Concessione a titolo oneroso di alloggi collettivi di servizio ad uso temporaneo - Casa di reclusione - PADOVA - 11 dicembre 2025 - Scheda di sintesi
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA
TERMINE per la presentazione della domanda: 31 gennaio 2026
Pubblicazione dell'11 dicembre 2025
BANDO DI CONCORSO N. 1 DEL 11 dicembre 2025
OGGETTO: concessione a titolo oneroso degli alloggi collettivi di servizio ad uso temporaneo (ART. 12 C. 3 DEL D.P.R. 314/2006)
IL DIRETTORE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006 n. 314, Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2007);
Visto il P.D.G. 1569 dell’11 marzo 2014;
Viste le Direttive Esplicative Gestione Alloggi Demaniali di Servizio di cui al D.P.R. 314/06 trasmesse con nota n. GDAP 0076157 del 03 marzo 2017.
PUBBLICA
il presente bando per l’assegnazione degli alloggi di cui in oggetto, per il periodo dal 01 marzo 2026 al 01 marzo 2027, composti da:
- 33 stanze singole con bagno – superficie di mq 15 - Importo oneri accessori euro 42,82 senza servizio di pulizie
- 6 stanze doppie con bagno - superficie di mq. 33 – Importo oneri accessori euro 73.58 senza servizio di pulizie
- 22 stanze triple con bagno - superficie di mq. 37 – Importo oneri accessori euro 79,97 senza servizio di pulizie
Le camere multiple saranno assegnate prioritariamente ad uso multiplo. In caso di assegnazione di posto letto in camera multipla, l’amministrazione si riserva la facoltà di assegnare gli ulteriori posti liberi ad altro personale che ne abbia diritto.
L’importo degli oneri accessori è calcolato in base ai metri quadri dell’alloggio. La somma dovuta sarà ripartita in base al numero degli occupanti (ad esempio, se gli occupanti saranno tre l’importo verrà ripartito per tre mentre, se l’occupante sarà una sola persona, l’importo dovrà essere corrisposto interamente da quest’ultima).
Il bando è rivolto a tutto il personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio. Gli alloggi non utilizzati potranno essere messi a bando allargato a tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio presso una struttura penitenziaria dello stesso comune ove insistano tali alloggi, fermo restando i criteri indicati al punto 1).
Comunque nell’assegnazione verrà data priorità al personale in servizio presso questo Istituto.
Conditio sine qua non per la presentazione dell’istanza è che il richiedente, o altra persona stabilmente convivente, non siano titolari di un diritto di piena proprietà ovvero assegnatari in cooperativa o concessionari di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, fermo restando che le predette unità immobiliari non siano ubicate in comuni limitrofi distanti almeno 30 chilometri dalla sede di servizio.
- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI DISPONIBILI
L’Amministrazione applicherà i seguenti criteri di attribuzione:
- MAGGIORE DISTANZA CHILOMETRICA DALLA SEDE DI SERVIZIO ALLA PROPRIA RESIDENZA:
- da un minimo di 30 chilometri e fino a 50 chilometri: punti 10
- oltre i 50 chilometri e fino a 100 chilometri: punti 15
- oltre i 100 chilometri: punti 20
- ANZIANITA’ COMPLESSIVA DI SERVIZIO:
- Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0.25
- Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0.25
- ANZIANITA’ DI SEDE:
- Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 0.25
Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero degli alloggi collettivi di servizio disponibili, verrà data priorità al dipendente in possesso di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di separazione o di divorzio, dal quale si evinca che l’unico immobile di proprietà ovvero fruibile a vario titolo non sia né nella disponibilità né nel godimento effettivo ed esclusivo del richiedente.
La durata dell’assegnazione temporanea di un alloggio collettivo di servizio non può essere superiore ad un anno. Alla scadenza della concessione, il titolare può partecipare nuovamente al bando per l’assegnazione degli alloggi collettivi di servizio ex art. 12 comma 3 del D.P.R. 314/2006 per un massimo di quattro volte.
Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione in qualsiasi momento precedente la scadenza della concessione.
- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione dell’unità alloggiativa in oggetto, redatta in carta semplice e con l’utilizzo esclusivo dello schema allegato, dovrà essere presentata alla segreteria della Direzione che affigge il bando entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026. È valido anche l’invio tramite posta elettronica all’indirizzo cr.padova@giustizia.it . Per l’invio tramite raccomandata postale farà fede il timbro postale.
L’Amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell’assegnazione, la documentazione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio in originale o copia autenticata.
Al fine dell’accettazione della domanda entro i termini previsti, farà fede il timbro posto dalla Direzione di appartenenza. Non sono ammessi a partecipare all’assegnazione coloro i quali abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa anche non imputabile al dipendente o in forma diversa da quella richiesta.
Al momento dell’assegnazione dell’alloggio, dovranno prodursi in originale o copia autentica, i seguenti documenti:
- Copia della sentenza di separazione o di divorzio;
- Attestato di anzianità complessiva di servizio rilasciata dalla Direzione dell’Istituto o servizio presso il quale è in forza;
- Attestato di anzianità di sede rilasciato dalla Direzione dell’istituto o servizio presso il quale si è in forza.
- CAUSE DI ESCLUSIONE
Pena l’esclusione dall’assegnazione, il partecipante deve dichiarare che egli stesso, o altra persona stabilmente convivente, non è titolare di un diritto di piena proprietà ovvero assegnatario in cooperativa o concessionario di un alloggio a canone agevolato da parte di Enti di diritto pubblico o privato o da parte di Amministrazioni pubbliche. La causa di esclusione non sussiste se le predette unità immobiliari sono ubicate in comuni limitrofi e distanti almeno 30 chilometri dalla sede di servizio.
Sono esclusi dall’assegnazione di qualsiasi tipologia di alloggi di servizio i dipendenti che non svolgano un servizio effettivo per questa Amministrazione, ovvero:
- Coloro che sono posti in aspettativa o in distacco a vario titolo, fatta eccezione per i casi di documentati e gravi motivi personali o riferiti a familiari conviventi;
- Coloro che sono in posizione di comando presso altre amministrazioni o cessati dal servizio per vari motivi.
Sono altresì esclusi coloro che sono assegnatari di alloggi di servizio dell’Amministrazione Penitenziaria in altre sedi.
Non saranno dichiarati assegnatari, ancorché utilmente collocati in graduatoria, coloro i quali abbiano reso dichiarazioni non veritiere.
Qualora dovesse risultare che l’assegnazione o l’inserimento in graduatoria dell’aspirante assegnatario è stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere o di falsa documentazione, si procederà alla revoca dell’assegnazione fatte salve le eventuali conseguenze di natura civile, penale ed amministrativa.
- DECADENZA DALLA CONCESSIONE
Si decade dalla concessione degli alloggi collettivi di servizio nei seguenti casi:
- trasferimento presso altra sede di servizio collocata in un comune diverso;
- qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 9, comma 6, lett. a), b), c) e d) del Regolamento e si verifichino le ipotesi di cui al precedente punto 3).
- REVOCA DALLA CONCESSIONE
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con atto motivato e con preavviso di almeno 60 giorni, la revoca della concessione dell’alloggio per ragioni di interesse pubblico.
Una volta pervenuta l’istanza, sarà redatta apposita graduatoria e verranno assegnati gli alloggi, dando la possibilità di scelta della tipologia (singolo o postazione letto) in base al posizionamento in graduatoria (il primo sceglierà tra tutti gli alloggi, il secondo tra tutti tranne quello assegnato e così via).
L’importo degli oneri accessori dovuti per l’occupazione degli alloggi è stato determinato in osservanza del P.D.G. n. 1569, emanato l’11 marzo 2014 dalla ex Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e Servizi (linee guida applicative par. II lettera a)), e sarà aggiornato annualmente in misura pari al settantacinque per cento della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Il pagamento degli oneri suddetti avverrà solo tramite trattenuta sullo stipendio (Codice MEF 059).
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alla normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 15 novembre 2006, al P.D.G. 1569 dell’11 marzo 2014, nonché alle direttive esplicative alloggi demaniali di servizio di cui alla nota GDAP 0076157 del 03 marzo 2017.
L’ufficio segreteria avrà cura di inserire il presente provvedimento nella relativa raccolta e di assicurarne l’affissione all’Albo nonché la trasmissione a ciascun responsabile dell’area, ai fini di una più capillare informazione al personale.
Saranno altresì assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013.
Padova, 11/12/2025
Il Direttore
Maria Gabriella Lusi