Spese di giustizia - Ricorsi nomina di amministratore di sostegno - Esenzione per spese di notifica - Esclusione - Ammissione di prenotazione a debito per le amministrazioni comunali - Esclusione

provvedimento 27 ottobre 2020

Attesa la tassatività delle ipotesi di esenzione dal pagamento di tributi o imposte, fra le esenzioni ri-conosciute a favore dell’amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 46 bis disp. att. del cod. civ., non possono farsi rientrare le spese di notifica, sia su richiesta di ufficio (art. 30, d.P.R. n. 115/2002) sia su richiesta di parte (art. 32, d.P.R. n. 115/2002).

Deve inoltre escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella “annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è “l’amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”, qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania).


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