Contributo unificato - Procedimento di concordato preventivo – Fasi dell’omologa e relativa attuazione – Pagamento del contributo unificato – Non è dovuto

provvedimento 4 febbraio 2021

Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato, ha natura unitaria: le sue diverse “fasi giurisdizionali” sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l’unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa – non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all’impianto del testo unico delle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. “o”, d.P.R. n. 115/2002), il contributo unificato d’iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.