Diritti di copia e di certificazione - Supporti informatici – Criterio del calcolo per pagina - chiarimenti

provvedimento 16 novembre 2017

Per determinare l’importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall’Ufficio giudiziario su supporto informatico occorre distinguere tra testi digitalizzati (ossia acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall’Ufficio giudiziario nel corso delle indagini). Il criterio del “calcolo per pagina” può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso l’Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre rispetto alla documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015: gli Uffici giudiziari possono in tale ipotesi chiedere esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di euro 295,16” (ora rivalutato dal d.m. 7 maggio 2015 in euro 320,48).


Struttura di riferimento

Provvedimento 16 novembre 2017 - quesito della Procura della Repubblica di Vicenza in merito diritti di copia nel procedimento -OMISSISIS - Rif. prot. DAG n. 140657 del 25.07.2017


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Vicenza

e, p.c. al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
 

Oggetto quesito della Procura della Repubblica di Vicenza in merito diritti di copia nel procedimento -OMISSISIS -
Rif. prot. DAG n. 140657 del 25.07.2017,

Con nota n. prot. 5949 del 17 luglio 2017, (allegato 1), la S.V. ha chiesto delucidazioni in merito alla “quantificazione dei diritti di cancelleria dovuti dalle parti private per ottenere copia del fascicolo processuale” relativo al procedimento “-OMISSIS-” custodito dall’Ufficio su supporto informatico.

La nota in esame è corredata dalla relazione del Dirigente amministrativo di codesta Procura e dal parere reso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, che propongono soluzioni tra loro molto diverse: mentre infatti quest’ultimo considera “più convincente”, la soluzione che prevede di calcolare, al fine di quantificare i diritti da corrispondere per il rilascio di copie, “solo le pagine cartacee acquisite con digitalizzazione, mentre per il materiale acquisito nativamente con DVD si applica la tariffa per compact disc”,, il Dirigente amministrativo di codesta Procura Generale, con la condivisione della S.V., ritiene che, in base all’articolo 4, comma 5, del d.l. n. 193 del 2009, nonché “considerato che l’ufficio ha dichiarato di aver quantificato, seppur con approssimazione, il numero delle pagine, la soluzione corretta consiste nell’applicare la tariffa per pagina (rectius, per scaglioni di pagine)”.


Nel contempo questa Direzione generale, in data 1 agosto c.a., ha ricevuto la segnalazione del Presidente dell’associazione “-OMISSIS-” (allegato 2), con la quale sono stati evidenziati gli elevati costi “per la costituzione di parte civile”, nel procedimento a carico della – OMISSIS-, dovuti per l’appunto, all’importo preteso dall’Ufficio a titolo di diritti di copia.

A fronte di tale segnalazione, questa Direzione Generale, con nota n. prot. 153855 del 17 agosto 2017 (allegato 3), inviata al solo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, premesso di aver già affrontato la materia in esame nella circolare in tema di “diritti di cancelleria per rilascio di copie su supporto informatico diverso da floppy disc e compact disc” (prot. DAG n. 157302.U e n. 157354.U, trasmessa a tutti gli uffici giudiziari), ha rammentato che dalla “sentenza del Consiglio di Stato n. 4408/2015 del 21 settembre 2015 (-OMISSIS-) si evince che, avuto riguardo a richieste di copie su supporti informatici diversi da floppy disc e compact disc (DVD, chiavette USB, hard disk esterni), premessa l’esistenza di una <<lacuna determinata dal mancato allineamento tra norma e tecnologia di comune diffusione, ed escluso che possa vietarsene od anche semplicemente disincentivarne l’utilizzo>>, gli uffici giudiziari possono richiedere una sola volta l’importo forfettario di € 295,16 (ora 320,48) in relazione a ciascuna richiesta di copie, con esclusione dei casi in cui sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate su supporto informatico (art. 4, comma 5, d.l. n. 193/2009, convertito in legge n. 24/20 10)”.


La Procura della repubblica presso il Tribunale di Vicenza, con successiva nota del 18.08.2017, n. prot. 3389 (allegato 4), rispondendo alla richiesta di questa Direzione generale “di far conoscere le determinazioni assunte al riguardo”, ha poi comunicato che “successivamente alla presentazione del quesito, con l’ausilio di un software, è stato possibile in data 27.07.2017 contare le pagine in formato pdf (n. 1.164.581) e, a cura del Dirigente della segreteria, è stato predisposto un prospetto dei diritti per alcune possibili richieste”. Al momento, dunque, secondo quanto indicato dal Dirigente amministrativo della predetta Procura della Repubblica di Vicenza (nota prot. n. 79/2017: allegato 5), l’Ufficio percepisce i diritti di copia secondo la tabella n. 6, richiamata dall’articolo 267 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quando è possibile procedere al conteggio delle pagine, mentre percepisce “euro 320,48 per CD/DVD/HD ove questo non sia praticabile per le difficoltà tecniche o per la natura del documento (es. file voce)”.


Orbene, così riassunta la complessa vicenda in esame si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti.

Come noto, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 4408 del 21 settembre 2015, ha confermato - in relazione al noto processo -OMISSIS-, nel quale, preme segnalare, una gran parte della documentazione acquisita agli atti del processo era costituita da documenti cd. nativi digitali, tant’è che la sentenza fa proprio riferimento ad un rilascio di copia mediante riversamento di dati su supporti informatici idonei alla loro archiviazione - l’interpretazione adottata dal T.A.R. Lazio con la sentenza del 12 maggio 2014 per cui, come già ricordato gli uffici giudiziari possano chiedere, “esclusivamente e per una sola volta l’importo forfettario di euro 295,16” (ora rivalutato dal D.M. 7 maggio 2015 in euro 320,48).

Tale principio è stato ribadito anche da questa Direzione generale con la circolare del 20 ottobre 2015, nella quale si è anche precisato che “il principio sancito dal giudice amministrativo si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte”, con la conseguenza che, “se quest’ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia”.


Tenuto conto di quanto sopra, nonché in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 40 del d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, per determinare correttamente l’ammontare dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall’Ufficio su supporto informatico (ex art. 4, comma 5, d.l. n. 193/2009, convertito in legge 24/2010) occorre distinguere tra testi digitalizzati (ovverossia ascuisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall’Ufficio giudiziario nel corso delle indagini).

Come già precisato da questa Direzione generale con nota del 23 dicembre 2015 (prot. DAG n. 194688.U: allegato 6), in risposta ad un quesito del Presidente del Tribunale di Cremona relativamente al processo “-OMISSIS-”, il principio sancito dal TAR Lazio e ripreso poi dal Consiglio di Stato, “non si applica laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico previa scansione da parte del personale di cancelleria”: il criterio del “calcolo a pagine”, in altre parole, può trovare applicazione solo nel caso in cui la cancelleria abbia provveduto alla materiale scansione del documento analogico al fine da renderlo fruibile anche con modalità digitale, ma non anche rispetto alla documentazione digitale acquisita come tale dall’ufficio giudiziario.

Tale sembra essere il ragionamento seguito dai giudici amministrativi anche nel caso della -OMISSIS-: nella citata sentenza del TAR Lazio, infatti, si dà atto che “nel caso di specie i dati sono stati riversati dal Tribunale… su supporti DVD, BR e HD…” senza dunque effettuare, in relazione a tali “dati”, alcuna valutazione in merito alla possibilità di conteggiare le pagine eventualmente contenute nei files acquisiti digitalmente.


Il TAR del Lazio, in tale occasione, si è piuttosto interrogato circa la possibilità di applicare analogicamente il costo indicato nella tabella 8 allegata al d.P.R. n. 115 del 2002 per il rilascio di copia su CD, “a tutti i supporti diversi da quelli contemplati e quindi anche agli HD”, ritenendo possibile il ricorso ad “una diversa analogia juris, alla stregua della ratio legis quale ricostruibile dal vigente ordinamento positivo ed, in particolare, dal citato art. 40…”, nonché precisando che “resta da definire l’entità del diritto esigibile, che la norma di riferimento per identità dei fini individua nei <<costi del servizio>>”. Per il giudice amministrativo, infatti, “i <<costi>> del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell’Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare…..e non può nemmeno essere parametrato al numero degli accessi effettuati o alla quantità dei dati effettivamente estratti…mentre costituisce certamente un <<costo>> l’approntamento ed il presidio delle strumentazioni informatiche e telematiche (hardware e software) necessarie per garantire l’attuazione delle norme di legge sul nuovo processo telematico, ma anche sia per consentire lo svolgimento del “servizio” in favore degli utenti del servizio giustizia che si avvalgono di tale possibilità, costo che il medesimo T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia già quantifica, sia pure con

 

Il ragionamento svolto dal giudice amministrativo con riferimento al “costo del servizio” - parametro richiamato anche dall’articolo 40 del d.P.R. n. 115 del 2002, e che dovrà essere utilizzato anche in sede di emanazione del Regolamento sui diritti di copia - porta dunque a ritenere che il criterio del “calcolo per pagina” indicato dall’art. 4, comma 5, d.l. n. 193/2009, convertito in legge n. 24/2010, possa trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso l’Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre rispetto alla documentazione digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, debba trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015 e riportato nella citata circolare di questa Direzione generale del 20 ottobre 2015.

 

Roma, 16 novembre 2017

Il Direttore generale
Michele Forziati