Mediatori culturali - Provveditorato regionale - CAGLIARI - 16 gennaio 2020 - Avviso di selezione

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato regionale per la Sardegna

il Provveditore regionale

data di pubblicazione: 16 gennaio 2020

Visto l’art. 80 (“Personale dell’Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e Pena”), comma 4, della Legge 26 Luglio 1975 n. 354;

Visto l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 2000, n.230;

Visto il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u) della Legge 23 giugno 2017 n. 103;

Visto in particolare l’art. 11, lettera s) del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 che modifica il quarto comma dell’art. 80 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 prevedendo che l’amminsitrazione penitenziaria per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento possa avvalersi anche di mediatori culturali ed interpreti;

Vista la Circolare dell’Ufficio del Capo del Dipartimento – Programmazione finanziaria e controllo di gestione – n. 3682/6132 del 12 dicembre 2018 che demanda ai Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria il compito di avviare le necessarie procedure di selezione ai fini dell’ampliamento delle professionalità degli esperti ex art. 80 O.P. con le figure dei mediatori culturali ed interpreti;

Attesa la necessità di elaborare l’elenco di professionisti mediatori culturali

INDICE IL SEGUENTE

Avviso pubblico

di selezione, per titoli preferenziali e colloquio d’idoneità, di professionisti mediatori culturali ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, come modificato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, da inserire nell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230

Art. 1
Indizione selezione

È indetta una selezione pubblica, per titoli preferenziali e colloquio d’idoneità, per l’istituzione dell’Elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per mediatori culturali ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, come modificato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, cui attingere, da parte del Provveditorato Regionale della Sardegna, per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al massimo per un periodo complessivo di quattro anni. Il predetto conferimento d’incarico avverrà in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego e sarà espletato presso gli Istituti Penitenziari appartenenti al Distretto della Corte d’Appello di Cagliari.

Art. 2
Validità dell’Elenco

L’Elenco degli idonei, formato in attuazione della citata normativa e compilato in forma di graduatoria, ha validità per un periodo pari ad anni quattro decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto istitutivo. Tale graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, rinnovabili al massimo per un periodo complessivo di quattro anni, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari rientranti nel territorio di competenza del Provveditorato Regionale della Sardegna, relativamente al Distretto della Corte d’Appello di Cagliari. L’iscrizione non comporta di per sé alcun diritto a ricevere incarichi concreti, costituendone, però, il necessario presupposto ed il rifiuto di collaborare con l’Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico comporteranno la cancellazione dall’Elenco stesso.

Art. 3
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso del requisito afferente il titolo di studio di cui al punto 1, ovvero il possesso del titolo indicato nel punto 2, integrato da uno dei titoli indicati nelle lettere a), b), o c), così come di seguito indicati:

  1. laurea triennale/laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in mediazione linguistica e culturale;
  2. laurea triennale/laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in: scienze sociali; scienza dell’educazione; scienza della formazione; scienza della comunicazione, lingue, scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti per legge, seguita da uno o più dei seguenti titoli:
    1. master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito entro dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
    2. master di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito entro dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
    3. dottorato di ricerca attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito entro dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;

In entrambe le ipotesi il candidato deve:

  1. possedere una partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso sarà sufficiente produrre una dichiarazione con cui si impegna a provvedere all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
  2. non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
  3. avere un’età superiore ad anni 25 (ai sensi del citato art. 132, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230);
  4. non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
  5. non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
  6. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  7. il godimento dei diritti civili e politici;
  8. non essere inserito nell’albo degli avvocati e procuratori legali, non far parte di collegi giudicanti, non essere giudice di pace.

I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui al successivo art 4.

Art. 4
Presentazione della domanda: termine e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione va compilata utilizzando esclusivamente gli allegati schemi di domanda (A/B) in carattere word o stampato maiuscolo. Nelle domande, soggette a controlli a campione, ciascun candidato dovrà indicare, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intende ricevere le comunicazioni della procedura, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all’ art 3 del presente Avviso e l’eventuale possesso dei titoli indicati nell’art 6. La non veridicità o la non attualità del contenuto delle dichiarazioni indicate nel modulo di domanda, renderà nulla la domanda stessa e comporterà, per l’effetto, l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. La domanda dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna e, in analogia alla L. 4 aprile 2012 n° 35 articolo 8, inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pr.cagliari@giustiziacert.it.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le 24;00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Ministero della Giustizia e dovrà recare nell’oggetto la seguente dicitura “Selezione mediatori culturali – PRAP Sardegna – cognome e nome del candidato”
I candidati in possesso della laurea triennale/laurea magistrale in mediazione linguistica e culturale devono compilare il Modello A allegato.
I candidati in possesso della laurea triennale/laurea magistrale diversa da quella in mediazione linguistica e culturale ed in possesso dei titoli indicati come requisiti di ammissione nell’art. 3 punto 2 lettera a) b) c), devono compilare l’allegato Modello B.
La domanda dovrà essere corredata da un Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo. L’omissione del Curriculum o l’uso di un Curriculum non in formato europeo, sarà causa di esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà, inoltre, essere corredata da copia, in formato digitale, della documentazione afferente i titoli valutabili ex art. 6 del presente Bando; la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di tali titoli, ancorché indicati e presenti nel Curriculum, ne comporterà la non valutazione in ogni caso, ai fini della formazione dell’elenco di cui all’art 132 comma 1 del DPR 30 giugno 2000, n° 230. La domanda ed i relativi allegati devono essere inviati in un unico file formato pdf la cui dimensione non deve superare i 100 MB. Nel caso in cui superi la dimensione indicata, é necessario procedere ad un secondo invio.
Nelle domande dovranno essere indicati, altresì, gli eventuali titoli di preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione del predetto Elenco.
Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’interessato per l’invio della domanda. L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda.
I candidati risultati idonei saranno inseriti nell’Elenco di cui all’art.132, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2000, n° 230 (Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento) nella Sezione relativa al Distretto di Corte d’Appello per cui hanno richiesto di partecipare.
Resta ferma la facoltà dell’amministrazione procedente di effettuare, in qualunque momento della procedura, verifiche, anche a campione, tese a comprovare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dal candidato; qualora, anche successivamente alla compilazione dell’elenco di cui all’art. 132 D.P.R. 230/00, il professionista non risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6 del presente avviso, per aver presentato false dichiarazioni, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, viene immediatamente depennato dall’elenco stesso e si procede nei suoi confronti ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5
Casi di esclusione

Saranno esclusi dalla selezione, oltre che per i motivi espressamente specificati agli artt. 3 e 4:
(1) gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine utile per la presentazione previsto dall’art. 4;
(2) gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente avviso;
(3) gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti richiesti o che abbiano prodotto false autocertificazioni;
(4) gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, siano stati dispensati dall’ufficio per inosservanza degli impegni assunti ovvero abbiano tenuto un comportamento irrispettoso delle regole di sistema e irriguardoso dei principi stabiliti dall’Amministrazione Penitenziaria.

L’iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è incompatibile con:

  1. l’iscrizione nell’albo degli avvocati e procuratori legali;
  2. lo status di membro componente di collegi giudicanti;
  3. la funzione di giudice di pace;
  4. lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia;
  5. l’incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell’art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Dell’esclusione dalla selezione sarà data comunicazione all’interessato tramite indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicata nella domanda di partecipazione.

Art. 6
Titoli valutabili e relativi punteggi

La valutazione del profilo tecnico del candidato è ottenuta mediante attribuzione di punteggio assegnato ai titoli dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae, secondo i seguenti criteri: i punteggi relativi ai titoli sottoelencati ai punti 1, 2 e 3 sono attribuibili solo ai candidati in possesso del titolo di studio previsto all’art. 3 punto 1; per quanto riguarda i candidati in possesso del titolo di studio previsto all’art. 3 punto 2, tali titoli sono richiesti per l’accesso alla selezione e solo in caso di eventuale possesso di più titoli, al candidato sarà attribuito punteggio per il possesso di altri titoli attinenti alla qualifica di mediatore culturale(master di I o II livello o dottorato di ricerca) che siano ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso alla selezione.

  1. master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 1,00 (cumulabile);
  2. master di II livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 2,00 (cumulabile);
  3. dottorato di ricerca, attinente alla qualifica di mediatore culturale, effettuato entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: punti 3,00 (cumulabile);
  4. corsi di formazione specifici attinenti alla qualifica di mediatore culturale con stage finale, della durata complessiva di almeno 6 mesi, rilasciati da enti riconosciuti dal M.I.U.R. o da enti privati accreditati dalla Regione: punti 1,00 (cumulabile);
  5. conoscenza di una lingua straniera certificata secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: punti da 1 a 4 secondo il livello certificato di conoscenza della lingua da B1/B2/C1/C2, per ogni lingua certificata.
  6. stage attinenti alla qualifica professionale, svolto in amministrazioni pubbliche o enti privati accreditati dalla Regione: punti 0,50 a semestre;
  7. pubblicazioni attinenti alla materia della mediazione culturale realizzate su riviste scientifiche entro i dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando: punti 0,50 per articolo, punti 1,00 per monografie di 50 pagine o superiori. Nel caso siano presenti più autori la valutazione sarà data attribuendo punti 0,50 a ciascuno dei contributi (capitoli/articoli) scritti dal candidato all’interno del testo/raccolta; nel caso di una pubblicazione con la dicitura “a cura di” la stessa sarà valutata con punti 0,50.

Per quanto concerne l’effettiva valutabilità dei titoli si specifica che:

  1. per ciascuno dei titoli conseguiti presso Università, Scuole ed Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, l’aspirante deve indicare in domanda il Decreto Ministeriale di riconoscimento comprensivo di data. Si fa presente che, nel caso di mancata indicazione di tali dati, il titolo in questione non potrà essere preso in considerazione;
  2. i titoli accademici conseguiti presso le Università Telematiche saranno considerati validi a patto che le stesse siano riconosciute con Decreto Ministeriale, rispetto al quale dovrà essere indicata in domanda la data di riferimento;
  3. per ottenere la compiuta valutazione delle pubblicazioni specificate in domanda occorre indicare, data, luogo, casa editrice o rivista. In mancanza di uno solo di questi requisiti la pubblicazione non sarà valutata. Le pubblicazioni devono essere allegate all’istanza in formato digitale.

Art. 7
Colloquio d’idoneità

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco ex art. 132 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il candidato dovrà sostenere un colloquio di idoneità dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso il Provveditorato della Sardegna ex art 8 del presente avviso.

Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche inerenti la mediazione culturale, nonché la conoscenza di nozioni di base di ordinamento penitenziario e delle principali norme nazionali ed internazionali inerenti la tutela dei diritti umani, la cittadinanza, il diritto di asilo, l’immigrazione e la tutela dei minori, come di seguito meglio specificato:

  1. nozioni di Ordinamento Penitenziario (legge 26 Luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) ed il relativo Regolamento d’Esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), con particolare riferimento
  2. all’organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari, alle attività di osservazione e trattamento ed alla disciplina interna degli istituti;
  3. teoria e tecniche di mediazione culturale;
  4. principi fondamentali di pedagogia interculturale e psicologia dell’immigrazione e dell’inclusione;
  5. principi legislativi di diritto internazionale comunitario e di diritto nazionale in materia di tutela dei diritti umani, cittadinanza, asilo, immigrazione, tutela dei minori.

Per quanto riguarda la valutazione finale del colloquio, saranno utilizzati quali criteri di riferimento i seguenti parametri:

  1. conoscenza specifica dell’argomento;
  2. capacità espositiva e proprietà del linguaggio;
  3. capacità di elaborazione e motivazione della risposta con particolare attenzione allo sviluppo critico delle questioni proposte.

Ciascuno dei livelli di contenuto citati sarà valutato su una scala da 0 a 3, così articolata:

  1. 0 punti: insufficiente adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto;
  2. 1 punti: sufficiente adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto
  3. 2 punti: buona adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto
  4. 3 punti: ottima adeguatezza, capacità e consapevolezza professionale mirata allo specifico profilo richiesto.

Il candidato che riporterà al colloquio la valutazione di almeno 6 punti verrà dichiarato idoneo.

Art. 8
Commissione e procedure

Con successivo provvedimento del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna, in conformità alla normativa vigente, sarà nominata la Commissione esaminatrice.
Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Una volta costituita, la Commissione procederà:

  1. all’esame delle istanze presentate ed alla comunicazione agli interessati dell’eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni (vizio di forma e/o di sostanza e/o incompatibilità) su cui si basa la decisione tramite notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato nella domanda di partecipazione;
  2. alla valutazione dei titoli di ciascun candidato e alla attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della selezione in sede di pubblicazione dell’Elenco di cui all’art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230;
  3. alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all’iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui;
  4. alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità volto a verificare il livello delle competenze professionali specifiche più funzionali all’espletamento degli incarichi da svolgere;
  5. alla valutazione del colloquio intercorso, attribuendo il relativo punteggio previsto dall’art. 7 del presente Avviso;
  6. alla predisposizione e pubblicazione dell’Elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n.230, sul sito del Ministero della Giustizia.

In sede di formazione del predetto Elenco, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, a parità di titoli di preferenza, sarà data la precedenza al candidato avente minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
La data e l’orario del colloquio saranno comunicate a ciascun candidato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità. I nominativi dei candidati ammessi al colloquio ed il calendario di svolgimento delle prove, sottoscritto da ciascun componente della Commissione, saranno resi pubblici mediante affissione nella sede di questo Provveditorato.
La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 9
Iscrizione nell’elenco e conferimento dell’incarico

L’iscrizione nell’elenco di cui all’art 32 del D.P.R. 30 giugno del 2000 non comporta di per sé alcun diritto a ricevere effettivamente uno o più incarichi, pur costituendone il necessario presupposto e non implica alcun obbligo per l’Amministrazione di instaurare rapporti di collaborazione con i professionisti inseriti nell’elenco.
Il conferimento dell’incarico avverrà secondo le specifiche esigenze degli istituti penitenziari rientranti nel distretto della Corte d’Appello di cui all’art 1 del presente avviso, tenendo conto della relativa posizione nell’elenco stilato in forma di graduatoria dalla Commissione di valutazione, nonché della appropriata conoscenza linguistica richiesta per l’incarico da espletare, certificata nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, “Regolamento recante codice di comportamento per dipendenti pubblici, a norma dell’art 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165”, il professionista è tenuto all’osservanza, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia adottato con decreto ministeriale 28 febbraio 2018.
L’amministrazione penitenziaria si riserva di sospendere e/o revocare l’affidamento degli incarichi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né preventivabili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
L’amministrazione penitenziaria può revocare, in qualunque momento, l’incarico conferito per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o qualora il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all’ordine o alla disciplina dell’istituto penitenziario o dell’ufficio e al regolare andamento del servizio. In tal caso, come anche in caso di rinuncia, a qualsiasi titolo, dell’incarico di collaborazione, si procederà automaticamente alla cancellazione del professionista dall’elenco.
Il raggiungimento del limite di età di 70 anno comporta l’inconferibilità dell’incarico e la cancellazione dall’elenco.

Art. 10
Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e saranno raccolti presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Avviso è pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

Cagliari, 16 gennaio 2020

Il Provveditore
Maurizio Veneziano