STRUTTURE RESIDENZIALI ADULTI - Presentazione di manifestazioni di interesse all'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali di accoglienza e reinserimento persone detenute adulte - Dipartimento giustizia minorile e di comunità - 30 marzo 2026 - Scheda di sintesi



DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

 


Presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti gestori dal 30 marzo al 30 maggio 2026
 


Pubblicazione del 30 marzo 2026
 

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte.
 

PREMESSO CHE

  • l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, rubricato “Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti”, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone detenute adulte, articolato in sezioni regionali e tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
  • l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dispone che con decreto del Ministro della giustizia sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell’elenco;
  • il decreto del Ministro della giustizia n. 128 del 24 luglio 2025, all'articolo 3, rubricato “Formazione dell'elenco” dispone che le modalità per la presentazione delle manifestazioni d'interesse all'iscrizione nell'elenco sono definite con avviso del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia;
  • l'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte è subordinata al possesso dei requisiti, indicati al capo III del decreto del Ministro della giustizia n. 128 del 24 luglio 2025, attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445;
  • considerata l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di dare corso alle disposizioni contenute nella norma primaria e nel regolamento di attuazione sovra indicati;
     

SI INDICE

procedura pubblica finalizzata ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture

aventi carattere residenziale per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte in possesso dei requisiti per l'ammissione alle misure penali di comunità, e congiuntamente, prive di domicilio idoneo, in condizioni socioeconomiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, e non obbligate a lasciare il territorio dello Stato, in esecuzione di un provvedimento definitivo di espulsione emesso dall'Autorità giudiziaria o amministrativa.

Tra le persone detenute adulte per le quali gli enti gestori di strutture a carattere residenziale garantiscono l'idonea accoglienza e un percorso di reinserimento sociale, sono ricomprese quelle con problematiche derivanti da dipendenza o da disagio psichico che non richiedano il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

Nei limiti di cui allo stanziamento definito dall'articolo 8, comma 6, del suddetto decreto-legge, sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di reinserimento sociale dei residenti accolti nelle strutture per un periodo massimo di otto mesi, finalizzato all'inserimento lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio.

Definizioni

  1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
    1. “decreto-legge”: il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
    2. “Ministero”: il Ministero della giustizia;
    3. “Dipartimento”: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    4. “Direzione generale”: la Direzione generale per la giustizia di comunità del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    5. “elenco”: l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
    6.  “avviso”: l'avviso pubblico di cui al comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli enti gestori delle strutture residenziali;
    7. “strutture residenziali”: le strutture che garantiscono un’idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, la riqualificazione professionale, il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112;
    8. “enti gestori”: gli enti che gestiscono le strutture residenziali di cui alla lettera g);
    9. “residente”: la persona adulta in esecuzione di misura penale di comunità collocata nelle strutture di cui alla lettera g).

Oggetto

  1. L'Amministrazione intende acquisire le manifestazioni d'interesse di enti gestori di strutture di accoglienza aventi carattere residenziale, ubicate sul territorio nazionale, regolarmente autorizzate al funzionamento secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, e idonee ad accogliere persone detenute adulte ammesse con provvedimento della magistratura di sorveglianza all'esecuzione di una misura penale di comunità e prese in carico dagli Uffici di esecuzione penale esterna.

Articolo 1
Le strutture residenziali ed i requisiti per l'iscrizione

  1. Possono essere iscritti nell’elenco gli enti gestori che dispongano, in alternativa, di:
    1. strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi di cui all’Allegato A del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328” con riferimento alle strutture a carattere comunitario;
    2. strutture che svolgono attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117.
  2. Non possono essere iscritte nell’elenco le strutture residenziali a carattere comunitario che sono preposte al trattamento terapeutico-riabilitativo delle persone seguite dai servizi sanitari territoriali, per problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico e in esecuzione di misure penali di comunità.

Articolo 2
Tipologia dei servizi richiesti

  1. Le strutture residenziali, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui al presente Avviso pubblico, devono possedere, unitamente ai requisiti di cui all'art. 1, l'idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l’iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove è ubicata la
  2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti:
    1. idonea accoglienza residenziale;
    2. servizi di assistenza alla persona nonché di orientamento ed accompagnamento ai servizi territoriali;
    3. lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo e di riqualificazione professionale, consistenti nella presa in carico del residente per l'esecuzione della misura penale di comunità e diretti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento e fondati in via prioritaria su attività intensive di formazione e lavoro, con la possibilità di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di
  3. I condannati ammessi alla misura penale di comunità, all'atto dell'ingresso presso la struttura residenziale, dovranno formalmente impegnarsi al rispetto di obblighi comportamentali di carattere generale da tenere durante tutto il periodo di permanenza presso la Tale regolamentazione di comportamento è declinata nell’Allegato C del presente Avviso.

Articolo 3
Requisiti degli enti gestori

  1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco in qualità di enti gestori delle strutture residenziali:
    1. enti pubblici;
    2. enti locali;
    3. enti del servizio sanitario;
    4. enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), compresi gli enti già iscritti nell'anagrafe degli organismi non lucrativi di utilità sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale;
    5. soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) di concerto, intesa o in forma associata.
  2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui al comma 1, lettera d), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera e), devono possedere i seguenti requisiti:
    1. non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
    2. non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
    3. non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
    4. non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;
    5. non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
    6. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
    7. non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo
  3. Con riferimento al comma 2, lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Articolo 4
Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o 
accreditate dalle regioni e dagli enti locali

  1. Le strutture residenziali già autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in possesso dei requisiti necessari ad assicurare ai residenti servizi di assistenza alla persona e lo svolgimento di idonei programmi di reinserimento socio-lavorativo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto del Ministro della giustizia n. 128 del 24 luglio 2025, si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Articolo 5
Termini e modalità per la presentazione della domanda

  1. Le manifestazioni di interesse all’iscrizione nell'elenco devono essere presentate dagli enti gestori delle strutture residenziali dal 30 marzo al 30 maggio 2026. Successivamente, le domande pervenute entro il 30/06 di ogni anno saranno esaminate entro il 30/10 del medesimo anno, mentre le domande pervenute entro il 30/12 di ogni anno saranno esaminate entro il 30/04 dell’anno successivo.
  2. La manifestazione di interesse di cui al comma n. 1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, deve essere presentata per via telematica, utilizzando esclusivamente il modello denominato “Manifestazione di interesse per l'iscrizione nell’Elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone detenute adulte” (Allegato A), ed inviata, in formato PDF, all'indirizzo PEC del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (prot.dgmc@giustiziacert.it).
  3. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate con modalità diverse rispetto a quelle di cui al comma 2 del presente articolo.
  4. Il possesso delle caratteristiche e dei requisiti di qualità è attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In qualunque momento il Dipartimento può disporre l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
  5. La domanda di manifestazione di interesse per l'iscrizione nell’elenco dovrà riportare tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente Avviso, relativi, rispettivamente, alle strutture residenziali, alla tipologia dei servizi
    richiesti e ai requisiti degli enti gestori.
  6. L’assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti o delle dichiarazioni indicate comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione nell’elenco.
  7. Alla manifestazione di interesse per l'iscrizione nell’elenco, gli enti e gli organismi del terzo settore, compresi gli enti già iscritti nell'anagrafe degli organismi non lucrativi di utilità sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attività di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale dovranno, inoltre, allegare, in formato PDF, la seguente documentazione, in corso di validità:
    1. atto attestante le generalità del legale rappresentante dell'ente gestore e copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
    2. atto costitutivo dell'ente gestore;
    3. statuto;
    4. eventuale procura generale/speciale;
    5. atto di iscrizione all'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ove previsto;
    6. carta dei servizi
  8. Alla domanda di manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco, per ogni struttura residenziale per cui si richiede l'iscrizione, dovrà anche essere allegata, in formato PDF, la seguente documentazione in corso di validità:
    1. scheda informativa della struttura residenziale (utilizzando esclusivamente l'Allegato B);
    2. autorizzazione al funzionamento o accreditamento, riportanti attestazione di conformità all'originale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
    3. carta dei servizi della struttura residenziale (con organigramma del personale);
    4. regolamento interno;
    5. polizza assicurativa a tutela dei soggetti residenti presso le strutture residenziali a copertura degli infortuni subiti dagli stessi e dei danni subiti e procurati dagli stessi all’interno della struttura.
  9. Alla domanda di manifestazione di interesse dovrà, inoltre, essere allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato D, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente gestore.
  10. La mancanza anche di uno solo degli allegati sopra indicati comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione nell’elenco.
  11. La domanda di manifestazione di interesse per l’iscrizione nell'elenco, le relative dichiarazioni e la scheda informativa dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.
  12. L'iscrizione nella pertinente sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo, sentito il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è deliberata dalla Direzione generale per la giustizia di comunità.
  13. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del
  14. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza

Articolo 6
Obblighi degli iscritti

  1. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare senza indugio al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità:
    1. qualsiasi modifica relativa ai requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'iscrizione nell'elenco;
    2. il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III del decreto del Ministro della giustizia n. 128 del 24 luglio 2025.

Articolo 7
Cancellazione

  1. Gli enti gestori delle strutture residenziali, inseriti nell'apposito elenco di cui al presente Avviso, sono soggetti a cancellazione d'ufficio per le seguenti cause:
    1. la mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente 6 comma 1 lettera a);
    2. l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei requisiti previsti al capo III del decreto del Ministro della giustizia n. 128 del 24 luglio 2025;
    3. la volontaria divulgazione dei dati personali relativi ai residenti;
    4. l'inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quale Amministrazione vigilante, per il corretto svolgimento dei servizi di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia n. 128 del 24 luglio 2025.
  2. La cancellazione, per la sussistenza di fatti contestati ad un ente gestore e relativi alle cause indicate nel comma 1, è disposta con provvedimento motivato dalla Direzione generale per la giustizia di comunità, secondo il procedimento di cui all’art. 5, commi 2, 3, e 4 del decreto del Ministro della giustizia n. 128 del 24 luglio 2025.
  3. Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all’ente interessato.
  4. La cancellazione è disposta in ogni fase della procedura di contestazione, qualora l'ente gestore dichiari di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.
  5. Può essere disposta la sospensione dall'elenco durante la fase di accertamento delle cause di cancellazione, nonché in mancanza di comunicazione da parte dell'ente delle variazioni dei requisiti, oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’iscrizione. In tale caso, la sospensione permane sino a cessazione dell’inadempimento.

Articolo 8
Vigilanza

  1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte nell'elenco.
  2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con provvedimento del Capo del
  3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria ivi
  4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria:
    1. accertano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco tramite la consultazione delle banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e organismi pubblici;
    2. effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunità.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto dei principi e degli obblighi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e recepiti nel Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale al medesimo Regolamento Europeo.
  2. I dati personali presenti nelle dichiarazioni di manifestazione d'interesse verranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi informatici, in ossequio ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, completezza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione e indispensabilità in rapporto agli obblighi, ai compiti e alle finalità perseguite e per il solo tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità della procedura di formazione dell'elenco degli enti gestori delle strutture.
  3. Con l'inoltro della manifestazione d'interesse ciascun ente partecipante dichiara di essere informato sull’utilizzo dei propri dati personali, per le finalità determinate, esplicite e legittime indicate nell'oggetto del presente Avviso e con modalità atte a garantire un'adeguata sicurezza.
  4. I dati potranno essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, nell’ambito dell’Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione di adempimenti, diritti e obblighi, connessi all’esecuzione del presente Avviso e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 10
Obblighi di riservatezza

  1. Gli enti gestori, a seguito della sottoscrizione della convenzione, si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni messe a
  2. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente

Articolo 11
Pubblicità

  1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia all'indirizzo www.giustizia.it.

Roma, 30 marzo 2026

Il Capo Dipartimento
Antonio Sangermano