Contributo unificato - Iscrizione a ruolo dei giudizi di: impugnazione di lodo arbitrale; procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello; reclamo ex art. 18 R.D. n. 267/1942

provvedimento 9 dicembre 2019

1. Deposito del lodo arbitrale e impugnazione di lodo arbitrale. Il procedimento disciplinato dall’articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).

Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c.

Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all’articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l’importo con riguardo al valore del giudizio.

2. Procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello – Determinazione del contributo unificato.Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d’appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. cit.

3. Reclamo ex art. 18 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Determinazione del contributo unificato.Il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, è quello previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, con relativa maggiorazione prevista, per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico delle spese di giustizia, attesa la natura impugnatoria di tale giudizio.


Struttura di riferimento

Provvedimento 9 dicembre 2019 - Quesiti sul contributo unificato di iscrizione a ruolo dei giudizi di: 1) impugnazione di lodo arbitrale; 2) procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello; 3) reclamo ex art. 18 r.d. n. 267/1942 – Riscontro


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Al sig. Presidente della Corte di appello di Catania


Oggetto: Quesiti sul contributo unificato di iscrizione a ruolo dei giudizi di: 1) impugnazione di lodo arbitrale; 2) procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello; 3) reclamo ex art. 18 r.d. n. 267/1942 – Riscontro.

Rif. prot. DAG n. 12605.E del 21.1.2019 e n. 102101.E del 18.5.2019.


Con le note indicate in oggetto, codesta Corte di appello ha posto tre quesiti relativi all’importo del contributo unificato da corrispondere per l’iscrizione a ruolo dei seguenti procedimenti:

  • impugnazione di lodo arbitrale;
  • procedimento sommario ex 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello;
  • reclamo ex 18 r.d. n. 267/1942.


In particolare la S.V., premesso che “pareri già espressi da codesto Ministero emerge una lettura non univoca degli stessi”, chiede di sapere:

  • per quanto concerne il quesito di cui al punto 1), se la circolare prot. DAG n. 1999.U del 18 luglio 2005, possa essere applicata anche all’impugnazione del lodo arbitrale;
  • con riferimento al quesito di cui al punto 2), se quanto affermato con la nota prot. DAG n. 79463.U del 2 maggio 2016 (quesito su contributo unificato da versare nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi alla Corte di appello a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione) si possa estendere anche al procedimento ex 702 bis c.p.c. promosso in unico grado dinanzi alla Corte di appello;
  • per quanto riguarda infine il quesito di cui al punto 3), se la nota prot. DAG n. 131921.U dell’11 luglio 2017 (con la quale si è fornita risposta al quesito posto dalla Corte di appello di Bari in merito al contributo unificato da versare nel reclamo ex 18 della legge fallimentare) individui un contributo unificato basato sul valore della domanda ovvero fisso in base al tipo di procedimento azionato.


Al riguardo si osserva quanto segue.

  • Contributo unificato per l’iscrizione a ruolo dell’impugnazione di lodo arbitrale.


Con nota prot. DAG n. 5265/U/44 del 3 maggio 2005, questa Direzione generale, avendo ricevuto un quesito del tribunale di Genova sull’applicazione dell’imposta di bollo o del contributo unificato ai procedimenti del tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 c.p.c., aveva evidenziato al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di “un contrasto tra la disciplina generale prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quella di cui al D.L. n. 7/2005, inerente l’aumento dell’imposta di bollo prevista dall’art. 20 n. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni”, chiedendo, di conseguenza, una urgente modifica normativa.

Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva risposto a tale segnalazione richiamando un parere del Consiglio di Stato (Adunanza della sezione prima, 8 maggio 2002, n. sezione 1143/2002) che, in realtà, affrontava la diversa problematica dell’applicazione, da parte della Camera arbitrale, dell’imposta di bollo o del contributo unificato agli atti e ai provvedimenti arbitrali. Il Consiglio di Stato, con il citato parere, premessa la distinzione tra procedimento arbitrale di natura “negoziale” dinanzi al collegio arbitrale e procedimento giurisdizionale svolto dinanzi ai magistrati dello Stato, ha ritenuto che “la disciplina di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, non è applicabile all’arbitrato rituale, al quale seguitano ad applicarsi le disposizioni sul bollo”.


Questa Direzione generale dunque, con nota prot. DAG n. 1999.U del 18 luglio 2005 (citata nel quesito della S.V.), partendo dalle considerazioni svolte nel citato parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto di qualificare il procedimento disciplinato dall’articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) come un procedimento di volontaria giurisdizione e, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002).

Tale conclusione, però, si riferisce chiaramente al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., e non può pertanto essere estesa, tal quale, ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c.


Infatti, premessa la pacifica natura impugnatoria di tali procedimenti (e dunque da assoggettare alla maggiorazione prevista dall’articolo 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), per la determinazione del contributo unificato in relazione ad essi deve trovare applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l’importo con riguardo al valore del giudizio.

  • Contributo unificato per l’iscrizione a ruolo di un procedimento sommario ex 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello.


Nel quesito formulato si chiede se ai procedimenti azionati dinanzi alla Corte di appello in unico grado regolati dal rito sommario di cognizione possa applicarsi, in conformità a quanto ritenuto nella nota prot. DAG n. 79463.U del 2 maggio 2016 (relativa all’iscrizione a ruolo di un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi alla Corte d’appello), la previsione di cui all’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (a norma del quale, come noto, “Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis”).

Tale applicazione non pare tuttavia possibile nel caso in esame.


Premesso che, come accennato, la citata risposta atteneva all’ipotesi (del tutto eccezionale) in cui la Corte di appello era chiamata a decidere su un ricordo monitorio (altrimenti riservato alla cognizione del giudice di primo grado) per effetto del rinvio operato dalla Corte di cassazione, nonché rilevato che codesta Corte ha fatto generico riferimento ai “procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte d’Appello”, basti qui ricordare che questa Direzione generale, con circolare prot. DAG n. 65949.U del 14 maggio 2012, ha avuto modo di chiarire che con il d.lgs. n. 150 del 2011 “il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria. Tale norma non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all’articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia”.

Tale indirizzo è stato confermato dall’Ufficio legislativo di questo Ministero, secondo il quale “le disposizioni previste dal d.lgs. n. 150 del 2011, che si occupano di definire, in chiave semplificatoria, le regole processuali applicabili ad alcune specifiche categorie di controversie (anche comprese nella volontaria giurisdizione) riconducendole ora al modello del rito ordinario di cognizione, ora al rito sommario di cognizione, ora al rito del lavoro, non sono idonee ad incidere in alcun modo sul contenuto precettivo dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 115 del 2002, che fissa l’importo del contributo unificato per i processi di volontaria giurisdizione, indipendentemente dal rito che li regola” (nota prot. LEG n. 7114.U del 7 agosto 2014). In tale occasione l’Ufficio legislativo ha altresì opportunamente chiarito che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego) “è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio” e quindi “indipendentemente dal rito che li regola”.


Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si deve concludere nel senso che il contributo unificato da applicare ai procedimenti in esame è determinato in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1-bis dello stesso articolo (che dispone l’aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).

  • Contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del reclamo ex 18 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942.


Al riguardo giova premettere che il Dirigente amministrativo di codesta Corte di appello individua nella nota prot. DAG n. 131921.U dell’11 luglio 2017, inviata alla Corte di appello di Bari, le indicazioni operative da seguire per determinare l’importo del contributo unificato da versare nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 della legge fallimentare. Il predetto dirigente ritiene tuttavia che le disposizioni impartite da questa Direzione generale con la nota sopra richiamata non siano chiare, in quanto “nel corpo della risposta sembra intendersi che si debba pagare in base al valore della controversia; però poi nella parte conclusiva dice chiaramente che si paga il contributo fisso, aumentato della metà, previsto per i procedimenti in camera di consiglio”.


Sul punto appare opportuno preliminarmente rammentare che questa Direzione generale ha già affrontato la questione in esame con la circolare prot. DAG n. 65934.U del 14 maggio 2012, affermando, al paragrafo 2), che “è innegabile la natura di impugnazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento così come disciplinato dall’art. 18 del R.D. N. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l’art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l’articolo “reclamo” e non più “opposizione alla dichiarazione di fallimento””.


Successivamente, con circolare prot. DAG n. 59390.U del 4 aprile 2016, questa Direzione generale ha indicato i criteri da seguire nella determinazione del contributo unificato da percepire per le opposizioni allo stato passivo fallimentare, per le diverse fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali. Come evidenziato nelle premesse di tale circolare, le questioni relative alla determinazione del contributo unificato non sono risolvibili in via interpretativa, in quanto per la materia del contributo unificato non trova applicazione il principio di interpretazione analogica. Di conseguenza questa Direzione generale, nel tentativo di fornire risposta ai diversi quesiti formulati dagli uffici giudiziari e dopo aver promosso le opportune interlocuzioni con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, ha ritenuto che “nell’attuale contesto normativo gli uffici giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi cd. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare, ai seguenti criteri:

  • per la procedura fallimentare, ovverosia per “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”, dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002);
  • per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata”.

Come si evince dal testo di tale circolare, dunque, il contributo unificato viene determinato non solo considerando la dichiarazione di valore resa dall’avvocato, ma anche con riferimento al giudice competente a decidere sulla domanda proposta e al tipo di procedimento azionato.


Tutto ciò chiarito, deve adesso evidenziarsi che, con la risposta fornita alla Corte di appello di Bari con la citata nota dell’11 luglio 2017, questa Direzione generale, nel richiamare i criteri già fissati “nelle circolari di questa Direzione generale del 14 maggio 2012 e del 4 aprile 2016”, ha ritenuto che “il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006”, e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, “è quello previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1 bis, del citato testo unico sulle spese di giustizia”.


Pur confermandosi dunque tale linea interpretativa – che, come già ricordato è stata avallata dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro e dall’Ufficio legislativo (nonché, in relazione al quesito della Corte di appello di Bari, anche dall’Ispettorato generale) – deve però per completezza rappresentarsi che pende in fase istruttoria presso la Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte un procedimento per potenziale danno erariale derivante proprio dalla citata interpretazione in ordine alla determinazione del contributo unificato nel reclamo ex art. 18 del r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (in misura fissa, anziché variabile e proporzionato alla entità del credito in base al quale è stato chiesto il fallimento), nell’ambito del quale questa Direzione generale ha di recente fornito i chiarimenti e la documentazione a sostegno di propria competenza. Si è tuttora in attesa di conoscere l’esito di tale istruttoria.

Cordialità.

Roma, 9 dicembre 2019

Il Direttore generale
Michele Forziati