Servizi di cancelleria - Rimborso forfettario delle spese generali per avvocato - Mancata liquidazione specifica nel provvedimento giudiziale - Regime di liquidazione per gli Uffici - Richiamo a Cass. II sez. civ. n. 9385/2019

provvedimento 30 novembre 2020

Qualora il provvedimento giudiziale di liquidazione degli onorari al difensore non rechi esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, sono applicabili i criteri fissati con ordinanza nr. 9385/2019 della Suprema Corte, II sez. civ. in forza dei quali all’avvocato spettano, in aggiunta ai compensi, le spese forfettarie nella misura del 15%; pertanto l’Ufficio spese pagate dall’erario dell’ufficio giudiziario, nel compilare il modello di pagamento, deve aggiungere tale voce, dovuta al 15% in assenza di motivata riduzione del giudice in ordine alla percentuale applicabile.