Esperti mediatori culturali - Formazione elenco - Provveditorato regionale - PUGLIA E BASILICATA - 20 agosto 2025 - Scheda di sintesi - PROCEDURA ANNULLATA

 

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale per la Puglia e la Basilicata

 


TERMINE per l'invio delle domande di partecipazione :20 settembre 2025 ore 23.59
 

PROCEDURA ANNULLATA IN AUTOTUTELA

 

 

Pubblicazione del 28 agosto 2025
 

Decreto n. 370 del 28 agosto 2025


OGGETTO: Avviso pubblico di selezioni esperti mediatori culturali- Formazione Elenco - Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata - Pubblicato il 21 Agosto 2025  

Annullamento procedura in autotutela

IL PROVVEDITORE

VISTO l’art.80, comma 4, della legge 26 luglio 1975 n.354, che consente all’Amministrazione Penitenziaria per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento di avvalersi di esperti in Mediazione culturale;

VISTO l’art. 132 del DPR 30 giugno 2000, n.230 che demanda Ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria la compilazione, per ogni distretto di Corte d’appello, degli elenchi degli esperti dei quali le Direzioni degli Istituti possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento ai sensi dell’art.80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n.354;

VISTO l’emissione del relativo avviso di selezione per la formazione degli elenchi degli esperti Mediatori culturali pubblicato sul sito della redazione del Ministero della Giustizia in data 20 agosto 2025;

RILEVATO che per mero errore materiale è stato indicato il periodo di validità “con modalità analoghe a quelle utilizzate per la selezione di altri esperti per il periodo 2026-2029”;

ATTESO che la graduatoria degli elenchi del precedente bando è valida per il quadriennio 2024- 2027;

RITENUTO di valutare una nuova selezione degli esperti Mediatori culturali nell’interesse dell’Amministrazione nel corso dell’anno 2026 al fine della formazione ed aggiornamento degli elenchi degli esperti Mediatori culturali per il quadriennio 2027-2030;

DECRETA

L’annullamento in sede di autotutela decisoria, ai sensi dell’art.21-nonies L. 241/1990 del bando pubblicato in data 21 agosto 2025 inerente alla formazione degli elenchi dei Mediatori culturali.

IL Provveditore
Carlo Berdini

 

Pubblicazione del 21 agosto 2025
 

IL PROVVEDITORE
Selezione per elenco esperti mediatori culturali

 

Visto l’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente all’Amministrazione Penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, di avvalersi di esperti in mediazione culturale;

Visto l’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che demanda ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria la compilazione, per ogni distretto di Corte d’appello, degli elenchi degli esperti dei quali le Direzioni degli Istituti possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;

Vista la Circolare 11 giugno 2013, n. 3654/6095, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regolamenta l’impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;

Attesa la necessità di formare un elenco dei professionisti esperti mediatori culturali
ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, con modalità analoghe a quelle utilizzate per la selezione di altri esperti per il periodo 2026-2029.
 

INDICE IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

per titoli e colloquio di idoneità, di esperti mediatori culturali, ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
 

Art. 1 – Oggetto della selezione

  1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio di idoneità, finalizzata alla formazione dell’elenco previsto dall’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 per professionisti mediatori culturali ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, da cui attingere, nel quadriennio 2026-2029, per conferire incarichi in regime di consulenza, senza rapporto di pubblico impiego, da espletare presso gli Istituti Penitenziari appartenenti ai distretti delle Corti d’Appello di Bari, Lecce e Potenza.
     

Art. 2 – Durata e validità dell’elenco

  1. L’elenco degli esperti avrà validità quadriennale (quadriennio 2026-2029) e potrà essere utilizzato per incarichi annuali, rinnovabili fino a un massimo di quattro anni.
  2. L’iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non comporta di per sé alcun diritto a ricevere effettivamente uno o più incarichi, pur costituendone il necessario presupposto.
     

Art. 3 – Requisiti di ammissione

  1. Requisiti generali di ammissione:
    • Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paesi Terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria;
    • Età non inferiore a 25 anni e non superiore a 70 anni;
    • Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
    • Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti da un impiego statale;
    • Regolarità nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
    • Adeguata conoscenza della lingua italiana, per i cittadini stranieri;
    • Possesso di partita IVA ovvero, in caso di assenza, dichiarazione di impegno ad attivarla prima dell’assunzione dell’incarico, qualora selezionati.

Inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

  1. Laurea triennale / laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento in mediazione linguistica e/o culturale
  2. Laurea triennale / laurea magistrale specialistica o vecchio ordinamento in: scienze sociali; scienze dell’educazione; scienza della formazione; scienza della comunicazione, lingue, scienze politiche.

Il diploma di laurea di cui al punto b) dovrà essere seguito da uno o più dei seguenti titoli:

  1. Master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal M.U.R.
  2. Master di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal M.U.R.
  3. Dottorato di ricerca attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito presso Università, scuole o enti riconosciuti dal M.U.R.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione stabilito nel presente avviso.

I titoli di studio e i percorsi formativi richiesti devono essere rilasciati da Università o enti accreditati dal MUR, secondo la normativa vigente.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi solo se corredati da idonea documentazione attestante il riconoscimento secondo la normativa vigente. In particolare, è richiesto che tali titoli siano accompagnati da almeno uno dei seguenti documenti:

  • Dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito;
  • Attestato di comparabilità, rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche);
  • Provvedimento di riconoscimento accademico (equipollenza), rilasciato da un’Università italiana;

Tutti i requisiti descritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
 

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

  1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice stampando e compilando in stampatello il modello allegato (Allegato A), e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: prot.pr.bari@giustiziacert.it.
  2. La domanda dovrà pervenire (ai fini dell’ammissibilità) entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Faranno fede la data e l’orario di invio risultanti dalla ricevuta di consegna della PEC.
  3. Nella domanda, soggetta a controlli a campione, ciascun candidato dovrà dichiarare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione ed il possesso dei titoli indicati agli artt. 3 e 7 del presente Avviso.
  4. Il candidato dovrà specificare per quale distretto di Corte d’Appello intende presentare la propria candidatura (Bari, lecce e/o Potenza).
  5. Alla domanda dovranno essere allegati, ai fini dell’ammissibilità:
    • Curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e contenente la seguente dicitura: "Il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà. Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.";
    • Copia di un documento di identità in corso di validità a cui va apposta la seguente dicitura: “Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che la presente copia del documento di identità è conforme all’originale in suo possesso.
    • [luogo e data] [firma]";
    • Eventuale documentazione aggiuntiva utile alla valutazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale, firmata e completa di dati anagrafici. Documenti privi di tale dichiarazione non saranno valutati.
  6. La firma in calce alla domanda ed al curriculum vitae dovrà essere autografa oppure digitale (in formato certificato CAdES o PAdES).
  7. L'oggetto della PEC e gli allegati, che dovranno essere trasmessi in un UNICO file PDF, dovranno riportare la seguente dicitura:

[COGNOME_NOME_DOMANDA_ESPERTI_MEDIATORI].

  1. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate al candidato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dall’interessato, da indicare obbligatoriamente in domanda.
  2. Non sarà presa in considerazione la documentazione inviata in allegati diversi da quello contenente la domanda redatta mediante la compilazione dell’Allegato A.
     

Art. 5 – Casi di esclusione e incompatibilità

  1. Saranno esclusi dalla selezione:
    • gli aspiranti che inviano la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 4, comma 1;
    • gli aspiranti che inviano la domanda di partecipazione oltre il termine previsto all’art 4, comma 2;
    • gli aspiranti che non allegano il documento di identità o il curriculum con le modalità indicate all’art. 4, comma 5;
    • gli aspiranti cittadini non UE che non allegano documentazione attestante il requisito generale di ammissione (permesso di soggiorno di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria);
    • gli aspiranti che non firmano la domanda mediante una delle modalità indicate all’art. 4, comma 6;
    • gli aspiranti che non possiedono i requisiti generali e specifici di ammissione indicati all’art. 3.
  2. L’iscrizione nell’Elenco degli esperti di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, è incompatibile con:
    • l’inserimento nell’Albo degli Avvocati;
    • il ruolo di Giudice di Pace;
    • lo svolgimento di altro ruolo professionale alle dipendenze del Ministero della Giustizia;
    • l’incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell’art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
    • il superamento del settantesimo anno di età.
  3. L’esclusione del candidato sarà comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.

Art. 6 – Valutazione e colloquio

  1. La selezione avverrà mediante:
    • Valutazione dei titoli professionali e accademici;
    • Colloquio di idoneità volto a verificare le competenze tecniche e la motivazione del candidato.
  2. Il colloquio avrà ad oggetto:
    • Ordinamento Penitenziario – L. 354/75 e successive modifiche;
    • Regolamento di esecuzione – D.P.R. 230/2000 e successive modifiche;
    • Riferimenti alle tecniche professionali di osservazione e trattamento;
    • Tecniche di mediazione e gestione dei conflitti culturali;
    • Competenze linguistiche e comunicative;
    • Esperienze professionali pregresse;
    • Accertamento della conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri).

Per quanto riguarda la valutazione finale del colloquio, la Commissione valuterà il colloquio con un punteggio da 1 a 9, il candidato che riporterà al colloquio la valutazione di almeno 6 punti sarà dichiarato idoneo.
 

Art. 7 – Titoli e criteri di valutazione

  1. La Commissione esaminatrice attribuirà un punteggio massimo di 75 punti per la valutazione dei titoli, così suddivisi:
    1. Titoli di studio e formazione (max 30 punti):
      • A1 - Laurea in una delle classi indicate all’art. 3, comma 2, lettera A: punti 3 (titoli massimi valutabili n. 1)
      • A2 - Laurea Magistrale in una delle classi indicate all’art. 3, comma 2, lettera B: punti 5 (titoli massimi valutabili n. 1)
      • A3 – Laurea non compresa tra le classi indicate all’art. 3, comma 2, lettera A: punti 1 (titoli massimi valutabili n. 1)
      • A4 - Laurea Magistrale non compresa tra le classi indicate all’art. 3, comma 2, lettera B: punti 2 (titoli massimi valutabili n. 1)
      • A5 - Master universitario di I livello attinente alla qualifica di mediatore culturale: 2 punti (titoli massimi valutabili 3)
      • A6 - Master universitario di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale: 3 punti (titoli massimi valutabili 3)
      • A7 - Dottorato di ricerca attinente alla qualifica di mediatore culturale: 7 punti (titoli massimi valutabili 1)
      • A8 - Diploma di perfezionamento Universitario attinente alla qualifica di mediatore culturale: 1 punto (titoli massimi valutabili 3)
      • Il punteggio di cui ai punti A1, A2, A3 e A4 non è cumulabile. Sarà considerato esclusivamente il punteggio più alto.
      • Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio e i percorsi formativi rilasciati da Università o enti accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), secondo la normativa vigente.
      • Per i titoli conseguiti all’estero vale quanto già indicato all’art. 3, comma 5.
    2. Esperienza professionale presso il Ministero della Giustizia (max 20 punti)
      • Attività prestata in qualità di esperto mediatore culturale ex art. 80, comma 4, o ex art 70, commi 3, dell'O.P.: 2 punti per ogni anno di attività.
      • Il servizio prestato contemporaneamente presso più Istituti o Uffici sarà conteggiato una sola volta. L'eventuale frazione di anno risultante dalla somma dei periodi è equiparata all'anno intero, se pari o superiore a sei mesi. Non viene conteggiata se inferiore a sei mesi. (Punteggio massimo attribuibile: 18 punti)
      • Attività documentata di tirocinio (in qualità di mediatore culturale) almeno semestrale presso Istituti Penitenziari: 2 punti (Punteggio massimo attribuibile 2 punti)
      • Esperienza professionale presso Pubbliche Amministrazioni italiane (diversa da quella indicata al punto B) (max 10 punti)
        Attività retribuita, diversa da quella di cui alla lettera B, prestata presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di mediatore culturale con contratto di lavoro autonomo o contratto di lavoro dipendente: 1 punto per ogni anno di attività. (Punteggio massimo attribuibile: 10 punti)
        L'eventuale frazione di anno risultante dalla somma dei periodi è equiparata all'anno intero, se pari o superiore a sei mesi. Non viene conteggiata se inferiore a sei mesi.
        L’esperienza professionale retribuita di cui alla presente lettera dovrà essere comprovata allegando documentazione contabile ufficiale e verificabile, quali fatture, ricevute fiscali, certificazioni uniche (CU) e buste paga. Ulteriore documentazione (es. contratti, lettere di incarico, attestazioni del committente) potrà essere allegata esclusivamente ad integrazione e non in sostituzione della documentazione principale. Tutti i documenti presentati dovranno risultare congruenti con i periodi di attività dichiarati.
    3. Pubblicazioni scientifiche (max 5 punti):
      •  A ciascuna pubblicazione valutabile sarà attribuito un punteggio fisso pari a 0,5 punti (Pubblicazioni massime valutabili: 10)
        Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni scientifiche attinenti ai settori della mediazione culturale, criminologia, giustizia penale e intervento in ambito penitenziario, pubblicate negli ultimi dieci anni.
        Per ciascuna pubblicazione, il candidato dovrà indicare obbligatoriamente i seguenti dati:
        1. Titolo completo della pubblicazione;
        2. Anno di pubblicazione;
        3. Tipologia della pubblicazione (articolo su rivista, capitolo di libro, monografia);
        4. Dati editoriali:
          • Per articoli: nome della rivista, ISSN, volume, numero, pagine;
          • Per libri o capitoli: titolo del volume, curatori (se presenti), editore, ISBN, pagine.
      • Non saranno valutate:
        • pubblicazioni prive dei dati sopra elencati;
        • Pubblicazioni non pertinenti alle tematiche indicate;
        • Pubblicazioni non effettivamente pubblicate e accessibili alla data di scadenza del bando.
    4. Conoscenza certificata delle lingue straniere (max 10 punti)
      Ai fini della valutazione dei titoli, la conoscenza delle lingue straniere sarà considerata esclusivamente sulla base di certificazioni linguistiche conformi al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), rilasciate da enti certificatori riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
      Le lingue oggetto di valutazione sono: inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, ucraino, cinese, arabo, rumeno e albanese.
      Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella di corrispondenza:
       

Livello QCER

Punteggio attribuito

A2

1 punto

B1

2 punti

B2

3 punti

C1

4 punti

C2

5 punti


Il punteggio massimo di 5 punti, corrispondente al livello C2 del QCER, potrà essere attribuito anche ai candidati che dimostrino di essere madrelingua in una delle lingue sopra indicate.

Lo status di madrelingua sarà riconosciuto esclusivamente in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti, da comprovare mediante idonea documentazione:

  • conseguimento di un titolo di studio in un Paese in cui la lingua è ufficiale;
  • possesso della cittadinanza in un Paese in cui la lingua è ufficiale.

Per ciascuna lingua sarà attribuito un solo punteggio, corrispondente al livello più elevato tra quelli certificati o, in alternativa, allo status di madrelingua, ove riconosciuto. Non è ammessa la somma di punteggi relativi a più certificazioni della medesima lingua.

È invece ammessa la cumulabilità dei punteggi relativi a lingue diverse, fino al limite massimo di 10 punti.

Art. 8 – Incompatibilità tra iscrizioni a elenchi di esperti

  1. Ai sensi del presente avviso, non è ammessa l’iscrizione contemporanea, presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata, a più elenchi di esperti riferiti a professionalità differenti (es. mediatore culturale, psicologo, criminologo), anche se istituiti con procedure distinte ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. 230/2000.
  2. Tale incompatibilità si applica esclusivamente agli elenchi attivi presso il medesimo PRAP e per il medesimo periodo di validità. Non preclude la possibilità di iscrizione a elenchi di diversa natura presso altri Provveditorati Regionali.
  3. L’Amministrazione si riserva di escludere i candidati in caso di accertata violazione del presente disposto, anche successivamente alla pubblicazione dell’elenco.
     

Art. 9 – Commissione e procedure

  1. La Commissione per l’accertamento dell’idoneità e la valutazione dei titoli sarà nominata dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata con apposito decreto e sarà composta da 4 componenti: 3 dirigenti di cui uno con funzioni di Presidente ed un Funzionario incaricato anche delle funzioni di Segretario. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di un esperto e/o di docenti universitari esperti delle materie di cui all’art. 80 comma 4 O.P.
  2. I nominativi dei componenti e degli eventuali supplenti della Commissione saranno resi noti sul sito web del Ministero della Giustizia.
  3. Una volta costituita, la Commissione procederà:
    • all’esame delle istanze presentate ed alla comunicazione agli interessati dell’eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni su cui si basa la decisione; tali informazioni saranno tempestivamente notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato interessato;
    • alla valutazione dei titoli di ciascun aspirante e all’attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della selezione in sede di pubblicazione dell’Elenco di cui all’art. 132, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
    • alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all’iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui;
    • alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità, al fine di verificarne il livello delle competenze professionali specifiche più funzionali all’espletamento degli incarichi da svolgere;
    • alla predisposizione e pubblicazione, in ordine di punteggio, suddiviso in due sezioni distinte per distretto (Distretti di Corte d’Appello di Bari, Lecce e Potenza), dell’Elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sul sito del Ministero della Giustizia.
  4. In sede di formazione dell’Elenco, in caso di parità di punteggio e di titoli di preferenza, sarà data la precedenza al candidato di minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come criterio residuale, in assenza di altri titoli di preferenza.
  5. I nominativi dei candidati ammessi a colloquio ed il calendario dei colloqui, sottoscritto da ciascun componente della Commissione, saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
  6. La data e l’ora del colloquio saranno comunicate a ciascun candidato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità.
  7. La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.
     

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e in conformità con le disposizioni più recenti in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati saranno trattati dal Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura selettiva.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla selezione.
  3. Il trattamento dei dati potrà proseguire anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per finalità connesse alla gestione del rapporto stesso.
  4. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, nonché adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza.
  5. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione per motivi legittimi, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
  6. Il Titolare del trattamento è il Provveditorato Regionale per la Puglia e la Basilicata - Bari. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato tramite i riferimenti pubblicati sul sito istituzionale.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia

Il Provveditore
Carlo Berdini