Contributo unificato - Sovraindebitamento – Istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi – Regime fiscale

provvedimento 20 dicembre 2017

Le istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto nel momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina, senza obbligo di versamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario. Le istanze proposte dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti “privatamente dalla parte” devono invece inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all’art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo unico.