Pene pecuniarie - Recupero credito - Art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002

provvedimento 13 settembre 2019

La materia del recupero crediti per pena pecuniaria  è stata ampiamente e dettagliatamente  disciplinata nelle circolari del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,  prot. DOG n.147874 del 4 agosto 2017, n. 9958 del 16 gennaio 2018 n.122979 del 31 maggio 2018, le cui indicazioni appaiono esaustive e idonee a realizzare l’auspicata uniformità del modus operandi degli Uffici giudiziari.

In particolare, dalla lettura dalla circolare da ultimo citata (emanata dopo l’introduzione, all’interno del testo unico sulle spese di giustizia, dell’art. 238-bis)  emerge con chiarezza l’equiparabilità – ai fini di far scattare l’obbligo per gli Uffici giudiziari di trasmettere gli atti al P.M. per l’attivazione del procedimento di conversione - delle partite di credito prossime alla prescrizione  a quelle prese in carico dall’agente della riscossione da almeno 24 mesi: la stessa, infatti, dopo aver chiarito che, a fronte dell’obbligo sancito dall’art. 238- bis dpr n. 115 del 2002 di trasmissione delle partite di credito da ultimo citate, esiste l’ulteriore obbligo di effettuare una “ricognizione delle pene pecuniarie il cui termine di estinzione maturerà dall’1 gennaio 2018 al 31dicembre 2019”,  parimenti da  trasmettere al P.M. “ per le valutazioni di sua competenza”  ha ricordato che  “ sul SIAMM …. è già attiva una funzionalità capace di individuare le partite “ a rischio di estinzione” , evidenziando le stesse nell’arco temporale che sarà indicato- di volta in volta- dallo stesso operatore”.


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