Contributo unificato - Determinazione del contributo unificato in presenza di richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, ovvero della “eventuale maggiore o minore somma ritenuta dovuta”

provvedimento 11 marzo 2024

L’espressione “o della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia” che spesso si aggiunge alla richiesta di condanna al pagamento di una somma di ammontare determinato, non incide sul valore del processo ai fini fiscali, che deve essere indicato dalla parte nella dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti dell’art.14, comma 2, d.P.R. n.115/2002. Pertanto, ove nelle conclusioni dell’atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della “eventuale maggiore somma ritenuta dovuta”, è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell’art.13 del d.P.R. 115/2002.


Struttura di riferimento

Provvedimento 11 marzo 2024 - determinazione del contributo unificato in presenza di formula di condanna al pagamento della “eventuale maggiore o minore somma ritenuta dovuta” - Rif. Prot. DAG 245833.E del 6.12.2023

m_dg.DAG.11/03/2024.0054418.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

Al sig. Presidente del Tribunale di Avellino

e, p.c.,

Al sig. Presidente della Corte di appello di Napoli

Oggetto: determinazione del contributo unificato in presenza di formula di condanna al pagamento della “eventuale maggiore o minore somma ritenuta dovuta”
Rif. Prot. DAG 245833.E del 6.12.2023

Con mail acquisita al prot. DAG n. 245833.E del 6.12.2023, codesto Presidente ha chiesto di chiarire se, quando venga richiesta la condanna della controparte al pagamento di una determinata somma di danaro, accompagnata dalla clausola di tipo “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, il procedimento debba essere considerato sempre di valore indeterminabile, con pagamento del relativo contributo unificato.

Codesto Presidente evidenzia che sull’argomento si sarebbe determinata una incertezza da parte del Foro a seguito dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 11213 del 6 aprile 2022, per cui alcuni avvocati ritengono che, in presenza della predetta richiesta generica di attribuzione di una maggiore o minore somma “conforme a giustizia”, il giudizio debba considerarsi sempre di valore indeterminato; ciò comporta che, pur in presenza di un petitum che superi lo scaglione di valore di euro 52.000 (riferibile anche all’ipotesi di valore indeterminato, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett.d) del d.P.R. 115/2002), non sarebbe consentita l’applicazione del maggior contributo unificato previsto dal Testo unico per le cause con scaglione di valore superiore.

Ebbene, questa Direzione ritiene di non potersi discostare dalle conclusioni rassegnate nelle precedenti risposte a quesito, richiamate anche da codesto Presidente (v. per tutte nota prot. DAG. 63597.U dell’8 aprile 2016), in cui si è in primo luogo affermato che il cancelliere, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione circa la natura della clausola “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo.

Trattasi, infatti, di valutazione istituzionalmente riservata al giudice adito, che stabilirà se la formula in questione costituisce una mera clausola di stile priva di rilevanza oppure, lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta una ragionevole incertezza della parte sull’ammontare dell’importo da liquidarsi, avendo lo scopo di consentire al giudice di provvedere, all’esito dell’istruttoria, alla giusta liquidazione, senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata indicata nelle conclusioni (v. ex multis Cass. ordinanza n.35302/2022).

Tale principio, dettato in tema di interpretazione della domanda giudiziale, trova conferma anche nella pronuncia citata nel quesito proposto, in cui la Corte, esclusivamente ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, con riferimento all’espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” che si aggiunge alla richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica, afferma che “non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l’attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (v. Cass. ordinanza n.11213/2022).

Pertanto, rientra nella sfera di competenza dell’autorità giudiziaria ogni valutazione in merito agli effetti processuali di tale clausola sulla determinazione del valore della domanda, ai fini di stabilire la competenza del giudice adito, nonché la corrispondenza tra chiesto e giudicato.

Diversamente, tale clausola non incide sul valore del processo che deve essere indicato nella dichiarazione resa dalla parte ed indirizzata al cancelliere ai sensi dell’art.14, comma 2, d.P.R. n.115/2002.

Ciò comporta che, ai fini della determinazione del contributo unificato, la presenza di tale formula non potrà avere come effetto quello di rendere di valore indeterminabile i procedimenti in cui sia inserita.

Pertanto, ove nelle conclusioni dell’atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica clausola di salvaguardia del pagamento della “eventuale maggiore somma ritenuta dovuta”, è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell’art.13, comma 1, d.P.R. 115/2002.

Al funzionario di cancelleria compete un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato da versare; questi è tenuto infatti a verificare che l’importo risultante dalla dichiarazione di valore resa dall’avvocato non sia in contrasto ovvero inferiore a quanto dichiarato nelle conclusioni dell’atto (art. 15 d.P.R. n. 115 del 2002).

Si rammenta che, ove il funzionario di cancelleria riscontri una contraddizione, dovrà intervenire richiedendo l’integrazione del contributo unificato, come chiarito dal Dipartimento per gli affari di giustizia nella circolare del 15 marzo 2006 in tema di “razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica” (paragrafo 8.1).

Si invita il Presidente della Corte di appello di Napoli ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, 11 marzo 2024

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo