Magistratura onoraria - Contributo economico previsto dall’art. 119, d.l. 18 del 2020 - Provvedimenti organizzativi dei capi Uffici giudiziari per il periodo 12 maggio- 30 giugno 2020 - Criteri di spettanza in caso di brevi periodi sospensione attività giudiziaria

provvedimento 29 luglio 2020

In caso di adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività giurisdizionale nel periodo 12 maggio – 30 giugno da parte dei capi degli uffici giudiziari per periodi brevi e comunque inferiori a 30 giorni, il contributo economico è erogabile in proporzione alle giornate di effettiva sospensione (fermo in ogni caso il limite normativo massimo di tre mensilità ed il tetto economico di euro 1.800), tenuto conto  sia del criterio di “parametrazione” recepito nel primo comma dell’art. 119 D.L. 18/2020, rispetto al numero di giorni di effettiva sospensione, sia della riconoscibilità del suddetto beneficio solo in presenza di una “effettiva” sospensione dell’attività.


Struttura di riferimento

Provvedimento 29 luglio 2020 - Concessione del contributo economico ai sensi dell’art. 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) a favore dei magistrati onorari in servizio


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Messina

 

Oggetto: Quesito – Concessione del contributo economico ai sensi dell’art. 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) a favore dei magistrati onorari in servizio.
Rif. prot. DAG n. 104912.E del 3.7.2020


Con la nota in oggetto è stato chiesto di chiarire, “a seguito di informali interlocuzioni con altri uffici” riguardo alla sospensione dell’attività giudiziaria ai sensi dell’art. 83 D.L. 18/20 e alla concessione del contributo economico di cui all’art. 119 D.L. 18/20 in favore dei magistrati onorari in servizio, se “per eventuali sospensioni, anche di pochi giorni, derivanti dall’adozione da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari di ulteriori provvedimenti di rinvio, il contributo economico in argomento dovrà essere: a) proporzionato, cioè commisurato alle giornate di effettiva sospensione; ovvero b) non concesso quando la sospensione non è pari (o maggiore) al mese; ovvero c) concesso nella misura dell’intera mensilità nonostante la sospensione sia inferiore ai 30 giorni perché il contributo è ‘fisso mensile’ ”.


Codesta Presidenza ha precisato di ritenere che “nell’eventualità di provvedimenti di sospensione nel periodo 12 maggio – 30 giugno adottati dai singoli capi degli uffici giudiziari di questo distretto per periodi brevi e comunque inferiori a 30 giorni, il contributo economico debba essere erogato in proporzione alle giornate di effettiva sospensione dell’attività. Ciò in ragione sia dell’uso del termine “parametrato” utilizzato nel primo comma dell’art. 119 D.L. 18/2020 ripreso e riconfermato dalla circolare DAG n. 60009.U del 10.4.2020 nel punto in cui si riporta quanto illustrato nella relazione al D.L. 18/2020, sia in ragione della “circostanza fattuale” che detto beneficio possa essere riconosciuto solo in presenza di una “effettiva” sospensione dell’attività giudiziaria".


Ebbene, nel condividersi l’interpretazione della norma fornita da codesta Presidenza, si ribadisce quanto esposto nella circolare sopra citata e pertanto, per il periodo compreso fra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, il contributo economico potrà essere concesso in proporzione alla effettiva sospensione dell’attività giudiziaria, determinata dal provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. g) (rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020), con la precisazione che in ogni caso il contributo complessivamente corrisposto al magistrato onorario non potrà essere superiore ai tre mesi e quindi alla somma di € 1.800.


Roma, lì 29 luglio 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo