Esperti psicologi, criminologi e mediatori culturali - Formazione elenco - Provveditorato regionale - SARDEGNA - 18 novembre 2024 - Scheda di sintesi - PROCEDURA CONCLUSA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Pubblicazione del 13 maggio 2025
La presente graduatoria rimarrà pubblicata per giorni quindici, tempo utile per la presentazione di eventuali ricorsi; decorso tale termine la graduatoria si considererà definitiva.
GRADUATORIA PROVVISORIA
|
|
Cognome |
Nome |
Punteggio attribuito ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di selezione (attribuito solo a chi ha riportato il punteggio minimo al colloquio) |
Punteggio attribuito al colloquio (punteggio minimo per idoneità pari a 9) |
Punteggio complessivo idonei |
||||||
|
Psicologo |
annotazione quale esperto nel trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne |
Criminologo |
Mediatore culturale |
Psicologo |
Criminologo |
Mediatore culturale |
|||||
|
1 |
2 |
|
0 |
|
14 |
16 |
14 |
|
|||
|
2 |
0,50 |
|
|
|
18 |
18,5 |
|
|
|||
|
3 |
5 |
SI |
3 |
|
9 |
14 |
12 |
|
|||
|
4 |
3 |
|
|
|
11 |
14 |
|
|
|||
|
5 |
3 |
SI |
|
|
9 |
12 |
|
|
|||
|
6 |
0 |
|
|
|
11 |
11 |
|
|
|||
|
7 |
0 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|||
|
8 |
|
|
|
|
6 |
Non idonea |
|||||
|
9 |
5 |
SI |
|
|
10 |
15 |
|
|
|||
|
10 |
|
|
0 |
|
11 |
|
11 |
|
|||
|
11 |
|
|
|
|
7 |
Non idonea |
|||||
|
12 |
2 |
|
0 |
|
10 |
12 |
10 |
|
|||
|
13 |
0 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|||
|
14 |
2 |
|
0 |
|
15 |
17 |
15 |
|
|||
|
15 |
3 |
SI |
|
|
19 |
22 |
|
|
|||
|
16 |
|
|
2 |
|
14 |
|
16 |
|
|||
|
17 |
|
|
0,50 |
|
13 |
|
13,5 |
|
|||
|
18 |
3 |
|
|
|
9 |
12 |
|
|
|||
|
19 |
|
|
|
|
5 |
Non idonea |
|||||
|
20 |
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|||
|
21 |
0 |
|
|
|
15 |
15 |
|
|
|||
|
22 |
4 |
SI |
|
|
14 |
18 |
|
|
|||
|
23 |
2 |
|
0 |
|
10 |
12 |
10 |
|
|||
|
24 |
3 |
SI |
|
|
19 |
22 |
|
|
|||
|
25 |
0 |
|
|
|
11 |
11 |
|
|
|||
|
26 |
|
|
|
2,5 |
16 |
|
|
18,5 |
|||
|
27 |
0 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|||
|
28 |
|
|
|
|
6 |
Non idonea |
|||||
|
29 |
2 |
|
2 |
|
20 |
22 |
22 |
|
|||
|
30 |
5 |
|
|
|
11 |
16 |
|
|
|||
|
31 |
0 |
|
|
|
14 |
14 |
|
|
|||
|
32 |
5 |
|
|
|
10 |
15 |
|
|
|||
|
33 |
|
|
|
|
7 |
Non idonea |
|||||
|
34 |
4 |
SI |
|
|
12 |
16 |
|
|
|||
|
35 |
|
|
|
0 |
11 |
|
|
11 |
|||
|
36 |
3 |
SI |
|
|
10 |
13 |
|
|
|||
Pubblicazione del 3 marzo 2025
Decreto n. 002
IL PROVVEDITORE REGIONALE
Visto l’art. 80 (“Personale dell’Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e Pena”), comma 4, della Legge 26 luglio 1975 n. 354;
Visto l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Visto il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della Legge 23 giugno 2017, n. 103”;
Visto in particolare, l’art. 11, comma 1, lettera s), del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, che modifica il quarto comma dell’art. 80 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che l'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi anche di mediatori culturali ed interpreti;
Vista la Circolare 11 giugno 2013, n. 3654/6095, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regolamenta l’impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, ridefinendo l’Accordo individuale dell’attività di esperto negli istituti Penitenziari per adulti;
Vista la Circolare 24 settembre 2018, n. 3679/6129 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di ridefinizione dell’Accordo individuale dell’attività di esperto negli istituti penitenziari per adulti;
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditori regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell’ambito degli Istituti;
Visto l’Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio d’idoneità, di professionisti esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale di cui all’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal D.Lvo 2 ottobre 2018, n. 123, da inserire nell’elenco previsto dall’art. 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il 20 Novembre 2024;
ATTESA la necessità di provvedere alla rimodulazione della composizione della Commissione per la selezione degli aspiranti esperti;
DECRETA
il rinnovo della costituzione della Commissione prevista dall’art. 132, comma 2, del D.P.R. n. 230 del 30/06/2000 come segue:
|
Presidente |
|
Provveditore Regionale – Dr. Domenico Giuseppe Arena |
|
Presidente Supplente |
|
Vicario del Provveditore – Dr. Marco Porcu |
|
Componenti |
|||
|
Effettivi |
Supplenti |
||
|
Direttore Ufficio Detenuti e Trattamento P.R.A.P. |
Dr.ssa Caterina Iacovelli |
Dirigente Penit. |
Dr.ssa Tullia Carra |
|
Dirigente Penit. |
Dr.ssa Marianna Madeddu |
Dirigente Penit. |
Dr.ssa Proietti Veronica |
|
Segretari |
|||
|
Effettivo |
Supplente |
||
|
Funz. Giur. Ped. |
Dr.ssa Alessandra Sulis |
Funz. Giur. Ped. |
Dr.ssa Daniela Pintor |
Per i colloqui con i candidati la Commissione potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 132, secondo comma D.P.R. 230/2000, del parere di consulenti.
Copia del presente decreto venga notificato agli interessati.
Cagliari, 9/01/2025
Il Provveditore
Maurizio Veneziano
AVVISO CALENDARIO COLLOQUI
Si avvisano i candidati che i colloqui previsti per la selezione di esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale per il Prap Sardegna si svolgeranno nelle giornate dell' 11 e 18 marzo secondo il seguente calendario:
- 11 marzo dalle ore 9:00 candidati da MAN a PES
- 11 marzo dalle ore 12:00 candidati da PIN a TOD
- 18 marzo dalle ore 9:00 candidati da TOM a COS
- 18 marzo dalle ore 12:00 candidati da CRI a LOS
I colloqui si svolgeranno presso la sede del Prap Sardegna, in viale Buoncammino, 19, Cagliari
►VERBALE 3 FEBBRAIO 2025 (pdf, 171 Kb)
TERMINE per l'invio delle domande di partecipazione: 20 dicembre 2024 ore 24.00
Pubblicazione del 20 novembre 2024
Prot. m_dg.DAPPR17.18/11/2024.0032356.U
IL PROVVEDITORE REGIONALE REGGENTE
Visto l’art. 80 (“Personale dell’Amministrazione degli Istituti di Prevenzione e Pena”), comma 4, della Legge 26 luglio 1975 n. 354;
Visto l’art. 132 (“Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento”), commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Visto il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della Legge 23 giugno 2017, n. 103”;
Visto in particolare, l’art. 11, comma 1, lettera s), del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, che modifica il quarto comma dell’art. 80 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che l'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, possa avvalersi anche di mediatori culturali ed interpreti;
Vista la Circolare 11 giugno 2013, n. 3654/6095, della Direzione Generale del Personale e della Formazione, che regolamenta l’impiego degli esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 Luglio 1975, n. 354, ridefinendo l’Accordo individuale dell’attività di esperto negli istituti Penitenziari per adulti;
Vista la Circolare 24 settembre 2018, n. 3679/6129 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di ridefinizione dell’Accordo individuale dell’attività di esperto negli istituti penitenziari per adulti;
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Ottobre 1992, n. 444, che affida ai Provveditori regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell’ambito degli Istituti;
Visto quanto disposto dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” recepita dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria attraverso il Decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 del Direttore Generale del Personale “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali degli psicologi”;
Attesa la necessità di aggiornare l’elenco dei professionisti esperti ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche:
INDICE IL SEGUENTE
Avviso pubblico
di selezione, per titoli e colloquio d’idoneità, di professionisti esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale di cui all’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal D.Lvo 2 ottobre 2018, n. 123, da inserire nell’elenco previsto dall’art. 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Art. 1
Indizione selezione
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio d’idoneità, per l’istituzione dell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 relativo a professionisti esperti in psicologia, criminologia e mediazione culturale cui attingere, da parte del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna, per il conferimento di incarichi in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari appartenenti al Distretto della Corte d’Appello di Cagliari.
Art. 2
Validità dell’elenco
L’elenco degli idonei, formato in attuazione della citata normativa, avrà validità per un periodo pari ad anni quattro decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione e potrà essere utilizzato per il conferimento di incarichi della durata non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabili al massimo per il periodo di vigenza dell’elenco.
L’iscrizione non comporta di per sé alcun diritto a ricevere incarichi concreti, costituendone, però, il necessario presupposto ed il rifiuto di collaborare con l’Amministrazione o il rendersi non più reperibili ai fini del conferimento di eventuale incarico comporteranno la cancellazione dall’elenco stesso.
L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di attingere dall’elenco, specificatamente per la professionalità degli psicologi, per il conferimento di incarichi relativi al trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne. Per i professionisti che rispondano ai requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso si riporterà specifica annotazione nell’elenco di cui all’art. 132 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230.
L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l'affidamento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
L'Amministrazione penitenziaria può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista o qualora il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto penitenziario o dell'ufficio e al regolare andamento del servizio. In tal caso, come anche in caso di rinuncia, a qualsiasi titolo dell'incarico di collaborazione, si procederà automaticamente alla cancellazione del professionista dall'elenco.
Art. 3
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Per i candidati psicologi:
- laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in psicologia;
- iscrizione all’Albo professionale degli psicologi.
Per ricevere annotazione quale esperto nel trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne:
- diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R.;
- esperienza lavorativa almeno semestrale in qualità di psicologo/psicoterapeuta nell’ambito del trattamento degli autori di reati contro le donne.
Per i candidati criminologi:
- laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in scienze criminologiche ovvero altra laurea magistrale o vecchio ordinamento e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi, conseguiti presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in criminologia, conseguito presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R..
Per i candidati mediatori culturali:
- laurea magistrale o specialistica in mediazione linguistica e culturale;
in alternativa
- laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in: scienze sociali, scienze dell’educazione, scienze della formazione, scienza della comunicazione, lingue, scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti per legge e almeno uno dei seguenti titoli:
- 2a) master di I livello, attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
- 2b) master di II livello attinente alla qualifica di mediatore culturale, conseguito presso Università, Scuole od Enti riconosciuti dal M.I.U.R.;
- 2c) dottorato di ricerca attinente la qualifica di mediatore culturale, effettuato presso Università pubbliche o private riconosciute dal M.I.U.R..
- Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà produrre il riconoscimento degli stessi da parte dello Stato italiano.
Per tutti i candidati:
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 35 comma 6 del D. Lgs. 165/01;
- possedere una partita I.V.A.; qualora il professionista non ne sia ancora in possesso sarà sufficiente produrre una dichiarazione con cui si impegna a provvedere all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
- non essere sottoposto a procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- non aver riportato:
- a) condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
- b) condanna, passata in giudicato, che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata;
- avere età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni;
- non avere motivi di inconferibilità di incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- non essere iscritto all’albo degli avvocati e procuratori legali, non far parte di collegi giudicanti, non essere giudice onorario di pace, non svolgere l’incarico di esperto presso i Tribunali di Sorveglianza assegnato a norma dell’art. 70, comma 3, della Legge 26 luglio 1975, n. 354;
- non essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia.
I requisiti descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione stabilito nel presente avviso.
Art. 4
Presentazione della domanda: termine e modalità
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e con allegato un valido documento di riconoscimento a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, inoltrandola mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prot.pr.cagliari@giustiziacert.it indicando esclusivamente quale oggetto “Selezione esperti ex art. 80 - Cognome e nome del candidato”, entro e non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito del Ministero della Giustizia.
Nella domanda, soggetta a controlli a campione, ciascun candidato dovrà indicare in maniera dettagliata, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati anagrafici, la cittadinanza, il codice fiscale, il recapito telefonico, la residenza, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione ed il possesso dei titoli indicati agli artt. 3 e 6 del presente Avviso, compilando, esclusivamente l’allegato schema di domanda in formato word o in stampato maiuscolo.
La non veridicità o la non attualità del contenuto delle dichiarazioni indicate nella Sezione omonima del modulo di domanda, renderà nulla la domanda stessa e comporterà, per l’effetto, l’esclusione dalla selezione. Nel caso di autocertificazioni rivelatesi non veritiere in sede di controllo successivo alla compilazione dell’elenco, il nominativo del professionista sarà cancellato dall’elenco stesso e si procederà ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda dovrà essere corredata da un Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo debitamente sottoscritto. La domanda ed i relativi allegati devono essere inviati in un unico file formato pdf la cui dimensione non dovrà superare i 100 MB.
La mancata indicazione in domanda di titoli, ancorchè indicati nel Curriculum, comporterà che gli stessi non saranno in alcun caso valutati.
Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’interessato.
L’Amministrazione non risponderà in alcun caso del mancato ricevimento della domanda.
La dottoressa Alessandra Sulis in servizio presso questo Provveditorato è individuato quale responsabile del procedimento.
Art. 5
Casi di esclusione
Saranno esclusi dalla selezione, oltre che per i motivi specificati agli artt. 3 e 4:
- gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione oltre il termine utile per la presentazione previsto dall’art. 4;
- gli aspiranti che abbiano inoltrato la domanda di partecipazione con modalità e forme diverse da quelle previste nel presente Avviso;
- gli aspiranti che non siano in possesso dei requisiti richiesti;
- gli aspiranti che, avendo già svolto la funzione di esperto ai sensi dell’art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, siano stati per qualsiasi motivo cancellati dall’elenco di cui all’art. 132 D.P.R. 230/00;
Dell’esclusione dell’aspirante sarà data comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.
Art. 6
Titoli valutabili e relativi punteggi
La valutazione del profilo tecnico del candidato è ottenuta mediante attribuzione di punteggio assegnato ai titoli indicati nella domanda, secondo i criteri di seguito elencati:
- tirocinio post lauream effettuato presso Istituti Penitenziari: punti 0,50 a semestre (cumulabile);
- diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R.: punti 3 (cumulabile);
- master di I livello, attinente al profilo professionale richiesto: punti 1 (cumulabile);
- master di II livello attinente al profilo professionale richiesto: punti 2 (cumulabile);
- dottorato di ricerca attinente al profilo professionale richiesto: punti 3 (cumulabile);
- corsi di formazione specifici attinenti alla qualifica di mediatore culturale con stage finale, della durata complessiva di almeno 6 mesi, rilasciati da enti riconosciuti dal M.I.U.R. o da enti privati accreditati dalla Regione: punti 0.50 per corso (max 2 corsi) (solo per i candidati mediatori culturali);
- conoscenza di lingua/e straniera/e certificata/e secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: punti da 0.5 a 2 secondo il livello certificato di conoscenza della lingua da B1 / B2 / C1 / C2, per ogni lingua straniera certificata (cumulabile fino a un massimo di punti 5).
Nel caso in cui il possesso di uno dei titoli sopra indicati costituisca requisito di ammissione, sarà considerato solo a tal fine.
Per quanto concerne l’effettiva valutabilità dei titoli si specifica che:
- per ciascuno dei titoli conseguiti presso Università, Scuole o Enti riconosciuti dal M.I.U.R. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, l’aspirante deve indicare in domanda il Decreto Ministeriale di riconoscimento comprensivo di data. Si fa presente che nel caso di mancata indicazione di tali dati il titolo in questione non potrà essere preso in considerazione;
- i titoli accademici conseguiti presso le Università Telematiche saranno considerati validi a patto che le stesse siano riconosciute con Decreto Ministeriale, rispetto al quale dovrà essere indicata in domanda la data di riferimento dello stesso decreto;
- per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà produrre il riconoscimento degli stessi da parte dello Stato italiano, in caso contrario non saranno valutati;
- i titoli di cui al punto 7 non potranno essere autocertificati, ma dovrà essere allegata la relativa certificazione, in caso contrario non saranno valutati.
Art. 7
Colloquio d’idoneità
Ai fini dell’ammissione nell’elenco di cui all’art. 132 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il candidato dovrà sostenere un colloquio dinanzi alla Commissione appositamente costituita presso il Provveditorato volto a verificare l’idoneità del candidato stesso in riferimento all’incarico da svolgere, che avrà per oggetto:
- Ordinamento Penitenziario – L. 354/75 e successive modifiche;
- Regolamento di esecuzione – D.P.R. 230/2000 e successive modifiche;
- U. 309/90 disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, così come modificato con Legge n. 45/99 con particolare riguardo alle misure alternative per i detenuti tossicodipendenti;
- riferimenti alle specifiche tecniche professionali per l’osservazione ed il trattamento dei detenuti e degli internati;
- elementi di psicologia giuridica e della devianza (per i candidati psicologi);
- principali riferimenti teorici inerenti alla devianza e alla criminalità (per i candidati criminologi);
- teoria e tecnica di mediazione culturale, principi fondamentali di pedagogia interculturale e psicologia dell’immigrazione e dell’inclusione, principi legislativi di diritto nazionale in materia di tutela dei diritti di cittadinanza, asilo e immigrazione (per i candidati mediatori culturali).
Ciascun membro della commissione valuterà il colloquio con un punteggio da 1 a 5, la valutazione del colloquio risulterà dalla somma delle singole valutazioni; il candidato che riporterà al colloquio la valutazione di almeno 9 punti sarà dichiarato idoneo.
Art. 8
Commissione e procedure
La Commissione per l’accertamento dell’idoneità sarà nominata dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna con apposito decreto e sarà composta dal Provveditore, che la presiede, da due dirigenti penitenziari e da un funzionario con funzioni di segretario. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
In sedi di colloqui la Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti delle materie di cui all’art. 80 comma 4 O.P..
I nominativi dei componenti e degli eventuali supplenti della Commissione saranno resi noti sul sito del Ministero della Giustizia.
Una volta costituita, la Commissione procederà:
- all’esame delle istanze presentate per la valutazione della loro ammissibilità ed alla comunicazione agli interessati delle eventuali richieste di integrazione o precisazione tramite soccorso istruttorio o dell’eventuale esclusione dalla selezione, con esplicitazione delle motivazioni (vizio di forma e/o di sostanza e/o incompatibilità) su cui si basa la decisione; tali informazioni saranno tempestivamente notificate all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato interessato;
- alla determinazione del calendario dei colloqui, nonché al sorteggio della lettera corrispondente all’iniziale del cognome del candidato da cui si procederà in ordine alfabetico con i colloqui;
- alla convocazione dei candidati per il colloquio di idoneità volto a verificare il livello delle competenze professionali specifiche più funzionali all’espletamento degli incarichi da svolgere;
- alla valutazione del colloquio intercorso, attribuendo il relativo punteggio previsto dall’art. 7 del presente Avviso, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della procedura di selezione, tramite pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- alla valutazione dei titoli di ciascun candidato e alla attribuzione del relativo punteggio, che sarà reso noto al candidato interessato al termine della procedura di selezione, tramite pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- alla predisposizione e pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 132 del D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 230, sul sito del Ministero della Giustizia. Il predetto elenco sarà formato, per i candidati risultati idonei, tenendo conto della graduatoria derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai candidati in sede di colloquio e in sede di valutazione dei titoli.
In sede di formazione del predetto elenco, qualora si verificassero casi di ex aequo nel punteggio, sarà data la precedenza al candidato avente minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
La data e l’orario del colloquio saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia, si precisa che il colloquio potrà svolgersi esclusivamente in presenza presso la sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.
La mancata presentazione al colloquio che non sia stata preventivamente comunicata e motivata con apposita documentazione avente valore legale costituirà causa di esclusione dalla procedura di selezione.
Art. 9
Tutela dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno raccolti presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale ex art. 80, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354, per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’interessato ha il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il presente Avviso è pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia ed ha decorrenza dal 20 novembre 2024.
IL PROVVEDITORE REGGENTE
M. Antonio GALATI