Servizi di cancelleria - Pene pecuniarie – Ordinanza di estinzione della pena pecuniaria

provvedimento 11 settembre 2019

Nel caso di impossibilità di procedere alla chiusura delle partite di credito in assenza dell’ordinanza di estinzione della pena pecuniaria per avvenuta espiazione, si ricorda che gli artt. 227-ter e 227-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 prevedono espressamente l’applicazione degli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220 con riferimento alle pene pecuniarie. Pertanto, nel prevedere l’applicazione alle pene pecuniarie delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo e di quelle relative all’annullamento, l’art. 227-quater evidenzia come l’ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia S.p.A., debba obbligatoriamente comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico. Pertanto, se nell’ipotesi di conversione della pena pecuniaria l’ufficio recupero crediti procedesse autonomamente alla chiusura, sia pure solo contabile, della partita di credito sulla base dell’ordinanza di conversione della pena, non osservando quanto stabilito nel testo unico, finirebbe per introdurre nel sistema una modalità di estinzione della pena non espressamente contemplata. La necessità dell’emissione dell’ordinanza di estinzione è del resto confermata dalla circolare del 14 gennaio 2006 sulla tenuta informatizzata dei registri nei settori esecuzione penale e sorveglianza della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, nella quale, al punto 16 dedicato alla Definizione delle misure alternative, si legge che “è prevista la chiusura del registro SIES in uso presso la magistratura di sorveglianza con l’annotazione della data di emissione dell’ordinanza a seguito di accertamento di valida espiazione della stessa…”. Pertanto, alla luce di quanto sopradetto, si ritiene di poter affermare che la chiusura delle partite di credito, nell’ipotesi prospettata, possa avvenire solo all’esito dell’effettiva estinzione della pena per espiazione comunicata dalla magistratura di sorveglianza all’esito della relativa procedura.


Struttura di riferimento

Legislazione