Assegnazione alloggi collettivi - Casa circondariale - BUSTO ARSIZIO - 18 dicembre 2025 - Scheda di sintesi


DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Direzione della Casa circondariale di Busto Arsizio

Pubblicazione del 23 dicembre 2025
 


TERMINE per la presentazione della domanda: 15 gennaio 2026 
 

 

Bando nr. 1 del 18/12/2025

Oggetto: Assegnazione di alloggi collettivi di cui all'art. 12 comma 3

  • Visto il D.P.R. 15 novembre 2006 n. 314
  • Visto il P.D.G. 5 aprile 2013
  • Vista la nota GDAP n. 0177009 del 17.5.2013
  • Viste le disposizioni impartite dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
  • Viste le direttive esplicative trasmesse con nota ministeriale n 0076157 del 03/03/2017

PUBBLICA

il presente bando per l'assegnazione degli alloggi art 12 comma 3 del DPR 314/06, per il periodo 01/02/2026 AL 31/01/2027.

Punto nr. 1 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COLLETTIVI

Gli alloggi collettivi di cui all'articolo 1 del presente bando saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:

  1. ANZIANITÀ* COMPLESSIVA DI SERVIZIO:

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,25

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell’amm.ne penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali

  1. ANZIANITÀ' DI SEDE:

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,25

L'anzianità di servizio è calcolata dalla data di immissione nei ruoli dell'amm.ne penitenziaria e comprende i periodi trascorsi in aspettativa retribuita, congedo straordinario, distacco sindacale e permessi sindacali, applicazione temporanea presso altra sede di servizio disposta d'ufficio per esigenze dell'amministrazione o ai sensi e per gli effetti della legge n. 104/1992.

  1. DISTANZA CHILOMETRICA DALLA SEDE DI SERVIZIO ALLA PROPRIA RESIDENZA:
    1. 10 punti da un minimo di 30 km a 50 km;
    2. 15 punti oltre i 50 km fino a 100 km;
    3. 20 punti oltre 100 km

A parità di punteggio prevarrà la maggiore anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio prestato,

Priorità assoluta verrà data ai dipendenti che per motivi correlati a sentenze di separazione o divorzio, manifestino la necessità di un alloggio

Conditio sine qua non per la presentazione delle istanze è che il richiedente o altra persona stabilmente convivente con lui non siano titolari di un diritto di piena proprietà, ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche, fermo restando che le predette unità immobiliari non siano ubicate in comuni limitrofi, distanti almeno 30 km dalla sede di servizio.

La durata dell'assegnazione temporanea di un alloggio collettivo di servizio non può essere superiore ad un anno. Alla scadenza della concessione, il titolare può partecipare a nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi collettivi di servizio art. 12 comma 3.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione, in qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto di concessione

Punto nr. 2 - TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione degli alloggi collettivi di cui al punto 1, redatta in carta semplice, con l'utilizzo esclusivo dello schema allegato, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione in originale o copia autenticata - utile ai firn dell'attribuzione del punteggio, alla segreteria di questa Direzione entro il 15 gennaio p.v. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza di esso verrà protratta al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il timbro e la data dell'ufficio accettante farà fede al fine dell'accertamento della data di presentazione della domanda e dei documenti allegati nel termine sopra indicato.

Non sono ammessi a partecipare all'assegnazione coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al dipendente, o in forma diversa da quella richiesta.

Punto nr. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE

 A norma dell'articolo 7 del D.P.R. 314/2006, pena l'esclusione dall'assegnazione, il partecipante deve dichiarare di non disporre, egli stesso, il coniuge o il figlio a carico, di abitazioni in proprietà, in usufrutto, in assegnazione hi cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro Ente Pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio e sia distante non oltre 30 Km dal confine comunale. Non saranno dichiarati assegnatari, ancorché utilmente collocati in graduatoria, coloro i quali abbiano reso dichiarazioni non veritiere o prodotto una falsa documentazione. Si rammenta che qualora dovesse risultare che l'assegnazione o l'inserimento in graduatoria dell'aspirante assegnatario è stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione si procederà, nei confronti dell'assegnatario, alla revoca dell'assegnazione fatte salve le eventuali conseguenze di natura civile, penale ed amministrativa.

Sono esclusi dall'assegnazione di qualsiasi tipologia di alloggi di servizio i dipendenti che non svolgono un servizio effettivo presso questa casa circondariale, ovvero:

  • Coloro che sono posti in aspettativa o in distacco a vario titolo, fatta eccezione per i casi di documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari e conviventi;
  • Coloro che sono posti in posizione di comando presso altre amministrazioni o cessati dal servizio per vari motivi;

Coloro che sono assegnatari di altri alloggi di servizio dell'amministrazione penitenziaria in altre sedi.

Punto nr.4 - ULTERIORI REGOLE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

A norma dell'articolo 9 comma 2 del D.P.R. 314/2006, gli alloggi assegnati in concessione onerosa ex articolo 6, D.P.R. 314/2006 devono essere liberati dall'occupante entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile. Si rammenta che nell'ipotesi in cui l'alloggio assegnato sia impiegato per fini non conformi alla sua specifica funzione, sia concesso in uso a terzi, ovvero si accerti la mancanza delle condizioni per richiederne l'assegnazione in concessione o si verifichi il mancato pagamento dei canoni ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti, l'occupante decade dalla concessione.

In caso di trasferimento ad altra sede o di cessazione dal servizio, l'assegnatario è tenuto a lasciare libero l'alloggio in godimento entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Punto nr. 5 - ASSEGNAZIONE

Al 20/01/2026 verrà redatta graduatoria di assegnazione degli alloggi che sarà notificata ad ogni singolo dipendente e verrà sottoscritto il relativo verbale di concessione a titolo oneroso a far data dall’01/02/2026 con relativo aggiornamento ISTAT.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 15 novembre 2006.

Busto Arsizio, 18/12/2025

Il Direttore
Dr.ssa Elisabetta Palù