Fondo unico di giustizia (FUG) - Somme non reclamate nei cinque anni successivi alla definizione del procedimento – Restituzione di somme che avrebbero dovuto essere devolute al FUG

provvedimento 14 maggio 2018

Ove il debitore esecutato non sia stato posto nelle condizioni di conoscere il provvedimento di restituzione disposto in suo favore dal giudice dell’esecuzione, non è possibile procedere alla devoluzione delle somme al FUG, non essendo mai iniziato a decorrere il termine di cinque anni di cui all’art. 2, comma 2, lett. c-bis), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ad analoga conclusione deve pervenirsi laddove si accerti che tale mancata devoluzione sia stata invece frutto di una “dimenticanza” dell’ufficio (a fronte della regolare comunicazione anche al debitore esecutato del provvedimento di devoluzione delle somme in suo favore).  Tanto chiarito, ove si provvedesse, di fronte a una richiesta di restituzione di somme formulata dall’avvocato del debitore esecutato, alla (tardiva) devoluzione delle somme stesse al FUG, non si farebbe altro che procrastinare ulteriormente il momento della restituzione (comunque dovuta, anche dopo il decorso del termine di 5 anni), provocando l’intervento nel relativo procedimento amministrativo di un soggetto (Equitalia Giustizia S.p.A.) che è tenuto a provvedere in tal senso nella diversa (e fisiologica) ipotesi in cui, relativamente alle somme da restituire, “siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG”, nonché, come è ovvio, la maturazione di ulteriori interessi.


Struttura di riferimento

Provvedimento 14 maggio 2018 - Restituzione somme depositate in libretti di deposito e reclamate dopo oltre cinque anni dalla definizione del procedimento

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
UFFICIO I  (AFFARI CIVILI INTERNI)

 

Al Sig. Presidente della Corte di appello omissis

Oggetto: Quesito posto dall’Ufficio esecuzione mobiliare del Tribunale di omissis- Restituzione somme depositate in libretti di deposito e reclamate dopo oltre cinque anni dalla definizione del procedimento.  Rif. prot. DAG n. 60817 del 29 marzo 2017.

 Con nota n. prot. 4162 del 27 marzo u.s. codesta Corte d'appello ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di omissis volto a chiarire se sia possibile procedere alla restituzione di somme che avrebbero dovuto essere devolute al Fondo unico di giustizia(FUG), in quanto non reclamate nei cinque anni successivi alla definizione del procedimento, ma che sono ancora nella disponibilità dell'ufficio.

Prima di fornire risposta al quesito in esame (che peraltro è stato inviato a questa Direzione generale senza tener conto di quanto previsto dalla circolare n. prot. 67455 del 14.4. 2016 in base alla quale il Presidente della Corte d'appello verifica preliminarmente “se la questione in parola si è stata già affrontata e risolta ad altri uffici del medesimo distretto con una soluzione dallo stesso ritenuta condivisibile), in quanto, “in tal caso, appare evidente come sia del tutto superfluo investire anche questa Direzione generale”. Solo “in caso contrario, ovvero qualora detta soluzione non sia condivisa dal Capo dell'ufficio sovraordinato, quest'ultimo provvederà a trasmettere il quesito a questa Direzione generale esprimendo un motivato parere utile alla risoluzione del quesito proposto sulla base della relazione dell'ufficio richiedente, in modo da fornire in maniera esaustiva l'esatta rappresentazione del caso prospettato e favorire, al contempo, la formulazione di risposte più organiche e tempestive e, ove necessario, l'adozione di determinazione di carattere generale trasfuse in apposite circolari) si rende opportuno evidenziare quanto segue.


In primo luogo dalla nota a firma del direttore dell'ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di omissis , datata omissis, sembrerebbe emergere che il provvedimento ex art. 510 c.p.c., relativo alla procedura esecutiva n. omissis (con il quale il magistrato aveva provveduto all'assegnazione delle somme ai creditori procedenti e allo svincolo del residuo in favore del debitore esecutato) sia stata notificata al solo difensore delle parti creditrici (che avrebbero infatti ritirato i titoli ), non essendovi menzione della notifica del provvedimento stesso anche al debito esecutato.


Inoltre essendosi nella specie appreso della mancata devoluzione delle somme al FUG solo a seguito di sollecitazione dell'avvocato del debitore esecutato, potrebbe essere opportuno verificare che non vi siano situazioni analoghe in cui, nonostante il decorso del termine di cinque anni necessari per procedere alla devoluzione in esame ,l'ufficio non vi abbia provveduto (in quanto, ove così non fosse, occorrerebbe al più presto regolarizzare la situazione, ottemperando al vigente obbligo di legge in materia). Tanto si rappresenta per le eventuali determinazioni della S.V., ricordando che l'obbligo di devoluzione al FUG delle somme in esame trova la sua ratio anche nella necessità di gestirle in maniera fruttifera: a norma dell'art. 2, comma 6- bis), del decreto- legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, infatti, Equitalia giustizia S.p.A. trasferisce le somme liquide intestata al FUG “su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e affidabilità ed idonei livelli di servizio”

Tanto premesso e passando al merito del quesito in esame, deve affermarsi che, laddove effettivamente il debitore esecutato non si è stato posto nelle condizioni di conoscere il provvedimento di restituzione disposto in suo favore dal giudice dell'esecuzione, non sarà certo possibile procedere alla devoluzione delle somme al FUG, non essendo mai iniziato a decorrere il termine di cinque anni di cui all'art.2,comma 2, lettera c-bis del citato decreto- legge.

Ad analoga conclusione potrebbe tuttavia pervenirsi, in via di assoluta eccezione, laddove si accerti che, nello specifico caso su cui verte il quesito in oggetto, tale mancata devoluzione sia stata invece frutto di una “dimenticanza” dell'ufficio ( a fronte della regolare comunicazione anche al debitore esecutato del provvedimento di devoluzione della somma delle somme in suo favore). Al riguardo preme infatti ricordare in termini generali :

che, la norma del già citato art. 2, comma 2, lettera c- bis, del d. l. n. 143/2008 rientrano nel Fondo unico di giustizia le somme ovvero i proventi “depositate presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati degli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia”

che l'art. 2, comma 6 del medesimo decreto-legge prevede che, con decreto ministeriale, siano determinati, “i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte”

che il menzionato regolamento, adottato con decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, all'art. 2 disciplina gli aspetti legati alla restituzione delle risorse ai soggetti riconosciuti quali aventi diritto, individuando, al comma 2, nella società Equitalia giustizia S.p.a. il soggetto tenuto a provvedere alla restituzione delle somme relativamente alle quali siano stati adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG, mentre i successivi commi 3 e 4 dettano regole in materia di calcolo e contabilizzazione degli interessi, ivi compresi quelli relativi alle risorse per le quali interviene la revoca della confisca;

che da ultimo, con nota prot.n. 14530 del 26 gennaio 2018, l'Ispettorato generale di finanza del Ministero dell'economia e delle finanze, prendendo spunto da una richiesta di Equitalia Giustizia S.p.a. di essere autorizzata ad operare in compensazione per soddisfare la richiesta di restituzione di somme confiscate nell'ambito di un procedimento penale, ha confermato che il succitato contesto normativo di riferimento “porta a ritenere che, in generale, la materia dei rimborsi delle somme acquisite al FUG, trovi nella norma di settore sopra enucleate la propria disciplina…..”


Tanto chiarito, risulta evidente che, ove nel caso di specie si provvedesse, di fronte alla citata richiesta di restituzione di somme formulate dall'avvocato del debitore esecutato, alla (tardiva) devoluzione delle somme stesse al FUG, non si farebbe altro che procrastinare ulteriormente il momento della restituzione(comunque dovuta, anche dopo il decorso del termine di 5 anni di cui si è detto) provocando l’intervento nel relativo procedimento amministrativo di un soggetto (Equitalia giustizia S.p.A.) che è tenuto a provvedere in tal senso nella diversa (e fisiologica) ipotesi in cui, relativamente alle somme da restituire, “ siano stati adottati provvedimenti di dissequestro, ovvero di revoca della confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG (art. 2, comma 2, d. l. cit.), nonché, come è ovvio la maturazione di ulteriori interessi.

Roma, 14 maggio 2018


Il direttore generale
Michele Forziati