Esperti in pedagogia - 10 marzo 2026 - Provveditorato regionale - SARDEGNA - Scheda di sintesi
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale della Sardegna
TERMINE per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31 marzo 2026 ore 23.59
Pubblicazione dell'11 marzo 2026
IL PROVVEDITORE REGIONALE
Visto l’art. 80 (“Personale dell’Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e Pena”), comma 4, della Legge 26 luglio 1975 n. 354;
Visto l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Visto il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della Legge 23 giugno 2017, n. 103”;
Visto in particolare, l’art. 11, comma 1, lettera s), del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, che modifica il quarto comma dell’art. 80 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che l'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi anche di mediatori culturali ed interpreti;
Vista la Circolare 11 giugno 2013, n. 3654/6095, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regolamenta l’impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, ridefinendo l’Accordo individuale dell’attività di esperto negli istituti Penitenziari per adulti;
Vista la Circolare 24 settembre 2018, n. 3679/6129 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di ridefinizione dell’Accordo individuale dell’attività di esperto negli istituti penitenziari per adulti;
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditori regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell’ambito degli Istituti;
Visto quanto disposto dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” recepita dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria attraverso il Decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 del Direttore Generale del Personale “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali degli psicologi”;
Attesa la necessità di formare l’elenco dei professionisti esperti in pedagogia ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche,
INDICE IL SEGUENTE
Avviso pubblico
di selezione, per titoli e colloquio d’idoneità, di professionisti esperti in pedagogia, di cui all’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal D.Lvo 2 ottobre 2018, n. 123, da inserire nell’elenco previsto dall’art. 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Art. 1
Indizione selezione
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio d’idoneità, per l’istituzione dell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 relativo a professionisti esperti in pedagogia cui attingere, da parte del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna, per il conferimento di incarichi in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari appartenenti al Distretto della Corte d’Appello di Cagliari.
Art. 2
Validità dell’elenco
L’elenco degli idonei, formato in attuazione della citata normativa, avrà validità per un periodo pari ad anni quattro decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabili al massimo per il periodo di vigenza dell’elenco.
L’iscrizione non comporta di per sé alcun diritto a ricevere incarichi concreti, costituendone, però, il necessario presupposto ed il rifiuto di collaborare con l’Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico comporteranno la cancellazione dall’elenco stesso.
L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'affidamento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
L'Amministrazione penitenziaria può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista o qualora il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto penitenziario o dell'ufficio e al regolare andamento del servizio. In tal caso, come anche in caso di rinuncia, a qualsiasi titolo dell'incarico di collaborazione, si procederà automaticamente alla cancellazione del professionista dall'elenco.
Art. 3
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in pedagogia (vecchio ordinamento) o equiparate:
- Laurea specialistica 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
- Laurea Specialistica 87/S in Scienze pedagogiche
- Laurea Magistrale LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
- Laurea Magistrale LM-85 Scienze pedagogiche
- Laurea LM50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
- possesso di partita I.V.A o dichiarazione di impegno di apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
- non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- età superiore ad anni 25, ai sensi dell’articolo 132 del D.P.R. 230/2000;
- non aver compiuto il settantesimo anno di età ai sensi di quanto indicato dalla Circolare n. 3645/6095 del 12 giugno 2013;
- non avere rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia;
- non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni;
- non far parte di collegi giudicanti
- non essere giudice onorario di pace
- avere la cittadinanza italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso.
Art. 4
Titoli valutabili e relativi punteggi
La valutazione del profilo tecnico del candidato è ottenuta mediante attribuzione di punteggio assegnato ai titoli indicati nella domanda, secondo i criteri di seguito elencati:
- master di I livello, in materie attinenti al profilo professionale richiesto (pedagogia penitenziaria, giustizia riparativa, mediazione culturale, politiche di reinserimento sociale) rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) : punti 1 ;
- master di II livello in materie attinenti al profilo professionale richiesto rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) (pedagogia penitenziaria, giustizia riparativa, mediazione culturale, politiche di reinserimento sociale): punti 2 ;
- attività professionale presso l’amministrazione penitenziaria o i servizi per la giustizia minorile e di comunità connessa a percorsi rieducativi e di reinserimento sociale di detenuti o soggetti in esecuzione penale esterna o di persone con fragilità o disabilità psichica: punti 0.5 per ogni anno di esperienza
Tali titoli potranno essere presi a riferimento ai fini della realizzazione di iniziative trattamentali rivolte a categorie specifiche di persone detenute e/o di attività progettuali
Per quanto concerne l’effettiva valutabilità dei titoli si specifica che:
- per ciascuno dei titoli conseguiti presso Università, Scuole o Enti riconosciuti dal M.U.R. ai sensi della normativa vigente, l’aspirante deve indicare in domanda il Decreto Ministeriale di riconoscimento comprensivo di data. Si fa presente che nel caso di mancata indicazione di tali dati il titolo in questione non potrà essere preso in considerazione;
- i titoli accademici conseguiti presso le Università Telematiche saranno considerati validi a patto che le stesse siano riconosciute con Decreto Ministeriale, rispetto al quale dovrà essere indicata in domanda la data di riferimento dello stesso decreto;
- per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà produrre il riconoscimento degli stessi da parte dello Stato italiano, in caso contrario non saranno valutati;
Art. 5
Presentazione della domanda: termine e modalità
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata in tutte le sue parti, utilizzando l’allegato modello, sottoscritta e con allegato un valido documento di riconoscimento a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, inoltrandola mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prot.pr.cagliari@giustiziacert.it indicando quale oggetto “Selezione esperti in pedagogia ex art. 80 o.p. - Cognome e nome del candidato”, entro e non oltre le ore 23:59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del Ministero della Giustizia.
Nella domanda, soggetta a controlli a campione, ciascun candidato dovrà indicare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, la cittadinanza, il codice fiscale, il recapito telefonico, la residenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione ed il possesso dei titoli indicati agli artt. 3 e 6 del presente Avviso, compilando l’allegato schema di domanda in formato word.
La domanda dovrà essere corredata a pena di esclusione da un Curriculum Vitae et Studiorum in formato europass (https://europa.eu/europass/it), debitamente sottoscritto.
La mancata indicazione in domanda di titoli, ancorché indicati nel Curriculum, comporterà che gli stessi non saranno in alcun caso valutati.
Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’interessato.
L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda.
La dottoressa Federica Cappello in servizio presso questo Provveditorato è individuata quale responsabile del procedimento (email: federica.cappello@giustizia.it).
Art. 6
Casi di esclusione
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che:
- abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine previsto;
- non abbiano presentato la domanda nelle forme e con le modalità previste dall’art. 5;
- non siano in possesso dei requisiti e titoli richiesti;
- non abbiano indicato i dati personali necessari alla verifica dei requisiti di partecipazione;
- che, in precedenza già convenzionati quali esperti ex art. 80 O.P., siano stati dispensati d’ufficio per inosservanza degli impegni assunti, per inidoneità sopravvenuta o per comportamento ritenuto compromettente per la sicurezza degli Istituti Penitenziari.
L’iscrizione nell’elenco degli esperti ex art. 132 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230 non è consentita ai dipendenti del Ministero della Giustizia. L’iscrizione è, inoltre, preclusa per i motivi di inconferibilità da parte della Pubblica Amministrazione.
Dell’esclusione dalla selezione sarà data comunicazione all’interessato tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’istanza.
Nel caso di autocertificazioni rivelatesi non veritiere in sede di controllo successivo alla compilazione dell’Elenco, il professionista sarà depennato dall’Elenco stesso e si procederà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7
Colloquio d’idoneità
Ai fini dell’ammissione nell’elenco di cui all’art. 132 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il candidato dovrà sostenere un colloquio volto a verificare le attitudini, le conoscenze e le capacità professionali del candidato a svolgere l’incarico di esperto ex art. 80 O. P. dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso il Provveditorato volto a verificare l’idoneità del candidato stesso in riferimento all’incarico da svolgere, che avrà per oggetto:
- Ordinamento Penitenziario – L. 354/75 e successive modifiche;
- Regolamento di esecuzione – D.P.R. 230/2000 e successive modifiche;
- U. 309/90 disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, così come modificato con Legge n. 45/99 e ss.mm. con particolare riguardo alle misure alternative per i detenuti tossicodipendenti;
- riferimenti alle specifiche tecniche professionali per l’osservazione ed il trattamento dei detenuti e degli internati;
- Elementi di pedagogia penitenziaria;
- Elementi di giustizia riparativa e di comunità;
Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio massimo di punti 10
I colloqui si svolgeranno presso la sede del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cagliari sito in Viale Buoncammino 19 secondo le indicazioni che saranno rese note in occasione della pubblicazione del calendario dei colloqui.
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito www.giustizia.it, almeno 10 giorni prima dell’inizio degli stessi; detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si presenteranno, salvo giusto motivo, nel giorno e nell’ora convocati saranno considerati esclusi dalla selezione. Le ulteriori notizie saranno comunicate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda dall’aspirante. L’Amministrazione non avrà alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione del messaggio da parte dell’istante.
Art. 8
Commissione e procedure
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità sarà nominata dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna con apposito decreto e sarà composta dal Provveditore, che la presiede, da due dirigenti penitenziari e da un funzionario con funzioni di segretario. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
In sedi di colloqui la Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti delle materie di cui all’art. 80 comma 4 O.P.
Una volta costituita, la Commissione procederà:
- all’esame delle istanze presentate per la valutazione della loro ammissibilità ed alla comunicazione agli interessati delle eventuali richieste di integrazione o precisazione tramite soccorso istruttorio o dell’eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni (vizio di forma e/o di sostanza e/o incompatibilità) su cui si basa la decisione; tali informazioni saranno tempestivamente notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato interessato;
- alla valutazione dei titoli di ciascun candidato e alla attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della procedura di selezione, tramite pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all’iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui;
- alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità volto a verificare il livello delle competenze professionali specifiche più funzionali all’espletamento degli incarichi da svolgere;
- alla attribuzione del punteggio al candidato e formazione di una graduatoria;
- alla predisposizione e pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230, sul sito del Ministero della Giustizia. Il predetto elenco sarà formato, per i candidati risultati idonei, tenendo conto della graduatoria.
In sede di formazione del predetto elenco, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, sarà data la precedenza al candidato avente minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’iscrizione ad elenco non comporta alcun vincolo né giuridico né economico per l’Amministrazione.
L’eventuale incarico potrà avere una durata massima complessiva di anni quattro.
Art. 9
Tutela dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno raccolti presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il presente Avviso è pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia.
Al presente bando è allegato il modello di domanda e lo schema di accordo individuale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Cagliari ,10 marzo 2026
Il Provveditore
Domenico Arena