Magistratura onoraria - Indennità - Spettanza dell’indennità forfettaria ex art. 11, comma 3, legge 374/1991 e di quella di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 durante il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 - Compatibilità con il contributo economico ex art. 119 d.l. 18/2020

provvedimento 29 luglio 2020

Circolare 29 luglio 2020 - Magistratura onoraria - Spettanza dell’indennità forfettaria ex art. 11, comma 3, legge 374/1991 e dell’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991 durante il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria di cui all’art. 83 d.l. 18/2020. Compatibilità con il contributo economico di cui all’art 119 d.l.18/2020
 

Atteso che il periodo di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 non si sostanzia in una generalizzata sospensione di tutta l’attività giudiziaria, i magistrati onorari (al pari di quelli ordinari) devono considerarsi in servizio per tutta la durata del periodo di sospensione disposta ai sensi dell’art. 83 cit. (salvo cause individuali di assenza dal servizio, e indipendentemente dall’inserimento nei turni per lo svolgimento delle udienze escluse dalla sospensione).

Spettano dunque le indennità riconosciute per legge come conseguenza della presenza in servizio, fra cui l’indennità forfettaria mensile di cui all’art. 11 L. 374/1991.

Con riguardo all’indennità di udienza ex art. 11, comma 2, legge 374/1991, per l’ipotesi di rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel periodo di sospensione, occorre distinguere il caso in cui detto rinvio sia disposto in udienza ovvero fuori udienza: nel primo caso, la corresponsione dell’indennità è ancorata al fatto oggettivo della celebrazione di un’udienza (civile o penale, senza alcun riferimento alla attività svolta nel corso della stessa) con l’effetto che, non essendo il rinvio addebitabile al giudice di pace, ma ad una disposizione di legge, ed essendosi l’udienza effettivamente tenuta, spetta al giudice la relativa indennità purché sia documentata la celebrazione dell’udienza; qualora invece il rinvio sia stato disposto fuori udienza, l’indennità in questione non potrà essere riconosciuta.

Infine, la corresponsione delle indennità su indicate deve ritenersi compatibile con il contributo economico di cui all’art. 119 d.l. 18/2020.


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