Concessione a titolo oneroso di alloggi collettivi di servizio - Casa circondariale - PRATO - 10 marzo 2026 - Scheda di sintesi


DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI PRATO

Pubblicazione dell'11 marzo 2026
 


TERMINE per la presentazione della domanda: 31 marzo 2026 ore 12.00
 

 

Oggetto: Bando di assegnazione per la concessione a titolo oneroso di alloggi collettivi di servizio di cui all’art. 12 c.3 del D.P.R. 314/2006.

Assegnazione di n. 50 alloggi Caserma Agenti per l’anno 2026.
 

LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PRATO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Novembre 2006 n. 314 per la disciplina dell’assegnazione della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria (G.U. n°37 del 14/02/2007);

Visti i Decreti, le Circolari e le Disposizioni dei Superiori Uffici concernenti l’assegnazione degli alloggi collettivi di servizio ai sensi dell’art. 12 c.3 del D.P.R. n°314/06.

 Visto il P.D.G. 1569 dell’11 marzo 2014;

 Viste le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R 314/06 trasmesse con nota n. GDAP 0076157 DEL 03/03/2017.

PUBBLICA

Il presente bando per l’assegnazione a titolo oneroso con oneri accessori di n. 50 alloggi temporanei di cui all’art. 12 comma 3, presso la Caserna della seguente tipologia:

  1. 23 stanze fino a tre persone
  2. 27 stanze fino a quattro persone

Articolo 1
Requisiti per la partecipazione alla selezione

  1. Il bando è rivolto a tutto il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (Dirigenti, Personale del Comparto Funzioni Centrali e Personale di Polizia Penitenziaria) in servizio presso questo Istituto.
  2. Conditio sine qua non per la presentazione dell’istanza è che il richiedente o altra persona stabilmente convivente con lui non siano titolari di un diritto di piena proprietà di un alloggio, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche, ubicato entro 30 km da questa sede di servizio.
  3. Gli alloggi non assegnati potranno essere posti a bando allargato a tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio presso una struttura dello stesso Comune ove insistano tali alloggi, utilizzando i criteri sopra indicati. Verrà, comunque, data priorità nell’assegnazione al personale in servizio presso questo Istituto.
  4. La durata dell’assegnazione temporanea di un alloggio collettivo di servizio non può essere superiore ad un anno. Alla scadenza della concessione, il titolare potrà partecipare a nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi collettivi di servizio art.12 comma 3 del D.P.R. 314/2006, per un massimo di 4 volte, salva l'ipotesi in cui, a seguito di bando, risultino alloggi disponibili. In tal caso, la concessione potrà essere rinnovata di volta in volta.

Articolo 2
Criteri di Assegnazione delle Unità Immobiliari Disponibili

  1. Gli alloggi collettivi di servizio messi a bando saranno assegnati temporaneamente su richiesta, secondo i criteri di priorità:
    1. Al Direttore dell’Istituto, per l’indisponibilità di alloggi demaniali di servizio a titolo gratuito;
    2. Al Comandante di Reparto, per l’indisponibilità di alloggi demaniali di servizio a titolo gratuito;
    3. Al Responsabile del Nucleo “Traduzioni e Piantonamenti”;
    4. Al restante personale.
  2. I criteri per l’assegnazione sono i seguenti:
    1. Distanza chilometrica dalla sede di servizio alla propria residenza
      1. 10 punti per i residenti da un minimo di 30 km e fino a 50 km, nonché per le persone che siano residenti presso questo Istituto e che non siano titolari di un diritto di piena proprietà di un alloggio, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure che lo siano per un alloggio ubicato tra i 30 km ed i 50 km da questa sede di servizio;
      2. 15 punti oltre i 50 km e fino a 100 km e per le persone che siano residenti presso questo Istituto e che non siano titolari di un diritto di piena proprietà di un alloggio, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure che lo siano per un alloggio ubicato tra i 50 km ed i 100 km da questa sede di servizio;
      3. 20 punti oltre i 100 km e per le persone che siano residenti presso questo Istituto e che non siano titolari di un diritto di piena proprietà di un alloggio, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure che lo siano per un alloggio ubicato oltre i 100 km da questa sede di servizio.
    2. Anzianità Complessiva di Servizio
      Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,25;
    3. Anzianità di sede
      Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0,25;
    4. Personale di recente trasferimento o assegnazione presso l’Istituto
      Personale trasferitosi a vario titolo presso questo Istituto da meno di anni 3: punti 15.
  3. L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale, permessi sindacali e permessi ai sensi della L. 104/92.
  4. Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero di posti letto disponibili, l’Amministrazione Penitenziaria darà priorità ai dipendenti in possesso di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di separazione/divorzio, dal quale si evince che l’unico immobile di proprietà o di fruizione a vario titolo del medesimo non sia né nella disponibilità, né nel godimento effettivo ed esclusivo del richiedente.

Articolo 3
Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione

  1. Ai fini della partecipazione al presente bando, gli aspiranti assegnatari dovranno presentare apposita domanda redatta secondo il modello allegato al presente atto (allegato 1), compilato in ogni sua parte e corredata della copia dell’eventuale provvedimento dell’autorità giudiziaria di separazione/divorzio, dal quale si evince che l’unico immobile di proprietà o di fruizione a vario titolo del medesimo non sia né nella disponibilità, né nel godimento effettivo ed esclusivo del richiedente.
  2. In relazione alle dichiarazioni contenute nella domanda, l’Amministrazione si riserva la prevista facoltà di controllo con i mezzi più appropriati, non senza rammentare che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000.
  3. La domanda di presentazione con la eventuale documentazione a corredo, dovrà essere presentata all’Ufficio Segreteria di questa Direzione, o inviata per posta raccomandata o posta elettronica certificata, entro e non oltre la data del 31/03/2026 alle ore 12.00. La data di presentazione sarà convalidata dalla Direzione mediante assunzione al protocollo dell’Ufficio Segreteria. Per le domande inviate tramite raccomandata, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della data di spedizione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato.
  4. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione per la formulazione della graduatoria.

Articolo 4
Cause di esclusione

  1. Pena l’esclusione dall’assegnazione il partecipante deve dichiarare che egli stesso o altra persona stabilmente convivente con lui non siano titolari di un diritto di piena proprietà di un alloggio, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte degli Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni Pubbliche, ubicata entro 30 km dalla sede di servizio.
  2. Sono esclusi dall’assegnazione di qualsiasi tipologia di alloggi di servizio i dipendenti che non svolgono servizio effettivo per questa Direzione, ovvero:
    1. coloro che sono posti in aspettativa o distacco a vario titolo, fatta eccezione per i casi documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi;
    2. coloro che sono in posizione di comando presso altre amministrazioni o cessati dal servizio per vari motivi;
    3. sono esclusi altresì coloro che sono assegnatari di altri alloggi di servizio dell’Amministrazione Penitenziaria in altre sedi;
    4. coloro i quali fossero responsabili di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti.

Articolo 5
Formazione della Graduatoria

  1. La Direzione, nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza, procederà all’esame delle domande raccolte e alla formazione della graduatoria degli aventi diritto all’alloggio, assegnando ad ogni partecipante un punteggio finale totale, calcolato sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sopra indicati.
  2. La graduatoria sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione nella bacheca della Direzione di questo Istituto, dove resterà affissa per 15 giorni consecutivi, durante i quali personale interessato potrà fare eventuale ricorso alla Direzione. Decorso tale termine, nei 7 successivi, la Direzione procederà alla redazione della graduatoria definitiva.
  3. Sulla base della graduatoria la Direzione dell’Istituto procederà all’assegnazione dei posti letto mediante redazione del verbale di consegna dell’alloggio collettivo che dovranno essere sottoscritti dai concessionari per l’accettazione.
  4. Sarà consentita la possibilità di scelta della tipologia di stanza sulla base degli alloggi disponibili, seguendo l’ordine della graduatoria.

Articolo 6
Disposizioni Generali

  1. Pagamento oneri accessori

La quota forfettaria mensile e giornaliera, comprensiva degli oneri accessori riferibili al consumo medio stimato di acqua, energia elettrica, gas, tariffa rifiuti, previsto per l’utilizzo dell’alloggio è la seguente:

  1. Stanza fino a un massimo di 3 persone, mq 20,15 – euro 51,88
  2. Stanza fino a un massimo di 4 persone, mq 38 – euro 82,90

L’importo degli oneri accessori dovuti per l’occupazione degli alloggi è stato determinato in osservanza del P.D.G. n. 1569 del 11 Marzo 2014 (linee guida applicative par. II lett. a) e sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente.

L’assegnatario, avvalendosi della delegazione legale di pagamento, autorizza la propria Amministrazione e, con essa, l’Ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a trattenere dalle competenze mensili spettanti l’importo corrispondente alla quota forfettaria fino alla data del rilascio dell’alloggio.

  1. Altri oneri a carico dell’assegnatario

Sono a carico dell’assegnatario, oltre alla quota forfettaria indicata nel punto a), gli oneri di seguito elencati:

  1. le spese per le piccole manutenzioni di cui all’art. 1609 del codice civile;
  2. le spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell’alloggio.
     
  1. Cause di decadenza e revoca della concessione

Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessionario possa avanzare pretese di indennizzo, nelle seguenti ipotesi di decadenza, con conseguente revoca della concessione:

  1. impiego dell’alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione;
  2. concessione dell’alloggio in uso a terzi;
  3. cambio delle chiavi delle porte;
  4. sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l’assegnazione in concessione; sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, collocamento a riposo o comunque cessazione dal servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, trasferimento ad altra sede di servizio, aspettativa o distacco presso altra sede a vario titolo, fatta eccezione per i casi documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all’art.7 del D.P.R. n.314/2006;
  5. l’assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, restando tuttavia impregiudicate le eventuali conseguenze di natura amministrativa, penale e civile;
  6. il mancato rispetto delle disposizioni emanate dall’Amministrazione Penitenziaria (centrale e periferica) in merito agli alloggi collettivi di servizio;
  7. l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con atto motivato e con preavviso di almeno 60 giorni, la revoca della concessione degli alloggi per ragioni di interesse pubblico.

In caso di decadenza della concessione e di revoca della stessa, si applicano, ai fini del rilascio dell’immobile, le disposizioni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 314/2006.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.314 del 15 Novembre 2006, alle note Dipartimentali e Provveditoriali e agli ordini di servizio di questa Direzione in materia.

Articolo 7
Durata della concessione e norme di rinvio

La durata della concessione è pari ad un anno.

Il concessionario alla data di scadenza o di revoca della concessione è tenuto a lasciare l’alloggio libero da cose e persone. Nel caso in cui non ottemperi, salvo per gravi e documentati motivi sottoposti all’esame del Funzionario Delegato, sarà soggetto all’apertura di un procedimento disciplinare ed alla contestuale esecuzione forzata dello sgombero, secondo le modalità stabilite dall’art. 9 del D.P.R. 314/2006.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 15 novembre 2006, al P.D.G. 1569 dell’11 marzo 2014, nonché alle direttive esplicative alloggi demaniali di servizio di cui alla nota GDAP 0076157 del 03/03/2017.

Prato, 10.03.2026

Documenti Allegati:

Allegato 1 – Modello di Domanda

Il Direttore reggente
Luca Cicerelli