Concessione a titolo oneroso di alloggio di servizio - Casa circondariale - VITERBO - 9 marzo 2026 - Scheda di sintesi
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO
Pubblicazione del 10 marzo 2026
TERMINE per la presentazione della domanda: 8 aprile 2026 ore 12.00
BANDO DI CONCORSO N. 1/2026 del 09/03/2026
ALLOGGI DEMANIALI PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO
AI SENSI ART.6 DPR 314/06
Assegnazione a titolo oneroso di n. 1 alloggio presso la palazzina esterna dell’Istituto Penitenziario di Viterbo identificato come alloggio n.6, piano 3, lato destro
LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n.314 Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (G.U. n.37 del 14 febbraio 2007);
- Viste le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/06 trasmesse con nota n. GDAP 0076157 del 03/03/2017 e i nuovi criteri e modalità di assegnazione indicati nella nota DAP 181052 del 26/04/2024
PUBBLICA
Il presente bando per l’assegnazione a titolo oneroso di n.1 alloggio presso la palazzina esterna dell’Istituto Penitenziario di Viterbo individuato come alloggio n.6, piano 3, lato destro avente superficie di mq 143,68 e garage come pertinenza.
Il canone mensile è stabilito attualmente in €267,91 (salvo prossimo adeguamento legale) e sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente.
Il bando è rivolto a tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio presso questo Istituto e al personale degli eventuali altri uffici o servizi dell’Amministrazione penitenziaria situati entro 50 Km da questa sede.
L’unità immobiliare del presente bando sarà assegnata sulla base dei criteri di attribuzione di seguito indicati.
Punto A. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI DISPONIBILI:
- ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO
Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0.25
L’anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali.
- ANZIANITA’ DI SEDE
Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,25:
L'anzianità di sede è attribuita esclusivamente al personale che presta servizio ed è amministrato, alla scadenza del bando, dall’Istituto che gestisce l’immobile posto a bando; è calcolata dalla data di immissione in servizio nella sede di assegnazione e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita e congedo straordinario. Nell’ipotesi di dipendente perdente sede per chiusura dell’Istituto ove prestava servizio, questi ha diritto al riconoscimento dell’anzianità di sede conseguita presso l’Istituto dismesso.
- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (ESCLUSO IL RICHIEDENTE)
Per ogni componente convivente punti 0.50 incrementati di ulteriori punti 1,00 se trattasi di conviventi a carico
Il concorrente legalmente separato con affidamento condiviso dei figli che hanno residenza presso l’altro genitore ha diritto al punteggio come se i figli fossero conviventi (punti 0,50) e a carico (punti 1,00) nel caso sia specificato nella sentenza.
Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio, costituita dai coniugi o conviventi more uxorio e dai figli legittimi o naturali riconosciuti, dai figli adottivi, anche se di un solo coniuge o convivente, nonché dai soggetti di cui all’art.1 comma 2 della legge 20 maggio 2016 n.76. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado; gli affini fino al secondo grado, a condizione che la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando. Alla medesima condizione possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.
- PRESENZA, TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, DI PERSONE DISABILI
Per ogni disabile, portatore di handicap accertato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992. n.104, presente nel nucleo familiare prima della data di pubblicazione del bando, è attribuito il seguente ulteriore punteggio:
- persona con handicap (art.3, comma 1, Legge n.104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,00
- persona con handicap superiore ai 2/3 (art.21 Legge n.104/1992) : (compreso richiedente, coniuge/convivente): punti 1,50
- persona con handicap con annotazione di gravità (art.3, comma 3, Legge n.104/1992), (compreso richiedente, coniuge/convivente) : punti 3,00
- PUNTEGGIO SITUAZIONE REDDITUALE ISEE
- da 0 a 14000 euro punteggio 3;
- da 14001 a 20000 euro punteggio 2;
- da 20001 a 23000 euro punteggio 1,50;
- da 23001 a 26000 curo punteggio 1;
- da 26001 a 29000 curo punteggio 0,50;
- oltre i 29001 punteggio 0.
- PARITA’ DI PUNTEGGIO
- a parità di punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità di sede;
- a parità di anzianità di sede prevarrà il maggior punteggio conseguito con riferimento al punto 3 (composizione del nucleo familiare);
- a parità di punteggio di cui al punto 3, prevarrà il maggior punteggio di cui al punto 4 (presenza tra i componenti del nucleo familiare di persone disabili);
- a parità di punteggio di cui al punto 4 prevarrà la situazione economica documentata tramite I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di cui al punto 5.
Punto B. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione dell’unità immobiliare in oggetto, con l’utilizzo esclusivo dello schema allegato, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla segreteria di questa Direzione entro il termine perentorio di 30 (tenta) giorni, decorrente dalla data di affissione dello stesso in bacheca e coincidente con la data identificativa del presente bando. Pertanto la scadenza del termine di presentazione della domanda è fissato improrogabilmente per il giorno 08/04/2026 alle ore 12,00 al fine di permettere l’assunzione a protocollo.
Farà fede al fine dell’accettazione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato, il timbro posto dalla Direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare all’assegnazione coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato o in forma diversa da quella richiesta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente.
Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di affissione del presente bando nella bacheca della Direzione, si provvederà ad inoltrare le istanze raccolte alla Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili da concedere a titolo oneroso istituita presso il Provveditorato Regionale di competenza.
Al fine di consentire alla apposita Commissione istituita presso il Provveditorato Regionale la valutazione delle istanze presentate e l’attribuzione del relativo punteggio, unitamente alla domanda di partecipazione, devono prodursi i seguenti documenti:
- Attestazioni circa il possesso dei titoli di cui ai punti 1, 2, 3, 5 (del PUNTO A) che dovranno essere prodotte dagli interessati, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 74 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificati ex art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esibendo le relative autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), ivi compresa la "qualità di vivenza a carico", che dovrà essere autocertificata dal soggetto convivente per il quale si richiede l'applicazione del punteggio ulteriore di punti 1,00. Nell' ipotesi in cui tale soggetto sia minore di anni 18, la suddetta autocertificazione dovrà essere resa dall' esercente la patria potestà o tutela.
- Certificazioni sanitarie attestanti l’eventuale stato di handicap di componenti il nucleo familiare mediante allegazione, in originale o copia conforme, del verbale di accertamento di handicap rilasciato dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992.
- Autocertificazione (corredata da copia di documento di identità) dalla quale risulti l’assenza di cause di esclusione dal procedimento di assegnazione degli alloggi demaniali previste dal punto 3 del bando.
- Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, circa la presenza o meno di cause di esclusione, previste dalla lettera C del presente bando.
Punto C. CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 314/2006, è escluso dall’assegnazione dell’alloggio di servizio il personale che pur vantando titolo dispone di abitazione in proprietà o in usufrutto, o è assegnatario di alloggio in cooperativa o concesso da istituto autonomo case popolari o da altro Ente Pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l’immobile sia ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 km dal confine comunale. E’ altresì escluso il personale il cui coniuge non legalmente separato, o figlio vivente a carico, si trovi nelle medesime condizioni. Tale causa di esclusione si estende a tutti i componenti iscritti allo stato di famiglia valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera A punto 3 del presente bando. Non si applica l’art.7 del D.P.R. 314/2006 nell’ipotesi in cui il dipendente, ancorché proprietario di un immobile, non possa utilizzarlo in quanto assegnato temporaneamente al coniuge a seguito di separazione legale. In tal caso produrrà, insieme all’istanza e agli altri documenti, copia del provvedimento di assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge da parte dell’Autorità Giudiziaria.
La titolarità della concessione in uso di un alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria non preclude la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di altre unità abitative messe a bando, tranne nell’ipotesi in cui il medesimo risulti non in regola con il pagamento del canone e delle utenze degli ultimi due mesi, come previsto ex art.9 del D.P.R. citato- La possibilità di partecipare al bando è subordinata all’impegno a rilasciare con immediatezza l'alloggio già in concessione in caso di assegnazione del nuovo alloggio a concorso; il predetto sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti, tranne nell’ipotesi in cui partecipi per l’assegnazione di un alloggio di dimensioni più grandi rispetto a quello assegnatogli a suo tempo, stante le mutate e documentate esigenze del suo nucleo familiare, che risulti aumentato dopo la precedente assegnazione. Alla scadenza della concessione il personale che ha usufruito di un alloggio di servizio di cui all’art.6 del DPR 314, potrà partecipare al nuovo bando, ma sarà collocato in posizione di riserva rispetto ai nuovi partecipanti.
Punto D. DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.314/2006, la concessione a domanda di alloggio di servizio a titolo oneroso ha una durata di anni 4 a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'alloggio risultante dal verbale di consegna dell'alloggio.
Alla scadenza la concessione può essere rinnovata per ulteriori anni 4 in costanza dei requisiti posseduti all’atto dell'assegnazione e/o di aggravamento delle condizioni del nucleo familiare; allo scopo l'assegnatario è tenuto ad avanzare richiesta di rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del termine della concessione, autocertificando la permanenza dei titoli che hanno dato luogo alla concessione od il possesso di titoli ulteriori.
Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'alloggio nella disponibilità dell'amministrazione, dandone avviso 60 giorni prima.
Oltre che in conseguenza della scadenza del termine di durata, il rapporto di concessione cessa nei seguenti casi:
- Impiego dell'alloggio per finalità non conformi alla sua specifica funzione, quale, a titolo esemplificativo, il mutamento della destinazione dell'alloggio o il suo utilizzo in violazione di quanto stabilito nella concessione;
- Concessione dell'alloggio in uso a terzi;
- Sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione. Sono da intendersi assorbite nella fattispecie in esame le ipotesi di decesso del concessionario, il collocamento a riposo o comunque la cessazione dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il trasferimento ad altra sede di servizio o il comando presso altre Amministrazioni, nonché la sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 31 4/ 2006, la sospensione dal servizio da almeno 6 mesi o il distacco a vario titolo per un periodo superiore a mesi 6;
- Mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini.
Fatti salvi gli ulteriori effetti di natura penale, civile ed amministrativa conseguenti al rilascio di false dichiarazioni e/o produzione di falsi documentali, costituisce altresì causa di decadenza dalla concessione e dalla posizione acquisita in graduatoria, l'accertato conseguimento delle stesse sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione; i Provveditorati regionali provvedono pertanto ad attivare i controlli di cui all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti dei concessionari, avendo cura di comunicare alla Direzione Generale del personale e delle risorse, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.314/ 2006, l' eventuale sussistenza di cause di decadenza dalla concessione.
In presenza dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca previsti dall'art.21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, la concessione può inoltre essere revocata, assicurando al destinatario del provvedimento soggetto a riesame l'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n.241/1990.
In caso di decadenza dalla concessione o di revoca della stessa si applicano, ai fini del rilascio dell'immobile, le disposizioni di cui all'art.9 del D.P.R. n.314/ 2006. Per tutto il periodo di occupazione dell'alloggio oltre il termine della concessione e fino alla data dell'effettivo rilascio, l'occupante è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione corrispondente al canone calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia dell’Entrate, ed agli oneri accessori.
Punto E. TERMINI E RICORSI
Si ritiene opportuno precisare che una volta stilata la graduatoria da parte della Commissione, la medesima viene comunicata alla Direzione che provvede alla pubblicazione con le stesse modalità previste per il Bando, indicando in 10 giorni naturali e consecutivi il tempo limite per la presentazione di eventuali ricorsi. Gli eventuali ricorsi presentati alla Direzione che ha emesso il Bando, vengono da quest’ultima inviati al Provveditorato Regionale, in modo tale che l’apposita Commissione proceda entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi alla valutazione dei medesimi e alla redazione della graduatoria definitiva.
Sulla base della graduatoria definitiva formata dalla Commissione, il Provveditore adotta il provvedimento finale da notificare alla Direzione.
Una volta notificato tale Provvedimento, la Direzione di questo Istituto procederà, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del predetto, alla notifica agli interessati. I vincitori del Bando dovranno procedere all’accettazione entro 5 giorni dalla notifica, in caso contrario la Direzione procederà allo scorrimento della graduatoria.
La Direzione procede, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’accettazione, alla immissione dei vincitori del bando nel possesso dell'alloggio mediante redazione del verbale di consegna ed assicura gli adempimenti connessi agli obblighi di comunicazione agli uffici territoriali dell'Agenzia del demanio previsti all'art.11 del D.P.R. n. 314/2006.
Nell’ipotesi in cui i vincitori del Bando non si presentino nel giorno e nell’ora indicata dalla Direzione per la consegna dell’alloggio, la Direzione procederà immediatamente allo scorrimento della graduatoria, salvo che l’assenza sia dovuta a documentate cause di forza maggiore; in tal caso l’accettazione dei vincitori del bando potrà avvenire, entro la data sopra indicata, a mezzo di posta elettronica certificata o istituzionale.
In caso di eventuale ricorso giudiziario viene sospesa la procedura di assegnazione solo nell’ipotesi di sospensione disposta dall’Autorità Giudiziaria. Comunque l’assegnazione sarà disposta con riserva al vincitore in attesa dell’esito dell’eventuale ricorso.
La graduatoria definitiva del Bando ha validità di 1 anno e si riferisce esclusivamente agli alloggi posti a concorso dopodiché andrà espletato un nuovo bando.
Punto F. TRASMISSIONE DEL BANDO AD ALTRE SEDI
Il bando è inoltre trasmesso agli eventuali altri uffici o servizi dell'Amministrazione Penitenziaria entro i 50 km dalla sede ove è ubicato l’immobile posto a bando, per consentire al personale interessato ivi in servizio la partecipazione alle procedure e, per i provvedimenti di competenza, al Provveditorato Regionale.
Viterbo, 9/3/2026
Il Direttore
Dr.ssa Daniela Minelli