Esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale - Provveditorato regionale - EMILIA ROMAGNA E MARCHE - 3 giugno 2026 - Scheda di sintesi


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per l’Emilia-Romagna

 

Pubblicazione del 5 giugno 2026


TERMINE per la presentazione delle domande di partecipazione: 6 luglio 2026 ore 24.00
 

 

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto l’art. 80 (“Personale dell'Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e di Pena”), comma 4, della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (di seguito, O.P.);

Visto l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (di seguito, Reg. Es.);

Vista la Circolare 11 giugno 2013, n. 3654/6095 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regolamenta l’impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, O.P., ridefinendo l’Accordo individuale per l’espletamento dell’attività di esperto negli Istituti Penitenziari per adulti;

Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditorati Regionali la tenuta degli Elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell’ambito degli Istituti;

Visto l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 123 del 2 ottobre 2018;

Attesa la necessità di aggiornare gli elenchi dei professionisti esperti ex art. 80, comma 4, O.P.;

INDICE IL SEGUENTE

Avviso pubblico

per la selezione di professionisti esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale di cui all’art. 80, comma 4, O.P., come modificato dal D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, da inserire nell’elenco previsto dall’art. 132, Reg. Es.

 

Art. 1

Indicazioni generali

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio d'idoneità, per l'istituzione degli elenchi di cui all’art. 132, Reg. Es., uno relativo a professionisti esperti in psicologia e/o criminologia e uno relativo a professionisti esperti in mediazione culturale, cui attingere per il conferimento di incarichi da espletarsi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, presso gli Istituti penitenziari del distretto territoriale di competenza del Provveditorato Regionale A.P. per l’Emilia Romagna - Corte d’Appello di Bologna.

Gli elenchi degli idonei, compilati in ordine alfabetico, avranno validità per un periodo pari a quattro anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto istitutivo. Gli incarichi conferiti ai professionisti avranno durata non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabili al massimo per il periodo di vigenza degli elenchi.

 

Art. 2
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza estera unitamente a permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
  2. non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. In caso contrario, il candidato dovrà specificare le condanne e i procedimenti a suo carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
  3. avere un’età superiore ad anni 25 (ex 132, comma 2, Reg. Es.) ed inferiore ad anni 70;
  4. non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte della Pubbliche Amministrazioni;
  5. non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia e non svolgere incarichi di qualsiasi natura presso gli Uffici giudiziari;
  6. non essere iscritto all’albo degli Avvocati, non fare parte di collegi giudicanti, non svolgere le funzioni di giudice di pace né di giudice onorario minorile;
  7. non svolgere l’incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell’art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
  8. essere in possesso di partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso è necessaria una dichiarazione con cui si impegna all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico.

Inoltre:

Per i candidati psicologi:

  1. laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);
  2. abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
  3. iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;

Per i candidati criminologi:

  1. laurea (magistrale o vecchio ordinamento) e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 di concerto con il M.U.R., oppure master di II livello in criminologia, conseguito presso Università riconosciute dal M.U.R.;

Per i candidati mediatori culturali:

  1. Laurea triennale / laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento in mediazione linguistica e/o culturale;

oppure

il possesso del titolo di cui al punto b) seguito da uno o più titoli indicati ai successivi punti 1), 2), 3):

  1. Laurea triennale / laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento in: scienze sociali; scienze dell’educazione; scienza della formazione; scienza della comunicazione, lingue, scienze politiche;
  • Master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal M.U.R.;
  • Master di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal U.R.,
  • Dottorato di ricerca attinente alla qualifica di mediatore culturale conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal U.R.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione stabilito nel presente Avviso. La loro mancanza costituisce causa di esclusione.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato dovrà produrre, pena la non ammissibilità della domanda, il riconoscimento di equipollenza ai titoli di studio italiani da parte del M.U.R.

 

Art. 3

Presentazione della domanda: termine e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione, compilata utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegato, dovrà essere inoltrata al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia Romagna, all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.pr.bologna@giustiziacert.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 6 luglio 2026, recando nell’oggetto la dicitura “Selezione esperti ex art. 80 O.P. - PRAP Bologna – cognome e nome del candidato”.

In caso di eventuale impedimento tecnico nella trasmissione alla mail prot.pr.bologna@giustiziacert.it, la domanda e la relativa documentazione potranno essere inoltrate all’indirizzo Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, Viale Giovanni Vicini n. 20, 40122 – Bologna, anche a mezzo raccomandata A/R da inviarsi entro la data di scadenza del bando.

Nella domanda, soggetta a controlli a campione per la verifica della veridicità di quanto dichiarato, ciascun candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, in maniera dettagliata, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intende ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di selezione, il possesso dei requisiti richiesti ai fini della ammissione alla selezione e l’eventuale possesso dei titoli indicati nell’art. 5 del presente Avviso.

La mancata indicazione in domanda dei requisiti di ammissione e dei titoli posseduti, ancorché eventualmente inseriti nel Curriculum Vitae, allegabile ai soli fini conoscitivi, comporterà che gli stessi non saranno in alcun caso valutati.

Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal candidato, dovrà essere necessariamente allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Amministrazione si riserva di procedere in ogni momento, anche successivamente alla formazione dell’elenco, a verifiche finalizzate a comprovare la veridicità e l’attualità delle autocertificazioni prodotte dai candidati; nel caso in cui non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, il professionista, ferme restando le conseguenze sul piano penale previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false dichiarazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti in base alle dichiarazioni non veritiere e viene depennato dall’elenco stesso.

La domanda dovrà essere corredata da copia in formato digitale della documentazione specificata all’art. 2 del presente Avviso, pena la non valutazione dei relativi titoli. I documenti in allegato dovranno essere inoltrati in un unico file, in formato PDF, per un massimo di 20 MB.

Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata che l’interessato ha l’obbligo di indicare in domanda. 

L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda. 

I candidati risultati idonei saranno inseriti nell’Elenco di cui all’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), comma 1, Reg. Es.

Art. 4

Casi di esclusione

Oltre che per i motivi indicati negli articoli precedenti, saranno esclusi dalla selezione:

  1. gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine utile previsto per la presentazione ex art. 3;
  2. gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti o che abbiano prodotto false autocertificazioni;
  3. gli aspiranti che non abbiano presentato la domanda di partecipazione secondo le modalità stabilite nel presente avviso;
  4. gli aspiranti che non abbiano allegato alla domanda un documento d’identità in corso di validità;
  5. gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ex art. 80, comma 4, Legge 26 luglio 1975 n. 354, abbiano tenuto un comportamento irrispettoso delle regole di sistema e irriguardoso dei principi stabiliti dall’Amministrazione Penitenziaria ovvero compromettente per la sicurezza e la disciplina dell’Istituto. 

Della esclusione dalla selezione sarà data comunicazione all’interessato all’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intende ricevere le comunicazioni indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 5

Titoli aggiuntivi

Ai fini della valutazione dell’idoneità sarà preso in considerazione il possesso dei titoli di seguito indicati, che dovranno essere specificati nella domanda e fatti oggetto di autocertificazione:

  1. Incarichi svolti in qualità di esperto ex art. 80 O.P. per almeno un semestre;
  2. stage/tirocini/attività attinenti all’incarico da conferirsi, svolti presso Pubbliche Amministrazioni o Enti privati accreditati dalla Regione che operino in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria;
  3. master di primo livello attinente al profilo richiesto conseguito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.U.R.;
  4. master di secondo livello attinente al profilo richiesto conseguito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.U.R.
  5. dottorato di ricerca attinente al profilo richiesto conseguito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.U.R.
  6. diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.U.R.;
  7. pubblicazioni effettuate dal 2016 su riviste scientifiche (incluse negli elenchi ANVUR) nei settori scientifico disciplinari attinenti all’incarico da conferirsi.

Per la valutazione delle pubblicazioni occorre indicare data, luogo, casa editrice o rivista ed allegarne copia in formato digitale, specificando se il candidato sia autore o coautore.

Nel caso in cui il possesso di uno dei titoli sopra indicati costituisca requisito di ammissione, sarà considerato solo a tal fine.

 

Art. 6

Acquisizione di idoneità

L’idoneità è conseguita in esito a colloquio cui sarà sottoposto il candidato dinanzi alla Commissione a tale scopo istituita ed alla contestuale analisi dei titoli indicati nella domanda ai sensi dell’art. 3.

Il colloquio è finalizzato alla verifica delle conoscenze di base dell’Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione e della organizzazione degli Istituti penitenziari, nonché del livello di conoscenza dei principali riferimenti teorici relativi alla professionalità per la quale il candidato si propone (psicologo, criminologo, mediatore culturale).

Il superamento del colloquio d’idoneità è condizione imprescindibile per l’inserimento in elenco del candidato.

I colloqui con gli aspiranti saranno effettuati presso la sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia Romagna, previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione.

 

Art. 7

Commissione e procedure

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità è presieduta dal Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia Romagna o da suo delegato ed è composta da due dirigenti, o loro sostituti, e da un funzionario del Provveditorato con mansioni di segretario, o da suo sostituto.

La stessa potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Reg. Es., del parere di consulenti esperti nella materia relativa all’incarico da conferire.

La Commissione procederà:

  1. alla analisi dei titoli di ciascun candidato; 
  2. alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità, volto a verificare le attitudini e le capacità professionali del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere, che avrà per oggetto:
    1. cenni sulla legge 26 luglio 1975, nr. 354 e successive modificazioni, recanti norme sull’Ordinamento Penitenziario, con particolare riferimento alle Misure Alternative alla detenzione ed alla risocializzazione dei soggetti detenuti ed internati;
    2. cenni sul Regolamento di Esecuzione della sopraccitata legge approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, nr. 230;
    3. cenni sul T.U. n. 309/90, disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, così come modificato con Legge nr. 45/99 con particolare riguardo alle misure alternative per i detenuti tossicodipendenti;
    4. principali riferimenti teorici inerenti alla devianza e alla criminalità (per i candidati criminologi);
    5. riferimenti alle specifiche tecniche professionali per l’osservazione ed il trattamento dei detenuti e degli internati, ad esempio colloquio clinico, test, etc. (per i candidati psicologi);
    6. teoria e tecnica di mediazione culturale, principi fondamentali di pedagogia interculturale e psicologia dell’immigrazione e dell’inclusione, principi legislativi di diritto nazionale in materia di tutela dei diritti di cittadinanza, asilo e immigrazione (per i candidati mediatori culturali);
  3. ad esprimersi sull’idoneità del candidato;
  4. a predisporre gli elenchi di cui all’art. 132 Reg. Es.

La data e l’ora del colloquio saranno comunicate ai candidati, esclusivamente all’indirizzo di posta certificata indicato dall’interessato per le comunicazioni, con un preavviso di almeno dieci giorni.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.

Non saranno accolte richieste di differimento del colloquio, salvo documentati gravi motivi.

La mancata effettuazione del colloquio determinerà il non inserimento nell’elenco alfabetico.

L’elenco alfabetico, sottoscritto dal Presidente della Commissione, al termine delle procedure di selezione, sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it. Detta pubblicazione avrà valore di notifica; l’elenco alfabetico sarà considerato definitivo trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 8

Iscrizione nell’elenco e conferimento dell’incarico

L’inserimento nell’elenco alfabetico di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno del 2000, nr. 230, non comporta di per sé alcun diritto a ricevere effettivamente uno o più incarichi, pur costituendone il necessario presupposto, e non implica alcun obbligo per l’Amministrazione di instaurare rapporti di collaborazione con i professionisti inseriti nell’elenco.

Gli incarichi saranno conferiti dalle Direzioni interessate, attingendo dall’elenco alfabetico corrispondente al profilo professionale di interesse.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R.16 aprile 2013, nr.62, “Regolamento recante codice di comportamento per dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, il professionista è tenuto all’osservanza, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia adottato con decreto ministeriale 18 ottobre 2023.

L’Amministrazione penitenziaria si riserva di sospendere e/o revocare l’affidamento degli incarichi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né preventivabili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

L’Amministrazione penitenziaria può revocare, in qualunque momento, l’incarico conferito per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o qualora il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all’ordine o alla disciplina dell’istituto penitenziario o dell’ufficio e al regolare andamento del servizio. In tal caso si procederà automaticamente alla cancellazione del professionista dall’elenco. Costituiscono altresì causa di cancellazione dall’elenco il rifiuto di collaborare con l’Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico.

Il raggiungimento del limite di età del settantesimo anno comporta l’inconferibilità dell’incarico e la cancellazione dall’elenco, così come la sopravvenienza di una delle cause di esclusione dalla selezione.

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia Romagna e trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, così come modificato ex D.Lvo nr. 101/2018, e del regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80 O.P. per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

L’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.L.gs n. 196 del 30/06/2003, così come modificato ex D.Lvo nr. 101/2018, e dal regolamento UE 2016/679.

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia

IL PROVVEDITORE
Silvio Di Gregorio

Bologna, 3/6/2026