Operatore giudiziario - 8 aprile 2022 - Assunzione e assegnazione sede di 427 unità nel profilo professionale di operatore giudiziario relativa alla selezione pubblica, per 1.956 unita' non dirigenziale, a tempo determinato, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione- Concorso RIPAM - Scheda di sintesi

 

Avviso 22 giugno 2023
 

Assunzione e assegnazione sede, nell'organizzazione giudiziaria, di 427 unità nel profilo di operatore giudiziario, area seconda, prima fascia economica (F1) relativa al bando di selezione pubblica per il reclutamento, ai sensi dell' articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di 1.956 (millenovecentocinquantasei) unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato, della durata di diciotto mesi, e parziale, per diciotto ore settimanali, nei ruoli di diverse amministrazioni - Concorso RIPAM.
ll Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione di 1000 unità con inquadramento nel profilo di Operatore giudiziario, area seconda, prima fascia economica (F1).


Elenco ASSUNTI e SEDI ASSEGNATE
 

Comunicazione per i vincitori

I vincitori della procedura, assegnatari di sede, sono convocati, ai fini dell’immissione in possesso presso gli uffici di assegnazione, il 6 settembre 2023, alle ore 09,00

 


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Il Direttore Generale

 

Prot. numero m_dg.DOG.22/06/2023.0010234.ID

VISTO il Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del Testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 50, comma 1, che introduce l'articolo 16- octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante «Disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonchè alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure urgenti connesse  all’emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

VISTO in particolare l’articolo 50-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale “sono prioritariamente  ammessi  alla  procedura  selettiva i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del  Ministero dell’ istruzione nelle Regioni comprese nell’obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)”;

VISTO il decreto 27 dicembre 2021 del Ministro  per  la  pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale,  per l’individuazione delle unità di personale e della relativa  area  di inquadramento economico, da assegnare  ai  Ministeri  della  cultura, della  giustizia  e  dell’istruzione,   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2022  e  bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

VISTI i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al Comparto ministeri;

VISTO il bando di selezione pubblica per il reclutamento, ai sensi del citato articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di 1.956 (millenovecentocinquantasei) unità di personale non dirigenziale, a tempo  determinato, della durata di diciotto mesi, e parziale, per diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 28 dell’8 aprile 2022;

VISTO in particolare l’articolo 1 del citato bando ai sensi del quale la procedura è indetta per il reclutamento, nel Ministero della Giustizia, di 1.000 (mille) unità di area seconda, prima fascia economica (F1) con la qualifica di operatore giudiziario  a  tempo  determinato (Codice OGI/TG) della durata di diciotto mesi, e parziale, per diciotto ore settimanali; 

VISTO il decreto pubblicato il 2 maggio 2023 sul sito istituzionale di Formez PA con il quale la Commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto Ripam ha approvato la graduatoria definitiva di merito redatta dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza dichiarati dai candidati nonchè dell’attività istruttoria svolta da Formez PA;

VISTO in particolare l’articolo 2 del citato decreto con il quale la Commissione Ripam, tenuto conto della suddetta graduatoria finale di merito e del numero di candidati risultati idonei al termine della prova scritta (in numero inferiore rispetto ai posti previsti dal bando), ha provveduto a dichiarare 435 candidati quali vincitori della procedura;

VISTO l’esito dell’istruttoria, avviata da questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del bando, ai fini dell’accertamento del possesso in capo ai vincitori dei requisiti prescritti dall’art. 2, in particolare del requisito di cui alla lett.a): “essere o essere stati tirocinanti nell'ambito  dei  percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della giustizia nelle Regioni comprese nell’obiettivo europeo “Convergenza”(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previste dall’articolo 50-ter del decreto-legge 25  maggio  2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.106”;

PRESO ATTO di quanto autocertificato dai candidati vincitori, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, relativamente alle esperienze di tirocinio svolte e/o in corso di svolgimento, e di quanto indicato in ordine al bando/Avviso di selezione, all’ufficio di svolgimento nonché alla durata complessiva del tirocinio;

CONSIDERATO che 8 vincitori, di seguito elencati, hanno manifestato espressamente la rinuncia ad essere assunti e, nella specie:

  • LACAGNINA Eulalia, posizione 266
  • ANGHELONE Antonina, posizione 343
  • QUERO Sabrina, posizione 269
  • ROTELLA Michela, posizione 6
  • SCARLINO Federica, posizione 283
  • SOVIERO Gennaro, posizione 4
  • TORINO Marianna, posizione 11
  • ZITO Gaetano, posizione 274;

 

CONSIDERATO che un numero esiguo di candidati non ha certificato il possesso del titolo di tirocinio prescritto dall’articolo 2, lett.a) del bando avendo indicato un tirocinio che si inserisce in un percorso di formazione e di lavoro, oggetto di convenzione tra la Regione Calabria e il Ministero della Giustizia, ma svolto presso settori di enti assimilati diversi da quelli individuati con decreto dirigenziale della Regione (ad esempio, risorse umane, economato, settore urbanistico o amministrativo) ovvero il tirocinio ai sensi dell’articolo 73 Decreto Legge n.69/2013;

RITENUTO di poter condividere, tuttavia, il parere fornito dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota acquisita con protocollo numero m_dg.DOG.15/06/2023.0146405.E, il quale, allineandosi all’orientamento giurisprudenziale formatosi in merito alla qualificazione del requisito del tirocinio come mera preferenza/precedenza  di  legge,  a  parità  di  merito, e non quale riserva assoluta di legge per l’accesso alla procedura selettiva, ha ritenuto auspicabile l’assunzione anche dei predetti vincitori;

CONSIDERATA, in particolare, l’ampia disponibilità di posti non completamente coperti dai vincitori della  procedura, nonché le finalità previste dalla  normativa  di  riferimento che  mira  a promuovere  la  rinascita  occupazionale  delle  regioni  comprese nell’obiettivo europeo “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e a migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano;

VISTO l’articolo 10, comma 2, del bando secondo il quale “i candidati vincitori sono assegnati alle sedi presso le quali hanno svolto o stanno svolgendo attualmente il percorso di formazione e lavoro”;

VISTO il decreto ministeriale del 10 novembre 2014 che definisce la procedura relativa al mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n.156/2012

RITENUTO necessario procedere all’assegnazione dei suddetti candidati presso la sede indicata nella fase di autocertificazione del tirocinio, e nell’ipotesi in cui siano state indicate più sedi, stante la precarietà del rapporto, presso la sede più vicina alla provincia di residenza o di più recente svolgimento dell’esperienza certificata, riservando a questa Amministrazione ampia discrezionalità relativamente all’Ufficio di assegnazione, in considerazione delle scoperture presenti negli uffici giudiziari ricompresi nelle Regioni interessate dalla procedura assunzionale, con il precipuo scopo di assicurarne la funzionalità;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assunzione dei candidati dichiarati vincitori, assegnandoli, secondo i criteri e sulla base delle esigenza su esposte, presso le sedi, meglio specificate nell’elenco in allegato al presente provvedimento;

DISPONE

in ragione di tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, nell’ambito del Concorso pubblico per il reclutamento, ai sensi dell’articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di 1.956 (millenovecentocinquantasei) unità di personale non dirigenziale, a tempo  determinato, della durata di diciotto mesi, e parziale, per diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione, con riserva di accertare, anche successivamente, il possesso dei requisiti per l’assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’assunzione di n.427 unità di personale di area seconda, prima fascia economica (F1), con la qualifica di operatore giudiziario  a  tempo  determinato, della durata di diciotto mesi, e parziale, per diciotto ore settimanali, assegnandoli presso le sedi meglio specificate nell’elenco in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Gli interessati dalla data in cui prenderanno servizio sono assunti nell’Area Assistenti, prima fascia economica, (già Area seconda, profilo professionale dell’operatore giudiziario, prima fascia economica di accesso, del C.C.N.L. 2016/2018) del C.C.N.L. 2019/2021.

La spesa del presente provvedimento graverà nell’ambito della disponibilità del Ministero della Giustizia, missione “giustizia” programma “Giustizia Civile e Penale”  azione “spese di personale per il programma (personale civile)” Capitolo 1402 - piano gestionale 1 e piano gestionale 2 -  e Capitolo 1421 piano gestionale 1 del C.D.R. “Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi” per gli esercizi 2023 e seguenti.

Manda all’Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti per i seguiti di competenza.

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini