Concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio - 29 maggio 2020

 

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio II – Reparto Notariato

La Direzione generale della giustizia civile – Ufficio II notariato, da avviso che sono pubblicati i seguenti posti notarili vacanti per il concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio

Ai sensi degli articoli. 1 e 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono messi a concorso i seguenti posti notarili:


Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca - totale 1

  1. Canicattì

Distretto Notarile di Arezzo - totale 1

  1. Montevarchi

Distretto Notarile di Asti - totale 2

  1. Asti  
  2. Montechiaro D’Asti

Distretto Notarile di Bari - totale 1

  1. Bari

Distretto Notarile di Bergamo - totale 4

  1. Bergamo  
  2. Bergamo
  3. Caravaggio
  4. Clusone

Distretto Notarile di Biella e Ivrea - totale 1

  1. Biella

Distretto Notarile di Brescia - totale 4

  1. Bagolino
  2. Castel Mella
  3. Chiari
  4. Collio

Distretto Notarile di Brindisi - totale 1

  1. Brindisi

Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano - totale 2

  1. Cagliari
  2. Cagliari

Distretto Notarile di Catania e Caltagirone - totale 2

  1. Catania
  2. Vizzini

Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto - totale 1

  1. San Salvo

Distretti  Notarili Riuniti di Como e Lecco - totale 1

  1. Calolziocorte

Distretti Notarili Riuniti  di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari - totale 4

  1. Amantea
  2. Castrolibero
  3. Corigliano Calabro
  4. Spezzano Albanese

Distretti Notarili Riuniti  di Cremona e Crema - totale 3

  1. Cremona
  2. Pandino
  3. Pescarolo ed Uniti

Distretti Notarili Riuniti di Enna e Nicosia - totale 2

  1.  Leonforte
  2. Valguarnera Caropepe

Distretto Notarile di Ferrara - totale 1

  1. Ferrara  

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato - totale 4

  1. Firenze  
  2. Firenze
  3. Firenze
  4. Pelago

Distretti  Notarili  Riuniti di Foggia e Lucera - totale 1

  1. San Marco in Lamis

Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini - totale 1

  1. Bertinoro

Distretto Notarile di Frosinone - totale 1  

  1. Frosinone

Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari - totale 1

  1. Ronco Scrivia 

Distretto Notarile di Grosseto - totale 2

  1. Grosseto
  2. Roccastrada

Distretti Notarili Riuniti de L’Aquila, Sulmona e Avezzano - totale 2

  1. L’Aquila
  2. Tagliacozzo

Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa - totale 1

  1. La Spezia

Distretto Notarile di Lecce - totale 3

  1. Leverano
  2. Otranto
  3. Vernole

Distretto Notarile di Livorno - totale 1

  1. Livorno

Distretto Notarile di Lucca - totale 1

  1. Viareggio

Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino - totale 1

  1. Civitanova Marche

Distretto Notarile di Mantova - totale 3

  1. Borgo Virgilio
  2. Bozzolo
  3. San Giorgio Bigarello

Distretto Notarile di Matera - totale 1

  1. Montescaglioso

Distretti Notarili Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta - totale 2

  1. Lipari
  2. Milazzo

Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese - totale 7

  1. Bresso  
  2. Bussero
  3. Cinisello Balsamo
  4. Milano
  5. Paderno Dugnano
  6. Sesto San Giovanni
  7. Sesto San Giovanni

Distretto Notarile di Modena - totale 1

  1. Modena

Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola - totale 4

  1. Gragnano
  2. Marigliano
  3. Napoli
  4. Ottaviano

Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato - totale1

  1. Vercelli

Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese - totale 3

  1. Marineo
  2.  Palermo
  3. Partinico

Distretto Notarile di Parma - totale 1

  1. Parma

Distretti Notarili Riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera - totale 3

  1. Candia Lomellina
  2. Voghera
  3. Varzi

Distretto Notarile di Perugia - totale 2

  1. Assisi
  2. Gualdo Tadino  

Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino - totale 1

  1.  Urbania

Distretto Notarile di Piacenza - totale 3

  1. Castel San Giovanni
  2. Piacenza
  3. Rottofreno

Distretto Notarile di Pisa - totale 1

  1. San Giuliano Terme

Distretti Notarili Riuniti di Ragusa e Modica - totale 1

  1. Ispica

Distretto Notarile di Ravenna - totale 1

  1. Ravenna

Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia - totale 9

  1. Civitavecchia
  2. Civitavecchia
  3. Colleferro
  4. Marino
  5. Nettuno
  6. Roma
  7. Roma
  8. Roma
  9. Roma

Distretto Notarile di Rovigo - totale 1

  1. Taglio di Po'

Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania - totale 1

  1. Eboli

Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere - totale 1

  1. Capua

Distretto Notarile di Savona - totale 1

  1. Vado Ligure

Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano - totale 1

  1. Siena

Distretto Notarile di Siracusa - totale 1

  1. Canicattini Bagni

Distretto Notarile di Sondrio - totale 1

  1. Ardenno

Distretto Notarile di Taranto - totale 2

  1. San Giorgio Jonico
  2. Taranto

Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara - totale 3

  1. Campli
  2. Pescara
  3. Sant’Egidio alla Vibrata

Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto - totale 1

  1. Terni

Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo - totale 4

  1. Ciriè
  2. Torino
  3. Torino
  4. Torino

Distretto Notarile di Trani - totale 1

  1. Andria

Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala - totale 1

  1. Gibellina

Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto - totale 1

  1. Mori

Distretti Notarili Riuniti di Udine e Tolmezzo - totale 2

  1. San Daniele del Friuli
  2. Udine

Distretto Notarile di Verbania - totale 1

  1. Verbania 

Distretto Notarile di Verona - totale 2

  1. Lavagno
  2. Legnago 

Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa - totale 2

  1.  Arcugnano
  2. Bassano del Grappa

Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti - totale 1

  1. Borgorose 

TOTALE DEI POSTI MESSI A CONCORSO -122

Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 33 della legge notarile e della legge 18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia – Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Civile, Via Arenula, 70 - 00186 ROMA, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, domanda redatta in bollo, con dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti di cui appresso:

  1. quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di Euro 2,58 per ciascuna sede richiesta;
  2. documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli (legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.

Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione dell’editore o del periodico e della relativa data.

Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso all’Ufficio II -notariato della Direzione Generale della Giustizia Civile, unitamente alla domanda di concorso; nello stesso termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, un altro esemplare delle stesse pubblicazioni, unitamente a fotocopia non autenticata della domanda di concorso, dovrà essere inviato a ciascun componente notaio e precisamente:

  • Notaio Pellegrino D’AMORE – Vicolo Giardinetto, 9 83100 AVELLINO
  • Notaio Serena CAIMMI – via Stefano Boccapaduli, 50 00151 ROMA

Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del concorso; qualora le pubblicazioni siano state già valutate in sede di precedenti concorsi per trasferimento, non occorrerà ritrasmettere le pubblicazioni già valutate, ma nella domanda di concorso dovrà essere indicato che le pubblicazioni sono state già valutate, il concorso nel quale sono state valutate e il punteggio attribuito, se conosciuto.

La Commissione non valuterà le pubblicazioni non trasmesse con i criteri di cui sopra.

I criteri per la valutazione dei titoli sono quelli stabiliti dall’art. 3 della Legge 30 aprile 1976 n. 197, tenuto, altresì conto delle specifiche interpretazioni fornite al riguardo dalla Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n.197, di cui agli estratti dei verbali di seguito indicati.

Estratto dal verbale del 5 settembre 1990 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).

(omissis)

“La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del punteggio relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che per le scuole di notariato deve essere compresa l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non inferiore a quindici lezioni per ciascun anno accademico, e per le università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile con quello svolto in contemporanea presso le scuole di notariato”.

Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992).

(omissis)

“La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede, con eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o degli affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un'ora di lezione svolta dal notaio-docente equivalga ad una lezione”.

Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.21 del 15 novembre 1992).

(omissis)

“La Commissione prende in esame più approfonditamente l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, stabilendo che l’insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va considerato con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341”.

Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995).

(omissis)

“La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, con riferimento alla figura del cultore della materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo previsto dalla citata norma, purché venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la conferma del preside e il timbro della facoltà”.

Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.2 del 30 gennaio 1999).

(omissis)

“La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3, della legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del seguente tenore: “le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo di quattro punti.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai Ruggiero e Perchinunno la Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio di valutazione per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o professionale”.

Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001).

(omissis)

“La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha ritenuto possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento, corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni tenute, anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti”.

Estratto dal verbale del 21 settembre 2011 (riportato nell’avviso di concorso del 30 settembre 2011, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia).

“La Commissione delibera di sostituire l’estratto dal verbale del 7 ottobre 2003 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004 e contenuta da allora nell’avviso di concorso), con il seguente estratto:

““A giudizio della Commissione, il notaio di nuova nomina con meno di un anno di anzianità, in mancanza di concorrenti legittimati, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento, purché risulti iscritto a ruolo alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso””.

Estratto dal verbale del 21 settembre 2011 (riportato nell’avviso di concorso del 30 settembre 2011, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia).

“L’istanza di revoca della domanda di partecipazione al concorso per trasferimento dei notai in esercizio deve essere inviata entro il termine di 30 giorni precedenti la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (data indicata nell’Avviso di Concorso) dell’estratto del decreto di approvazione della graduatoria, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori. Il medesimo termine deve osservarsi nell’ipotesi di presentazione di ulteriore istanza con la quale il candidato chieda di revocare la precedente richiesta di revoca”

Estratto dal verbale del 21 maggio 2013 (riportato nell’avviso di concorso del 31 maggio 2013, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia)

“La Commissione, al fine di precisare, in relazione alla normativa vigente, i criteri di attribuzione del punteggio per l’esercizio della professione di avvocato, sostituisce le delibere del 17 giugno e del 27 luglio 2004 di precedente Commissione, con la seguente:”

““L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione di avvocato deve essere comprovato mediante certificazione rilasciata dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ovvero, in via subordinata, da dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi notai concorrenti ai sensi del Capo III, Sezione V (art. 46 e seguenti) del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La predetta documentazione, comunque formata, dovrà contenere: l’indicazione dell’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale la cause sono state trattate, il numero di ruolo, il nome delle parti e l’oggetto della controversia.
Per l’attività stragiudiziale compiuta in osservanza dell’art. 2, comma 6, della legge 247/2012, dovrà essere prodotta copia degli atti compiuti.
L’amministrazione procederà ai controlli delle dichiarazioni con le forme e le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del citato testo unico 445/2000””.

Estratto dal verbale del 21 settembre 2017 (riportato nell’avviso di concorso del 29 settembre 2017 pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia)

(omissis)

“Il punteggio per “pubblicazioni” concorre a determinare, unitamente alla valutazione degli ulteriori titoli, i punti complessivi attribuiti al concorrente ai fini della formazione della graduatoria.
Alla Commissione è, pertanto, attribuita la potestà di apprezzare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte dal candidato in riferimento ai parametri:

  • della classificazione editoriale della pubblicazione;
  • della complessità delle questioni trattate;
  • della innovatività delle tesi prospettate;
  • della destinazione editoriale dell’opera;
  • dell’esclusiva attribuzione della stessa all’autore;
  • dell’impegno redazionale.

Si tratta, all’evidenza, degli ordinari parametri di valutazione dell’opera intellettuale che, con riferimento alle pubblicazioni di tipo giuridico, economico e finanziario – rilevanti in riferimento al profilo professionale notarile – si specificano ulteriormente in termini di pertinenza tematica e pregio scientifico delle questioni trattate.
Facendo applicazione di siffatti criteri, la Commissione procede allo spoglio ed alla valutazione delle pubblicazioni prodotte dal candidato, apprezzandone il pregio ed attribuendovi correlativi coefficienti numerici, sostanzialmente commisurati al valore dell’opera.
Ritiene di evidenziare la Commissione come, nell’esercizio della discrezionalità tecnica attribuitale, si debba tener conto della natura della pubblicazione, e dunque se trattasi di opere che evidenziano mero valore compilativo o siano, invece, elaborati che esprimono contributi scientifici critici ed innovativi. Rileva, inoltre, se l’opera sia riconducibili ad uno o più autori e – nel caso – l’entità del contributo individuale. Così come assume particolare significato la rilevanza e la specializzazione dell’editore dell’opera.
Ulteriore valenza assume la tematica relativa alla pubblicazione dello stesso testo da parte di diverse case editrici, così come della periodica riedizione aggiornata della stessa opera o della quantità dei testi in cui si articola.
Nelle ipotesi evidenziate, è rimesso alla Commissione di apprezzare in concreto il pregio della pubblicazione sottoposta ad esame, trattandosi – all’evidenza – di valutazione qualitativa e non quantitativa dell’opera.
Di guisa che, nell’ambito del punteggio complessivo applicabile, debbono opportunamente diversificarsi i punteggi assegnati ad opere di modesto valore compilativo e a pubblicazioni di particolare pregio intellettuale.
In ordine alla commisurazione, e tenuto conto del punteggio massimo per pubblicazioni previsto dalla legge, la Commissione ritiene di specificare nei termini che seguono i singoli punteggi attribuibili alle pubblicazioni prodotte:

  • raccolta di codici e leggi : da 0,01 a 0,15
  • note a sentenza: da 0,01 a 0,05
  • articoli: da 0,01 a 0,10
  • voci o capitoli in opere collettanee: da 0,02 a 0,50
  • monografie: da 0,50 a 1
  • trattati: da 0,75 a 2

Il punteggio potrà essere elevato nel massimo, della misura del 50%, in caso di opere di particolare pregio e complessità.
Si tratta di valori di riferimento ai quali la Commissione ritiene di potersi uniformemente attenere per la valutazione di tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati della procedura concorsuale di trasferimento, e che – in presenza del punteggio massimo complessivo per pubblicazioni pari a 2, previsto dalla legge – appaiono congrui ed adeguati per operare una ragionevole dosimetria delle valutazioni.

Con riferimento alla determinazione del punteggio complessivo finale, sembra opportuno, inoltre, evidenziare come non possano considerarsi di per se opere autonome i diversi tomi in cui si articola la pubblicazione e le riedizioni periodiche delle stesse, in assenza di elementi valutativi di eventuali e non documentati contributi aggiuntivi scientifici, riferibili al partecipante alla procedura, aventi carattere di novità.
In particolare, la mera raccolta delle leggi notarili vigenti, priva di qualsivoglia commento o contributo scientifico riferibile all’autore, non pare integrare opera intellettuale espressiva di particolare impegno ed originalità.
Analogamente, gli aggiornamenti periodici della stessa raccolta non costituiscono – ad avviso della Commissione – pubblicazioni autonome, suscettibili di ulteriore valutazione sotto il profilo scientifico.
In caso di edizione dello stesso testo su diverse pubblicazioni, la Commissione non ritiene di poter operare la correlativa moltiplicazione del punteggio, in presenza di un’unica opera intellettuale oggetto di plurima divulgazione.
Le relazioni tenute nell’ambito di attività convegnistica non assumono – ad avviso della Commissione – autonomo rilievo, se non nelle ipotesi di pubblicazione degli atti su riviste di interesse nazionale”.

Richiesta di proroga

Il notaio trasferito ad altra sede, qualora sussistano gravi e giustificati motivi tali da impedire l’espletamento di tutte le formalità previste dall’art. 18 della legge notarile entro il termine stabilito di novanta giorni (dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di trasferimento) dovrà far pervenire tempestivamente a questo Ministero motivata istanza di proroga ai sensi dell’art. 24 della legge notarile (in carta da bollo).

Comunicato esiti concorso

Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 settembre 2020 sarà pubblicato l’estratto del decreto di approvazione della graduatoria relativa al presente concorso, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo