Indennità - Giudici dei tribunali per i minorenni - Presupposti per la liquidazione - Anche alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs n. 116 del 2017

provvedimento 23 ottobre 2019

Per la liquidazione degli esperti dei tribunali per i minorenni, ancorché immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 273 - Deve essere esclusa l’applicabilità agli esperti dei tribunali per i minorenni delle disposizioni di cui dell’art. 25 del d.lgs. 116/2017 (relative alla nuova regolamentazione previdenziale e, in particolare, alla tutela contro gli infortuni), non applicandosi la nuova disciplina della magistratura onoraria alla categoria degli esperti dei tribunali per i minorenni - Anche per quanto concerne la natura fiscale del compenso percepito dagli stessi nulla è cambiato rispetto al passato e, pertanto, continua ad applicarsi la normativa tributaria di riferimento.

A ciò si aggiunge che, peraltro, gli esperti dei tribunali per i minorenni, quali ausiliari del giudice, vengono pagati con i fondi del capitolo 1360 e non con quelli del capitolo 1362, dedicato specificamente alla magistratura onoraria.
 


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