Magistratura onoraria - Indennità indebitamente corrisposta - Ripetizione - Circolare DAG n. 1491 del 29 luglio 2004 - Chiarimenti - Restituzione delle somme - Somma netta effettivamente percepita e non maggior somma lorda

provvedimento 28 febbraio 2018

Circolare DAG n. 1491 del 29 luglio 2004 - Giudici di Pace. Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso

 

La ripetizione delle somme indebitamente erogate in favore del lavoratore dipendente riguarda esclusivamente quelle da quest’ultimo effettivamente “percepite”, ragion per cui il datore di lavoro, “salvi i rapporti con il fisco”, non può pretendere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, non essendo queste ultime “mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2012, n. 1464; C.d.S., 4 luglio 2011, n. 3984; in argomento si veda pure Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2008, n. 18584).

Di conseguenza, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa sopra citata, si deve ritenere che, laddove la richiesta di restituzione di somme corrisposte in eccesso sia rivolta al magistrato onorario dopo la cessazione del rapporto contrattuale nell’ambito del quale era avvenuto il pagamento, quest’ultimo sia tenuto a restituire la somma netta effettivamente percepita e non la maggiore somma lorda erogata dall’amministrazione.
 


Struttura di riferimento