Servizi di cancelleria - Spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado non irrevocabile e non dichiarata provvisoriamente esecutiva – rilascio della formula esecutiva-esclusione

provvedimento 17 dicembre 2019

Mentre i capi di condanna contenuti nelle sentenze civili sono provvisoriamente esecutivi ex lege (art. 282 c.p.c.), nel processo penale lo sono solo ove il giudice abbia dichiarato gli stessi provvisoriamente esecutivi ex art. 540, comma 1, c.p.p. (“a richiesta della parte civile” e in presenza di “giustificati motivi”), con l’unica eccezione della condanna al pagamento di una provvisionale ex art. 539, comma 2, c.p.p., che è “immediatamente esecutiva” (art. 540, comma 2, c.p.p.). Inoltre, mentre nel processo civile la condanna al pagamento delle spese di lite può accedere a qualsiasi capo di sentenza, indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento) e dal segno (accoglimento, rigetto o altro) della decisione principale (così Cass. civ. n. 21367/2004, n. 16003/2008, n. 4306/2008, n. 1283/2010 e n. 10453/2014), nel processo penale essa consegue necessariamente alle statuizioni civili della pronuncia penale, potendo essere emessa solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno proposte in quella sede dalla parte civile (art. 541 c.p.p.).
Pertanto, ove il giudice penale non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e ove non abbia riconosciuto, in favore di quest’ultima, una provvisionale (“immediatamente esecutiva” ex lege), anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale.


Struttura di riferimento

Legislazione