Servizi di cancelleria - Rilascio di copia conforme della sentenza - Prima che le parti abbiano proceduto al pagamento della imposta di registro

provvedimento 16 agosto 2017

In virtù dell’art. 66 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, i cancellieri possano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati. Fanno eccezione a tale previsione — per quanto qui interessa — le richieste di copie finalizzate: 1) alla prosecuzione dei giudizio (art. 66, secondo comma, d.P.R. cit.); 2) alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari (ibidem); 3) ad uso esecuzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 522 del 6 dicembre 2002). Con riguardo alla prima ipotesi, deve ritenersi finalizzata alla “prosecuzione del giudizio” anche la copia richiesta ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ovverosia per uso notifica al fine di far decorrere i termini per l’impugnazione (Cass. Civ., sentenze n. 14393 del 10 agosto 2012 e n. 2950 del 13 febbraio 2015). Di conseguenza, il cancelliere può rilasciare copia di una sentenza soggetta all’obbligo di registrazione che non sia stata registrata, nel caso in cui la relativa richiesta sia finalizzata, tra l’altro, al prosieguo del giudizio o ad uso esecuzione (art. 66, secondo comma, del d.P.R. 131 del 1986).


Struttura di riferimento

Legislazione