente effettuare, nella domanda di partecipazione, idonea dichiarazione con cui si impegna a provvedere all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
    3. non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e non avere in corso a proprio carico procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
    4. non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
    5. non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
    6. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
    7. il godimento dei diritti civili e politici;
    8. non essere inserito nell’albo degli avvocati e procuratori legali, non far parte di collegi giudicanti, non essere giudice di pace.

Il requisito di cui alla lettera a) e gli ulteriori requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per presentare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, di cui al successivo articolo 4.

Art. 4
Presentazione della domanda. Termini e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione va compilata utilizzando esclusivamente l’allegato schema di domanda (modello A).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intende ricevere le comunicazioni della procedura, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, l’eventuale possesso dei titoli indicati nell’art. 7.

Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità la mancata apposizione della firma e la non allegazione del documento di identità sarà causa di esclusione dalla procedura.

La domanda dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata di Bari, mediante posta elettronica certificata (ex L. 4 aprile 2012, n. 35, art. 8), al seguente indirizzo: prot.pr.bari@giustiziacert.it.

L’invio della domanda di partecipazione, che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Ministero della Giustizia, dovrà recare nell’oggetto la seguente indicazione: “Selezione per mediatori culturali - PRAP Puglia e Basilicata - cognome e nome del candidato”.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata da un Curriculum Vitae et Studiorum del candidato in formato europeo. L’omissione del curriculum o l’uso di un curriculum non in formato europeo, sarà causa di esclusione dalla procedura di selezione.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare la lingua o le lingue in cui intende sostenere, in sede di colloquio di idoneità, la prova di conoscenza linguistica, tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, russo, arabo, albanese, rumeno.

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata da copia in formato digitale della documentazione specificata all’art. 7 del presente Avviso, pena la non valutazione dei relativi titoli.

La conoscenza di una o più lingue, accertata in sede di colloquio e/o attestata da idonea certificazione, costituisce titolo preferenziale di conferimento dell’incarico.

La mancata indicazione nella domanda di partecipazione del possesso dei titoli valutabili ex articolo 7 del presente avviso, ancorché indicati e presenti nel curriculum, comporterà la non valutazione degli stessi ai fini della formazione dell’elenco di cui all’articolo 132, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Nella domanda dovranno essere indicati, altresì, gli eventuali titoli di preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione all’atto della formazione del predetto elenco.

Nella domanda il candidato dovrà indicare la partita I.V.A., oppure, qualora non ne sia ancora in possesso, dichiarare che si impegna a provvedere all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico.

Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’interessato nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non risponde in alcun caso del mancato ricevimento delle stesse in caso di erronea indicazione dell’indirizzo o di cambiamento del medesimo senza alcuna formale e preventiva comunicazione del candidato all’amministrazione procedente.

I partecipanti alla procedura risultati idonei saranno inseriti nell’elenco di cui all’articolo 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Ferma la facoltà dell’amministrazione procedente di effettuare in qualunque momento della procedura verifiche, anche a campione, della veridicità delle autocertificazioni prodotte, qualora, anche successivamente alla compilazione dell’elenco di cui all’art. 132 D.P.R. 2000, n. 230, il professionista non risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 7 del presente avviso, per aver presentato false dichiarazioni, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, viene immediatamente depennato dall’elenco stesso e nei suoi confronti si procede ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5
Casi di esclusione e incompatibilità

Saranno esclusi dalla selezione, oltre che per i motivi espressamente specificati agli artt. 3 e 4 del presente avviso:

  • Gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine utile per la presentazione previsto dall’art. 4;
  • Gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente avviso;
  • Gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti richiesti o che abbiano prodotto false autocertificazioni.

L’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è incompatibile con:

  • L’iscrizione all’albo di avvocato e di procuratore legale;
  • Lo status di membro componente di collegi giudicanti;
  • La funzione di giudice di pace;
  • Lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Dell’esclusione dalla selezione sarà data comunicazione personale all’interessato tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 6
Colloquio d’idoneità

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco ex art. 132 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il candidato dovrà sostenere un colloquio di idoneità dinanzi alla Commissione di valutazione appositamente costituita presso il Provveditorato regionale per la Puglia e la Basilicata ex art. 8 del presente avviso.
In sede di colloquio verrà valutata la conoscenza da parte dei candidati delle discipline attinenti alla materia della mediazione culturale, nonché la conoscenza di nozioni di base relative all’ordinamento penitenziario e delle principali norme nazionali e internazionali inerenti la tutela dei diritti umani, la cittadinanza, il diritto d’asilo, l’immigrazione, la tutela internazionale dei minori, come di seguito indicato:

  • Teoria e tecniche di mediazione culturale;
  • Principi fondamentali di pedagogia interculturale e psicologia dell’immigrazione e dell’inclusione;
  • Nozioni di Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) e Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari, alle attività di osservazione e trattamento, alla disciplina interna degli istituti di pena;
  • Principi legislativi di diritto internazionale comunitario e di diritto nazionale in materia di tutela dei diritti umani, cittadinanza, asilo, immigrazione, tutela dei minori;

Per quanto riguarda la valutazione finale del colloquio, verranno utilizzati quali elementi di giudizio i seguenti parametri valutativi:

  1. Adeguatezza dei contenuti;
  2. Capacità espositiva e proprietà di linguaggio;
  3. Capacità di elaborazione e di motivazione della risposta;

A ciascuno dei parametri citati sarà assegnato un punteggio secondo una scala da 0 a 5 punti, così suddivisa:

  1. 0 punti: insufficiente adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;
  2. 1 punto: mediocre adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;
  3. 2 punti: sufficiente adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;
  4. 3 punti: buona adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;
  5. 4 punti: ottima adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;
  6. 5 punti: eccellente adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;

Il candidato che riporterà al colloquio la valutazione di almeno 6 punti su 15 sarà dichiarato idoneo, indi si procederà all’esame dei titoli valutabili ex art. 7 del presente avviso, ai fini della formazione della graduatoria finale.
In sede di colloquio l’Amministrazione sottoporrà il candidato a una prova di conoscenza linguistica, di una o più delle lingue prescelte dal candidato e indicate nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, russo, arabo, albanese, rumeno.
La conoscenza di una o più lingue, accertata in sede di colloquio, sarà valutata, se positiva, con l’attribuzione di un punteggio variabile da punti 1 (livello base) a punti 4 (livello avanzato), per ogni lingua conosciuta. Il punteggio conseguito nella prova linguistica non è cumulabile, per la medesima lingua, con quello assegnato in fase di valutazione dei titoli di conoscenza di lingua straniera di cui al punto 5. dell’art. 7 del presente bando.
L’Amministrazione curerà la comunicazione personale al candidato in merito alle modalità di espletamento della prova linguistica all’atto dell’invio al medesimo della convocazione per il colloquio di idoneità di cui al presente articolo.

Art. 7
Titoli valutabili e relativi punteggi

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione avviene secondo i criteri di seguito esposti:

  1. Master di I livello attinente alla qualifica di mediatore culturale, acquisito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R., ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,00;
  2. Master di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale, acquisito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R., ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 2,00;
  3. Dottorato di ricerca attinente alla qualifica di mediatore culturale, acquisito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 3,00;
  4. Esperienze lavorative attinenti alla qualifica professionale svolte in amministrazioni pubbliche o enti privati accreditati dalla regione: punti 1,00 a semestre (cumulabile). Il punteggio di cui al presente punto 4 è raddoppiato in caso di cui dette esperienze siano state svolte presso un Istituto Penitenziario;
  5. Corsi di formazione specifici attinenti alla qualifica di mediatore culturale con stage finale, della durata complessiva di almeno 6 mesi, rilasciati da enti riconosciuti dal M.I.U.R. o da enti privati accreditati dalla Regione: punti 1,00 per corso (max 2 corsi);
  6. Conoscenza di lingua/e straniera/e certificata/e secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate per la prova di cui all’articolo precedente: punti da 1 a 4 secondo il livello certificato di conoscenza della lingua da B1 / B2 / C1 / C2, per ogni lingua straniera certificata.

Il punteggio dei titoli da 1. a 6. è cumulabile, nel rispetto del limite massimo di punteggio attribuibile per ciascun titolo, qualora previsto.
Per i candidati in possesso del titolo di studio di cui al punto 2, lett. a), dell’art. 3, i titoli elencati ai punti 1. 2. 3. di questo articolo saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio solo se non considerati quali requisito indispensabile ai fini dell’accesso alla presente procedura di selezione.

Per quanto concerne la valutabilità dei titoli si specifica che:

  • per ciascuno dei titoli conseguiti presso Università non statali, Scuole o Enti riconosciuti dal M.I.U.R., l’aspirante deve indicare in domanda il Decreto Ministeriale di riconoscimento comprensivo di data. Si fa presente che nel caso di mancata indicazione di tali dati il titolo in questione non potrà essere preso in considerazione;
  • i titoli accademici conseguiti presso le Università Telematiche saranno considerati validi, a condizione che le stesse siano riconosciute dal M.I.U.R. con Decreto Ministeriale, rispetto al quale andrà indicata in domanda la data di riconoscimento;

Il punteggio complessivo conseguito dagli aspiranti esperti sulla base della somma dei punteggi di cui al presente articolo sarà sommato al punteggio complessivo attribuito a seguito del colloquio di idoneità, determinando il punteggio totale di ciascun candidato, ai fini della formazione della graduatoria finale. Per ciascun candidato dichiarato idoneo sarà indicato il punteggio totale conseguito, la lingua o le lingue conosciute e il livello di conoscenza.

Art. 8
Commissione e procedure

Con provvedimento del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, sarà nominata la Commissione esaminatrice, formata da un Presidente, da due componenti titolari e da un segretario, eventualmente affiancata da un esperto linguistico.
Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti, del segretario della Commissione, con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento, sarà effettuata la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti, di un segretario supplente e degli esperti linguistici.
La Commissione procederà all’espletamento dei seguenti adempimenti:

  1. Esame delle istanze presentate e ammissione dei candidati alla procedura: comunicazione agli interessati dell’eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni (vizio di forma e/o di sostanza e/o incompatibilità) su cui si basa la decisione, tramite notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato nella domanda di partecipazione;
  2. Determinazione del calendario dei colloqui di idoneità;
  3. Convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità, al fine di verificare il livello delle competenze professionali funzionali all’espletamento degli incarichi da svolgere, nonché di sottoporre il candidato alla prova di conoscenza linguistica;
  4. Valutazione del colloquio di idoneità con attribuzione di relativo punteggio come previsto dall’art. 6 del presente bando, che sarà reso noto al candidato nella medesima giornata di espletamento del colloquio;
  5. Valutazione dei titoli di ciascun aspirante e attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato al termine della procedura di selezione, prima della pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
  6. Predisposizione e pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sul sito del Ministero della Giustizia. Il predetto elenco sarà formato per i candidati risultati idonei tenendo conto della graduatoria derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai candidati in sede di colloquio e in sede di valutazione dei titoli. Per ciascun iscritto sarà indicato oltre il punteggio totale conseguito, la lingua o le lingue conosciute e il livello di conoscenza. In fase di formazione del predetto elenco, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, a parità di titoli di preferenza, sarà data la precedenza al candidato avente minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La sede, la data e l’ora del colloquio saranno comunicate a ciascun candidato, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per il colloquio.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.
I nominativi dei candidati ammessi al colloquio ed il calendario di svolgimento delle prove, previa sottoscrizione da parte di ciascun componente della Commissione, saranno resi pubblici mediante affissione in apposita bacheca nella sede di questo Provveditorato.

Art. 9
Iscrizione nell’elenco e conferimento dell’incarico

L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non comporta di per sé alcun diritto a ricevere effettivamente uno o più incarichi, pur costituendone il necessario presupposto, e non implica alcun obbligo per l’Amministrazione di instaurare rapporti di collaborazione con i professionisti inseriti nell’elenco.
Il conferimento dell’incarico avverrà secondo le specifiche esigenze degli Istituti penitenziari rientranti nei distretti di Corte d’Appello di cui all’articolo 1 del presente avviso, tenendo conto della graduatoria stilata dalla Commissione di valutazione nonché della appropriata conoscenza linguistica richiesta per l’incarico da espletare, accertata in sede di colloquio e/o certificata nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, il professionista è tenuto all’osservanza, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 2018.
L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’affidamento degli incarichi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né preventivabili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
L’Amministrazione penitenziaria può revocare, in qualunque momento, l’incarico conferito per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o qualora il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all’ordine o alla disciplina dell’istituto penitenziario o dell’ufficio e al regolare andamento del servizio. In tal caso, come anche in caso di rinuncia, a qualsiasi titolo, dell’incarico di collaborazione, si procederà automaticamente alla cancellazione del professionista dall’elenco.
Il raggiungimento del limite di età di 70 anni comporta l’inconferibilità dell’incarico e la cancellazione dall’elenco.

Art. 10
Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Puglia e Basilicata e trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente alla selezione ai fini dell’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per le necessità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
L’interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11
Pubblicazione

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it.

Bari, 22 agosto 2023

Il Provveditore regionale
Martone

 

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