COPROGETTAZIONE - Realizzazione di servizi nell'ambito di percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali - Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna - GENOVA - Scheda di sintesi
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI GENOVA
IL TERMINE per il ricevimento delle domande è STATO PROROGATO AL: 15 DICEMBRE 2024 ore 24.00
Il punto 7 dell'avviso si ritiene in tal senso modificato
Pubblicazione dell'11 novembre 2024
Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore da ammettere, previa costituzione di associazione temporanea di scopo, alla coprogettazione, in logica di giustizia di comunità e di rete, di alcuni servizi nell’ambito dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sui territori della Regione Liguria e della provincia di Massa e per la gestione degli stessi in partenariato pubblico privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione.
Numero C.I.G. B42F50F167
PREMESSO
- l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Genova -di seguito denominato UDEPE - nell’ambito delle politiche di incremento dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sul territorio ha programmato la riorganizzazione, in logica progettuale, del relativo sistema di servizi ed interventi. La revisione delle modalità di progettazione e gestione degli stessi ha, tra gli altri, lo scopo di privilegiare, rispetto alle tradizionali forme contrattuali di affidamento dei servizi, la realizzazione del principio di sussidiarietà nei rapporti ed i relativi strumenti di relazione, con l’obiettivo di costituire una rete territoriale, attraverso la attivazione di forme coprogettazione e di partenariato pubblico/privato sociale;
Mediante tale processo l’UDEPE si propone, in particolare:
- di innovare e diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi d’ambito, favorendo la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni del terzo settore ai fini del loro efficace e qualificato contributo alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;
- di valorizzare le risorse e le potenzialità disponibili nel territorio attraverso la promozione di sinergie e collaborazioni tra il pubblico e il privato sociale, favorendo la responsabilità sociale del terzo settore con il suo diretto e attivo coinvolgimento nella funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi di giustizia di comunità;
- di riconoscere al terzo settore il ruolo effettivo di alleato fondamentale di politiche di giustizia di comunità efficaci, non solo come mero fornitore ed erogatore di interventi con le persone sottoposte a misure penali sul territorio, ma anche come realtà idonea a mettere a disposizione risorse proprie, nonché mobilitare e orientare le risorse umane, economiche, strutturali e strumentali presenti sul territorio verso le aree prioritarie di bisogno;
- di sperimentare modalità di promozione e sostegno dell'assunzione da parte del terzo settore di pubbliche responsabilità nella funzione di reinserimento sociale attraverso strumenti innovativi di regolazione dei rapporti nella sussidiarietà, di natura pubblicistica, fondati sulla logica della cooperazione e della collaborazione e non sulla contrapposizione degli interessi e sulla competizione come avviene per i tradizionali strumenti di affidamento e di esternalizzazione di servizi;
- configurare il rapporto nella sussidiarietà come vero e proprio partenariato pubblico/privato sociale all’interno del quale risorse, competenze e responsabilità del soggetto pubblico e del soggetto del terzo settore si integrano e si coordinano, sul piano organizzativo e operativo, ai fini della progettazione e della gestione dei servizi e degli interventi di reinserimento sociale;
- in coerenza con tale orientamento programmatico, l’UDEPE intende fare ricorso allo strumento della coprogettazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30.3.2001 e dell’art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 per progettare, organizzare e gestire alcuni servizi ed interventi di reintegrazione sociale di soggetti in misura penale sul territorio;
- nell’ottica del potenziamento delle relazioni e delle collaborazioni tra il mondo della esecuzione della pena, le istituzioni pubbliche e la società civile, l’UDEPE si è fatto promotore della conclusione di un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con enti e organismi pubblici o di diritto pubblico operanti nel territorio di riferimento, in aree aventi attinenza con i bisogni delle persone in misura alternativa, allo scopo di attivare una rete istituzionale per l’avvio e la gestione del predetto processo di coprogettazione e per l’attuazione in modalità di partenariato pubblico-privato sociale dei servizi e interventi coprogettati;
- l’accordo (allegato B) è stato sottoscritto in data 5/11/ 2024 e allo stesso hanno aderito, con l’UDEPE, ente promotore individuato quale ente capofila, i seguenti soggetti pubblici del territorio:
- la Regione Liguria
- Il Garante Regionale dei Diritti delle Persone sottoposte a misure restrittive della Libertà Personale
- L’Università degli Studi di Genova
- Il Comune di Genova
- Il Comune di Chiavari
- Il Comune di Rapallo
- L’ASL 4, Sistema Sanitario Regione Liguria
- La Provincia di Savona
- Il Comune di Savona
- La Procura della Repubblica di Savona
- Il Comune di Albenga,
- L’ASL 2– Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- Il Comune Massa
- Il Comune di Carrara
- il Comune di Sarzana
- Il Comune di Aulla
- Il Comune di Montignoso
- Il Comune di Pontremoli
- La Città di Imperia
- Il Comune di Sanremo
- La Città di Ventimiglia
con provvedimento del 08/11/2024 , il Dirigente responsabile dell’UDEPE, in quanto ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale, ha disposto l’indizione di una procedura, ad evidenza pubblica, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro a definire in modo partecipato un progetto sociale di rete dei seguenti servizi ed interventi riguardanti il reinserimento e il recupero sociale di persone sottoposte a misure penali e a sanzioni di Comunità sul territorio e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi del successivo art. 11:
VISTI:
- l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- gli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- l’articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- il Titolo II, Capo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
- la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
- l’art 73, comma 5-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
- la Raccomandazione 2010/1 del Consiglio d’Europa in materia di probation;
- l’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”;
- il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e il 4°, 5°e 114° considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
- la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
- la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- Linee guida ANAC in materia di affidamenti di servizi sociali 10 maggio 2019
- il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”
- Sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020
- D.M. 31.03.2021 approvazione delle “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli Artt. 55-57 del D. Lgs. N. 111/2017”
Quanto sopra premesso, l’UDEPE di GENOVA, quale ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale stipulato in data 5/11/2024 ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, di seguito indicato anche come “partner istituzionale” o “partner pubblico”
AVVISA
che è indetta una procedura, ad evidenza pubblica, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro a definire, in modo partecipato, un progetto sociale di rete di servizi e percorsi d’ambito e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 267/2000.
La procedura è da considerarsi di carattere non competitivo in quanto la selezione è finalizzata alla individuazione dei partecipanti che, per avere conseguito nella valutazione delle relative proposte progettuali il punteggio minimo di idoneità previsto dal comma 4 dell’art. 10 del presente avviso, sono tutti ammessi alla coprogettazione, previa costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo.
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA COPROGETTAZIONE
- L’istruttoria pubblica di coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership tra il partner pubblico e i soggetti a questo scopo individuati, con la messa in comune di risorse o con l’azione di ricerca di ulteriori risorse aggiuntive derivanti da differenti canali di finanziamento (es. partecipazione a bandi regionali, europei, ecc...);
- Nello specifico i contenuti del percorso di coprogettazione, gli obiettivi, le attività, le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e i criteri-guida della coprogettazione sono indicati nel Documento preliminare allegato al presente avviso. (Allegato 1);
- Le proposte progettuali dovranno tenere in considerazione le attività descritte nel Documento Preliminare della Coprogettazione (Allegato 1) e a partire da questo, prevedere:
- una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento e il legame sviluppato o che si dichiara di voler sviluppare quale scelta e prospettiva di investimento progettuale;
- una consolidata esperienza in relazione ai contenuti oggetto del presente percorso di coprogettazione;
- modalità operative– gestionali degli interventi e dei servizi oggetto di coprogettazione, caratterizzate da elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento del livello qualitativo raggiunto dai servizi e di sviluppo di percorsi innovativi e sperimentali;
- un assetto di governance e di integrazione tra il partner pubblico e il partner progettuale nella gestione dei servizi e degli interventi;
- modalità concrete e attuabili di integrazione con l’UDEPE per il presidio strategico dei contenuti del programma, con indicazioni di ruoli e responsabilità;
- strumenti, modalità e tempi per il presidio, il controllo e la rendicontazione puntuale degli interventi sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale per un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività;
- prevedere la corretta tempistica nell’invio della documentazione richiesta dal partner pubblico (relazione/prospetto alla fatturazione e fatturazione). Le fatture trimestrali saranno corredate da tutta la documentazione giustificativa delle spesa e dovranno essere presentate all’Amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo al trimestre cui si riferiscono ed entro e non oltre il 2 dicembre per l’ultima fattura. Ad ogni fattura sarà allegata la relazione/prospetto di monitoraggio che dovrà riportare le voci di spesa relative alle attività svolte con i beneficiari, date, cooperativa/ente erogatrice del servizio, città di svolgimenti e UEPE segnalante.
- Presenza di alcuni referenti del progetto ad incontri quadrimenstrali con le interfaccia del progetto interne all’UEPE.
- strumenti e modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi soggetti del terzo settore;
- un piano economico che non si limiti alla puntuale finalizzazione delle risorse pubbliche, ma che declini risorse del partner progettuale destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi oggetto di sviluppo progettuale mediante coprogettazione.
ART. 2 - DURATA DELLA COPROGETTAZIONE
- La durata dell’accordo di collaborazione, da stipularsi, in forma di convenzione tra il partner pubblico e il soggetto coprogettante, sarà di anni uno, con opzione di rinnovo di pari durata, per non più di due volte e alle condizioni indicate nel Documento Preliminare (Allegato 1), a partire dalla data di stipulazione.
- Il partner pubblico si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo, oltre i termini contrattuali previsti e ferme restando le condizioni da esso stabilite, per un periodo di 90 giorni e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova procedura di evidenza pubblica di coprogettazione o di altra procedura di progettazione e affidamento dei servizi e degli interventi.
ART. 3 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE
- Il costo complessivo stimato per la coprogettazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi e le attività di cui al documento preliminare (Allegato 1), calcolato con riferimento alla possibile durata triennale, – comprensiva dei due rinnovi annuali previsti dell’accordo di collaborazione - è pari a € 59.187,50 annuali , pari a quanto rappresentato dal Piano Economico Finanziario Preventivo annuale, (Allegato 3).
- Il finanziamento annuale di tale costo è previsto:
- con risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), da mettersi a disposizione dal partner pubblico, quantificate economicamente nell’importo di € 47.350,00 ( pari al 80%del costo complessivo);
- con risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), da mettersi a disposizione dal partner progettuale per l’implementazione complessiva del progetto, per una percentuale minima del 20%del costo complessivo della coprogettazione (pari ad € 11.837,50);
- con risorse di bilancio quale finanziamento massimo,concedibile dal partner pubblico al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione del servizio pari a - € 37.500,00 (63.36% del costo complessivo).
- Il finanziamento di cui alla lettera c) del comma 2 costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato - alle condizioni e con le modalità stabilite dall’accordo di collaborazione di cui al successivo art. 11 - solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante. A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire — e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. Nel caso in cui le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio, cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive, dovessero risultare, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma da erogarsi dal partner pubblico a titolo di compensazione in base all’accordo di collaborazione.
ART. 4 - MODALITA’ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
- La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si svilupperà nelle seguenti fasi:
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Fase A |
Pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti idonei con cui proseguire ed incrementare le attività di coprogettazione e di realizzazione, nei territori dell’intera regione Liguria e della provincia di Massa, di una rete innovativa, integrata e diversificata dei servizi. Attraverso la pubblicazione dell’avviso si intende verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza fini di lucro a definire in modo partecipato un progetto sociale di rete per l’attuazione servizi e delle attività indicate nel documento preliminare di coprogettazione e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale. I soggetti che si candidano rispondendo all’avviso di manifestazione di interesse, dichiarano in maniera esplicita e consapevole di voler costituire un’apposita Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla realizzazione del presente percorso di coprogettazione con gli altri soggetti del terzo settore dichiarati idonei a seguito di selezione. |
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Fase B |
Selezione per l’individuazione del partner progettuale mediante valutazione delle candidature pervenute, da parte di una commissione tecnica con applicazione dei criteri previsti dal presente avviso. La commissione valuterà sia i requisiti soggettivi del soggetto sia i contenuti delle proposte progettuali. Al termine della selezione la commissione tecnica procederà all’ammissione alla coprogettazione di tutti i soggetti partecipanti che hanno ottenuto una valutazione di idoneità, previa costituzione tra gli stessi di una Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla coprogettazione. L’Associazione Temporanea di Scopo sarà composta da tutti i soggetti eventualmente ritenuti idonei in relazione ai requisiti previsti nel presente avviso. |
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Fase C |
Coprogettazione per l’elaborazione del progetto definitivo dei servizi e degli interventi, in forma concertata, tra partner pubblico e partner progettuale privato, partendo dalle proposte progettuali selezionate come idonee. Il processo di coprogettazione si svolge, attraverso fasi successive di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo “esecutivo”. A partire dalla proposta progettuale che avrà ottenuto la valutazione maggiore si procederà all’elaborazione del progetto definitivo che dovrà, comunque, tendere a ricondurre ad un unico progetto condiviso i diversi contributi e proposte selezionati come idonei, garantendo livelli di coerenza con gli stessi e con possibilità di apportare modifiche e variazioni tali da non alterarne, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi essenziali. |
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Fase D |
Negoziazione e stipula dell’Accordo di collaborazione a conclusione della fase di coprogettazione tra il partner pubblico e il partner progettuale privato costituito in Associazione Temporanea di Scopo. La negoziazione è finalizzata a definire in modo congiunto i contenuti dell’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto definitivo condiviso nella fase di coprogettazione. L’ accordo di collaborazione, in applicazione dell’art. 119 del D.Lgs 267/2000, consiste in un accordo sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di collaborazione pubblica a titolo di compensazione degli oneri che il partner del privato assume per la partecipazione, senza scopi di lucro, all’esercizio della funzione di produzione ed erogazione di servizi di interesse generale. L’accordo ha per contenuto un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la coprogettazione e cogestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull’assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato non profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi coprogettati. |
- L’esito di questa procedura articolata nelle fasi di cui al comma 1 è la costituzione di un partenariato pubblico/privato sociale da realizzare attraverso:
- una organizzazione temporanea tra ente pubblico e partner progettuale privatoper l’integrazione temporanea delle rispettive organizzazioni, risorse e competenze ai fini della coproduzione e cogestione dei servizi e delle attività co-progettate;
- l’implementazione dimisure di collaborazione pubblica di tipo organizzativo, economico e finanziario a sostegno della partecipazione, priva di finalità di lucro, del partner progettuale, all’esercizio della funzione pubblica sociale;
- la concessione di risorse pubbliche, con funzione compensativa e non corrispettiva, concesse solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale;
- l’obbligo di restituzione da parte del partner progettuale privato, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti.
- I termini di conclusione delle fasi della procedura di cui al comma 1) sono così stabiliti:
- Fase A) Avviso di manifestazione di interesse dal 08 novembre al 15 dicembre 2024
- Fase B) Selezione per l’individuazione del partner progettuale entro il 20 dicembre 2024
- Fase C) Coprogettazione per l’elaborazione del progetto definitivo entro il 7 febbraio 2025
- Fase D) Negoziazione e stipula dell’accordo di collaborazione entro il 21 febbraio 2025
- L’attivazione del servizio dovrà avvenire a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accordo di collaborazione.
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
- Sono ammessi a partecipare all’istruttoria pubblica di coprogettazione tutti gli enti del Terzo settore che, in forma singola o associata, siano interessati a coprogettare i servizi e gli interventi di cui al Documento Preliminare (Allegato 1) e a cogestire i relativi servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale.
- Si intendono enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017;
- non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Qualora l’Ente non risulti iscritto al RUNTS, lo stesso è tenuto a documentare le ragioni di tale circostanza (es. istruttoria non completata) e ad indicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Nazionali/Associazioni/Imprese Sociali. In ogni caso non potranno essere ritenute valide le candidature di Enti per i quali sussistano ragioni ostative all’iscrizione al RUNTS o nei casi in cui la procedura di iscrizione/trasmigrazione abbia avuto esito negativo;
- È possibile prevedere per attività specifiche e delimitate, strumentali alla realizzazione del progetto a favore degli utenti e per l’incremento di enti per LPU, l’utilizzo di soggetti terzi fornitori, (ad esempio per corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc). Tale possibilità non può essere superiore al 15% del valore complessivo del progetto
- iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;
- (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso.
- Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alle attività e servizi indicati nel documento preliminare di coprogettazione:
La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea documentazione, di essere in possesso delle seguenti caratteristiche:- Avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con esperienza documentata negli ambiti a cui si fa riferimento nel progetto;
- Aver maturato, negli ultimi cinque anni, esperienze significative per almeno un anno negli ambiti tematici e nella tipologia di azioni individuate dal progetto;
- Si impegni, in caso di ammissione alla co-progettazione, a dare vita, unitamente agli altri soggetti ammessi, ad una Associazione Temporanea di Scopo secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico di Co-progettazione;
- Si impegni, in caso di ammissione alla Coprogettazione, a produrre dichiarazione dei propri operatori coinvolti nelle attività previste dall’Avviso con le quali i medesimi attestino di non essere parte e di astenersi dall’intraprendere qualunque rapporto a titolo oneroso di fornitura di servizi o opere libero professionali a persone sottoposte a misure penali che fruiscano o abbiano fruito dei percorsi, delle iniziative e delle azioni oggetto della Coprogettazione, in costanza di detta fruizione e nei due anni successivi al termine della medesima. A tale scopo sarà onere degli enti ammessi alla co-progettazione far sottoscrivere e pervenire all’UDEPE le dichiarazioni di ciascun proprio operatore interessato, contestualmente alla sua individuazione.
- Si impegni, in caso di ammissione alla co-progettazione, a individuare e mettere a disposizione del progetto, unitamente agli altri soggetti partecipanti alla Associazione Temporanea di Scopo, almeno una sede operativa, ubicata sul territorio della Provincia in cui ha sede il soggetto proponente.Saranno prese in considerazione esclusivamente le proposte progettuali concernenti l’intero ambito tematico della co-progettazione; potranno altresì essere valorizzare proposte su azioni specifiche da erogarsi sull’intero territorio ligure, eventualmente da remoto.
- Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione all’attività di cui al Documento Preliminare di Coprogettazione:
Fatturato medio annuo di almeno € 50.000 (euro cinquantamila) avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2018/2024) nella gestione di servizi, interventi e azioni oggetto dell’iniziativa progettuale.
- Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- Si richiama quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dai soggetti interessati.
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
- Per partecipare alla procedura di istruttoria pubblica i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione (allegato 4), allegando – a pena di esclusione:
- la propria proposta progettuale (allegato 4a), elaborata avendo a riferimento gli atti posti a base della procedura (il presente Avviso, il Documento preliminare di coprogettazione, il Piano Economico Finanziario Preventivo);
- proposta Piano Economico Finanziario (allegato 4b)
- La domanda di partecipazione con la documentazione ad essa allegata dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo prot.uepe.genova@giustiziacert.it, inderogabilmente, entro le ore 24.00 del giorno lunedì 9 dicembre 2024.
- Nell’oggetto dovrà chiaramente essere indicata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Istruttoria pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione in partnership di servizi ed interventi di reinserimento sociale di persone in misure penali sul territorio”; inoltre dovranno essere chiaramente riportati, all’inizio del corpo del messaggio PEC, il nominativo e la ragione sociale del candidato mittente. In caso di soggetti riuniti dovrà essere indicata l’intestazione di tutti i soggetti, evidenziando quella della mandataria capogruppo.
- Sarà possibile, in caso di dimensioni della documentazione da inviare eccedenti la capienza della singola PEC, procedere a più invii, purché aventi il medesimo oggetto e chiaramente recanti i dati di cui al precedente comma 3, nonché l’indicazione del numero complessivo di PEC contenenti la documentazione in questione. In tal caso, i termini di scadenza saranno considerati rispetto all’invio dell’ultima delle suddette PEC.
- La PEC dovrà contenere due differenti allegati:
- Allegato n. 1 - Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica di coprogettazione
- Allegato n. 2 - Proposta progettuale di coprogettazione e proposta Piano Economico Finanziario
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA
- Nell’Allegato n. 1 “Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione, conforme al modello allegato (Allegato 4) contenente:
- tutti i dati anagrafici e identificativi dei candidati, compresi codice fiscale, partita IVA e individuazione del soggetto, dell’indirizzo e dei recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica certificata - e di posta elettronica ordinaria, ove disponibile) a cui far pervenire comunicazioni. (Eventuali variazioni delle informazioni suddette, anche dell’interesse dei candidati, dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento. L’UDEPE declina ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione).
- le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relative al possesso di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’art.6. I consorzi dovranno indicare, pena l’esclusione, per quali consorziati concorrono: solo a questi ultimi consorziati, indicati nella domanda di partecipazione, è fatto divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma.
- L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- Fotocopia documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
- Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio di € 1.183,75 pari al 2% del costo complessivo stimato della coprogettazione di cui all’art. 3 comma 1, costituito da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, conforme, a pena di esclusione, allo schema tipo Allegato A e alla scheda tecnica Allegato B di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31, da rinnovarsi in caso degli eventuali rinnovi annuali, corredata della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, Cod. Civ. (ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016). In caso di riunione di concorrenti già costituita, le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, che sono responsabili in solido.
- Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti, che durante lo svolgimento della procedura operano individualmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione.
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali riferisce l’obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere prestate anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’art. 145, comma 50 della Legge n. 388/2000. - Nel caso il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento), pari all’1% del costo complessivo stimato della coprogettazione di cui all’art. 3 comma 1, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano riferite univocamente alla tipologia dei lavori della categoria prevalente.
- La cauzione copre la mancata stipula dell’accordo di collaborazione per fatto del partner progettuale e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della convenzione stessa, mentre ai soggetti non individuati come partner sarà restituita entro trenta giorni dall’approvazione delle risultanze dell’istruttoria pubblica di coprogettazione.
- Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti, che durante lo svolgimento della procedura operano individualmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione.
- Procura speciale o copia autenticata della stessa, nel caso l’istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.
- Dichiarazione attestante l’impegno alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla coprogettazione (si dovrà giungere alla costituzione di un’unica Associazione Temporanea di Scopo composta da tutti i soggetti ritenuti idonei e ammessi alla coprogettazione in relazione ai diversi Programmi) da formalizzarsi prima dell’avvio della fase di coprogettazione (Fase C comma 1, art.4).
- Atto costitutivo o statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività nei settori oggetto della procedura.
- Domanda di partecipazione, conforme al modello allegato (Allegato 4) contenente:
- L’Allegato n. 2 “Proposta progettuale di coprogettazione”deve contenere, a pena di esclusione, l’elaborato della proposta progettuale costituito da:
- Relazione, strutturata utilizzando l’apposito format predisposto (Allegato 4.a), corrispondente alle categorie di criteri in cui si articola il sistema di valutazione di cui al successivo art. 9, redatta aderendo alle indicazioni ivi contenute, cui potranno essere allegati documenti e schede di completamento della proposta.
- Proposta di piano finanziario di massimadella coprogettazione redatto in conformità al modello allegato (Allegato 4.b).
Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
- La valutazione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri e sub criteri con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100:
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Criteri e sub criteri di valutazione |
Descrizione |
Punteggio massimo per criterio e sub-criterio |
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A. Criterio |
Rispondenza dell’esperienza tecnico-professionale alle priorità e bisogni individuati nella lettura del contesto |
10 |
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a. Sub-criterio |
numero anni di esperienza maturata (punti 0,5 per anno) nell'ambito di servizi, interventi e attività legate al reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti penali e al tema del benessere e sviluppo di comunità |
max 4 punti |
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b. Sub-criterio |
numero di progetti innovativi e sperimentali già realizzati o in corso di realizzazione in materia di reinserimento sociale di persone sottoposte a provvedimenti penali (un punto per progetto) |
max 6 punti |
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B. Criterio |
Strumenti di governo, di presidio, di valutazione e di condivisione dei risultati della coprogettazione |
30 |
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a. Sub-criterio |
indicazione degli ambiti collegiali e di integrazione tra l’organizzazione dell’ente e quella del soggetto partner finalizzati a garantire il presidio strategico, orientativo e operativo della coprogettazione con esplicitazione dei rispettivi ruoli e responsabilità. |
max 10 punti |
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b. Sub-criterio |
proposta di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle attività (indicatori e strumenti di valutazione) |
max 10 punti |
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c. Sub-criterio |
Articolazione di sistemi di restituzione e condivisione con le Comunità territoriali dei risultati delle azioni e dei percorsi intrapresi, anche mediante utilizzo di tecnologie digitali |
max 10 punti |
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C. Criterio |
Modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività oggetto della coprogettazione |
15 |
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a. Sub-criterio |
Articolazione delle sedi degli enti per attività oggetto del bando, in tutte le Provincie (Imperia, Savona, Genova, La Spezia e Massa-Carrara) |
Max 10 punti |
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a. Sub-criterio |
Articolazione delle sedi degli enti per attività oggetto del bando, in una o più di una Provincia ( Imperia, Savona, Genova, La Spezia e Massa-Carrara) |
Max 5 punti |
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D. Criterio |
Competenze del personale da impiegare |
10 |
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a. Sub-criterio |
specifiche qualifiche, titoli scolastici, accademici e professionali posseduti negli ambiti della coprogettazione |
max 4 punti |
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b. Sub-criterio |
esperienze maturate nell’ambito di specifici progetti attinenti i temi del benessere di comunità, della giustizia riparativa, del reinserimento sociale. |
max 6 punti |
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E. Criterio |
Proposte innovative di sviluppo di comunità e restituzione sociale |
15 |
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F. Criterio |
Risorse aggiuntive della coprogettazione da parte del proponente |
20 |
Art. 10 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
- La procedura di selezione finalizzata all’individuazione dei soggetti partecipanti idonei per l’ammissione alla coprogettazione è svolta da una Commissione tecnica, composta da tecnici competenti per le materie oggetto di coprogettazione, presieduta dal dirigente responsabile dell’UDEPE, di cui non potrà fare parte il Responsabile unico del procedimento, da nominarsi con provvedimento dello stesso Dirigente responsabile dell’UDEPE, dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.
- La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute non aperte al pubblico per la valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle proposte progettuali e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
- Ultimata la valutazione, la Commissione procederà, alla pubblicazione dei punteggi complessivamente attribuiti e relative motivazioni e alla dichiarazione della graduatoria di merito in base alla quale sarà disposta la ammissione dei candidati alla fase della coprogettazione.
- Tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito che avranno conseguito nella valutazione delle relative proposte progettuali il punteggio complessivo minimo di 60/100 saranno ammessi alla fase della coprogettazione. Agli stessi l’UDEPE darà comunicazione individuale dell’ammissione alla fase della coprogettazione, fissando la data dell’incontro per la verifica della disponibilità dei candidati a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo.
- I partecipanti ammessi che hanno dato la loro adesione dovranno quindi riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da costituire in forma scritta, finalizzata alla coprogettazione e alla successiva stipula dell’accordo procedimentale di collaborazione per la gestione, in partenariato pubblico-privato sociale, dei servizi e interventi coprogettati.
- L’UDEPE si riserva di procedere alle attività previste nel presente articolo e a quelle successive anche in caso di presentazione di una sola candidatura; in tal caso, ovviamente, l’obbligo di cui al comma precedente è da ritenersi caducato.
Art.11 - L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
- La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell’accordo procedimentale di collaborazione definito nella fase E di cui all’art. 4 comma 1.
- L’accordo di collaborazione dovrà avere i seguenti elementi costitutivi minimi:
- Contenuto, oggetto e funzione dell’accordo
- Durata dell’accordo
- Costi e risorse della coprogettazione.
- Impegni delle parti dell’accordo di collaborazione
- Varianti al progetto definitivo della coprogettazione
- Assetto organizzativo della coprogettazione.
- Sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della coprogettazione
- Risorse umane adibite ai servizi e agli interventi in coprogettazione.
- Garanzia definitiva
- Assicurazioni
- Erogazione contributo a compensazione
- Divieto di cessione
- Inadempienze e penali
- Risoluzione
- Trattamento dei dati personali
- Rinvii normativi
- Controversie
- Registrazione
- Allegati:
- progetto definitivo del servizio
- piano economico-finanziario della coprogettazione.
- Il soggetto coprogettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo entro il termine di cui al comma 3 dell’art. 4, l’Ente capofila dell’accordo di rete istituzionale potrà dichiararne la decadenza dall’accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli spese e danni conseguenti.
- A garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con la convenzione/accordo di collaborazione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi nonché a garanzia della restituzione delle somme eventualmente erogate in più dal partner pubblico rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art.3, il partner progettuale dovrà costituire polizza fideiussoria o bancaria o garanzia rilasciata da intermediari finanziari per un importo pari al valore complessivo dei predetti benefici risultante dal progetto definitivo allegato alla convenzione/accordo di collaborazione.
- È vietato cedere anche parzialmente l’accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate all’ente. È fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di proposta progettuale, pena l’immediata risoluzione dell’accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.
Art. 12 - VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COPROGETTAZIONE
- Nel corso di validità dell’accordo di collaborazione possono essere apportate, con le modalità da disciplinarsi nell’accordo stesso, varianti al progetto definitivo approvato:
- quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell’emergere di nuove ed impreviste esigenze;
- quando, sulla base dell’attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell’andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
- per l’intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dai partner progettuali, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell’accordo di collaborazione;
- quando, per l’intervenuta disponibilità di altri Enti Pubblici, oltre quelli sottoscrittori dell’Accordo ex art. 15 L. 241/1990, si renda possibile e opportuno procedere all’implementazione della rete istituzionale costituita con tale convenzione;
- per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.
- Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato e allegato alla convenzione/accordo di collaborazione. Dette varianti non possono comunque comportare, nel loro insieme, un incremento superiore al 20% della spesa complessiva della coprogettazione prevista dal progetto e dal piano finanziario definitivi. In ogni caso deve essere garantito l’adeguamento delle risorse aggiuntive monetarie e non monetarie, da conferirsi dal partner progettuale e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio, per assicurare la stessa quota percentuale di cofinanziamento delle spese di coprogettazione prevista dalla convenzione/accordo di collaborazione.
- Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi della convenzione/accordo di collaborazione.
Art. 13 - ASSICURAZIONE
- Il partner progettuale è tenuto a possedere o stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto di coprogettazione a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e che quest’ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose.
ART. 14 - APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Alla presente istruttoria pubblica di coprogettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – e s.m.i. - dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR i dati forniti dai soggetti partecipanti all’istruttoria pubblica di coprogettazione saranno trattati dall’Ente capofila dell’accordo di rete istituzionale esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e per la successiva stipula e gestione della convenzione/accordo di collaborazione. Il titolare del trattamento dei dati è l’UDEPE.
ART. 16 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella Premessa.
Il presente avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato mediante inserimento nel sito web dell’UDEPE (www.giustizia.it) per almeno quarantacinque (45) giorni consecutivi.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dr. Giuseppe Reghitto, Funzionario dell’Organizzazione e delle Relazioni presso l’UDEPE di Genova.
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP, da inviare all’indirizzo di posta certificata (prot.uepe.genova@giustiziacert.it) entro e non oltre il 25° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso. I chiarimenti saranno pubblicati sito web dell’UDEPE (www.giustizia.it) nei successivi dieci (10) giorni dalle richieste.
Gli interessati possono ottenere informazioni presso la sede dell’UDEPE in Viale Brigate Partigiane 12, C.A.P. 16129 - Genova, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Allegati
- Allegato 1 - Documento preliminare alla coprogettazione Genova
- Allegato 2 - Accordo rete istituzionale Genova
- Allegato 3 - Piano economico finanziario preventivo della coprogettazione Genova
Documenti
- Allegato 4 - Domanda di partecipazione
- Allegato 4a - Format proposta progettuale
- Allegato 4b - Proposta di Piano Finanziario di massima per la Coprogettazione
Genova, 08/11/2024
Il Dirigente responsabile dell'Udepe
Dr.ssa Laura Bottero