Magistratura onoraria - Artt. 83 e 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) - Compensi magistrati onorari - Modalità di determinazione del contributo economico

provvedimento 9 aprile 2020

Circolare 9 aprile 2020 - Artt. 83 e 119 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) - Compensi per i magistrati onorari e modalità di determinazione del contributo economico. Art. 36 D.L. 23/2020
 

Le attività processuali tenute secondo le modalità di cui alla lett. f) dell’art. 83 comma 7 (da remoto, mediante collegamenti informatici), e di cui alla lett. h), stessa norma (senza presenza contestuale (sostituita con lo scambio di atti scritti eseguibili in via telematica), sono espressamente qualificate dal legislatore come “udienza”.  

In caso di udienza fissata a “trattazione scritta” ai sensi del cit. art. 83 comma 7 lett. h), decorrendo i termini per l’assunzione dei provvedimenti del giudice dalla data della medesima udienza fissata con c.d. trattazione scritta, l’attività svolta dal magistrato onorario è equiparabile a quella svolta in udienza ad ogni effetto di legge. 

Pertanto, le attività svolte dai giudici onorari in favore dei quali sia prevista l'erogazione di un compenso commisurato all'udienza tenuta, con le modalità indicate dal comma 7, lett. f) e h), siano esse riferite al periodo di cui al primo comma dello stesso articolo (dal 9 marzo al II maggio 2020), sia al periodo di cui al comma 6 (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), devono essere oggetto di compenso alla stessa stregua delle udienze svolte con modalità ordinarie. 

L’art.  4, commi 1 e 1bis del d.  lgs.  28 luglio 1989, n.  273 e successive modificazioni - applicabile ai giudici onorari di Tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017- àncora il versamento dell’indennità alle “attività di udienza svolte nello stesso giorno”, prevedendo un’ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall'attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza.

Pertanto, pur non prevedendosi espressamente la redazione di  un  verbale  di  udienza  da  parte  di  un  cancelliere, ai  fini  della  liquidazione  dell'indennità  in esame può ritenersi idoneo un documento proveniente dall'Ufficio giudiziario, come l'attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici che attesti la celebrazione da parte del magistrato onorario dell'udienza "a trattazione scritta" in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale, dovendosi escludere, sulla base della complessiva disciplina sulla liquidazione di detta indennità, la possibilità di un’autocertificazione. 

Il pagamento del contributo di cui all'art. 119 del DL. 18/2020 (che prevede per i magistrati onorari ex artt. 1,29 d.lgs. 116/2017, in servizio alla data di entrata dello stesso d.l. un contributo economico mensile pari a 600 euro), in ogni caso per un massimo di tre mesi, si correla al periodo effettivo di sospensione di cui all’art. 83 del d.l. 18/2020, restando quindi collegato il diritto del magistrato onorario esclusivamente alla durata della sospensione delle attività giurisdizionali. 

Pertanto, il contributo in esame non può ritenersi incompatibile con eventuali compensi spettanti al magistrato onorario per l’attività svolta nel periodo di sospensione (ad es., redazione di atti effettuata fuori udienza), come si desume dalla:

  1. parametrazione del contributo esclusivamente alla durata del periodo effettivo di sospensione;
  2. espressa  previsione della sua non cumulabilità con altri contributi/indennità comunque denomi-nati, erogati a norma del  medesimo d.l. (art. 119, comma 2), nulla dicendosi in merito agli ordinari compensi  comunque  spettanti al magistrato onorario;
  3. natura  del contributo economico, non concorrente alla formazione   del reddito ai sensi del d.P.R. 017/1986 (art. 119 comma 1), quale emolumento perciò distinto dall’ordinaria retribuzione del magistrato onorario

Il periodo di sospensione di cui all’art. 83, cit., ai fini del disposto dell’art. 119, stesso d.l. 18/2020, comprende integralmente quello dal 9 marzo al 11 maggio 2020, rispetto al quale il contributo mensile erogabile a ciascun magistrato onorario spetta integralmente, per il solo fatto di essere un magistrato onorario, (salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 119); quanto al periodo ulteriore di cui al sesto comma del cit. art. 83, per il quale non vi è sospensione automatica ma meramente eventuale delle attività giudiziarie, l’erogazione del contributo - in ogni caso fino alla concorrenza del terzo mese - è subordinata alla sussistenza di un ulteriore periodo di sospensione, configurata con l’adozione delle misure del capo dell’ufficio giudiziario, di cui all’art. 83 co. 7 lett. g). In tal caso comunque, qualora in quest’ultimo periodo il magistrato onorario svolga attività giurisdizionale, anche eventualmente nelle forme di cui alle lett. f) ed h) espressamente richiamate dal comma terzo, il contributo di cui all'art. 119 spetterà in favore del medesimo magistrato onorario in aggiunta ai compensi corrispondenti all'attività svolta.

L'adozione di diversi provvedimenti organizzativi (tra cui ad es. quelli di cui alle lett. f) e h) dello stesso comma, art. 83) non dà diritto al pagamento del contributo, ma esclusivamente al compenso spettante per la specifica attività giurisdizionale posta in essere. 

Poiché ai sensi del citato art. 119, comma 2 d.l. 18/2020, il contributo non è cumulabile con qualsiasi altra prestazione comunque denomina-ta, prevista dal medesimo decreto legge, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti per fruire di tale misura di sostegno dovrà vertere sulla mancata fruizione di altre prestazioni, da parte del magistrato onorario (anche per il futuro).

Qualora il magistrato onorario si trovi nelle condizioni per fruire anche di altre prestazioni, spetta allo stesso valutare quale sia la prestazione da richiedere, fermo restando, in caso di opzione per quella di cui all’art. 119, il vincolo alla non fruizione (anteriore o successiva) di ulteriori prestazioni, e la necessità di revocare eventuali domande per altre tipologie, se già presentate.


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