Contributo unificato - Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti proposta ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119/2018 e dell'art.1, commi 186- 203, L. n. 197/2022- riscossione del contributo unificato di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002

provvedimento 20 febbraio 2024

Il contribuente che voglia beneficiare della sospensione del giudizio tributario pendente è tenuto a depositare dinanzi all’autorità giudiziaria, ivi compresa la Corte di Cassazione, apposita istanza in cui dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata della lite nonché, entro il termine definito ex lege, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Ove il contribuente non provveda a tale incombente, al termine della lite l’Ufficio giudiziario pronuncerà la sentenza che definisce il giudizio; laddove il provvedimento abbia dato atto, nei casi previsti dalla legge, dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, la cancelleria dovrà dare corso al recupero nei confronti del contribuente-soccombente.


Struttura di riferimento

Provvedimento 20 febbraio 2024 - Quesito sugli effetti della domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti proposta ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119 del 2018 ovvero dell'art.1, commi 186- 203, L. n. 197 del 2022 in ordine all'applicazione dell'art 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002 - Rif. prot. DAG 251418.E del 14.12.2023

m_dg.DAG.20/02/2024.0038116.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione


Oggetto: quesito sugli effetti della domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti proposta ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119 del 2018 ovvero dell'art.1, commi 186- 203, L. n. 197 del 2022 in ordine all'applicazione dell'art 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002
Rif. prot. DAG 251418.E del 14.12.2023

  1. Con nota prot. 17124/2023/U codesta Corte di Cassazione ha formulato un quesito volto a chiarire se la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti dinanzi a codesto Ufficio, proposta ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.119 del 2018, ovvero in forza dell'art.1, commi 186-203, della legge n. 197 del 2022, impedisca di recuperare l’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.


In particolare, codesto Ufficio si riferisce ai casi in cui la domanda di definizione agevolata sia stata presentata all'Agenzia delle Entrate anteriormente alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale, ma “non sia stata depositata in Corte dal contribuente”, con la conseguenza che la Corte, non avendone contezza, abbia introitato la causa in decisione, “non abbia dichiarato l'estinzione del giudizio e abbia applicato, nel caso di ricorso respinto integralmente o dichiarato inammissibile o improcedibile, l'art.13, co. 1-quater T.U.S.G., dando atto della sussistenza dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima, se dovuto”.

Codesta Corte chiede quindi se, ricorrendo tali circostanze, “si debba comunque procedere al recupero del c.d. doppio contributo, stante il mancato deposito dell'istanza di definizione agevolata e il successivo respingimento del ricorso, ovvero si debba soprassedere a tale adempimento, tenuto conto che la decisione della Suprema Corte - sia a favore che contro il contribuente - deve considerarsi inutiliter data”.


Il dubbio sorge, precisa codesta Corte, in quanto l’Agenzia delle entrate, con due distinte circolari (n. 6 del 1° aprile 2019 e n.2/E del 27 gennaio 2023), ha affermato che “nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene che la domanda di definizione presentata dopo l'eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sull'efficacia della pronuncia ormai definitiva. Nel caso opposto (di istanza anteriore alla sentenza) la decisione della Suprema Corte - sia a favore che contro il contribuente - dovrà considerarsi inutiliter data.".

  1. Così riassunta l’intera problematica si osserva quanto segue.

L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, per stabilire l’ambito di applicazione della definizione agevolata delle liti tributarie, precisa che essa trova applicazione alle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio…”.

Il successivo comma 4 aggiunge che la definizione agevolata “si applica alle controversie il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.


La definizione agevolata si “perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata ...” (art. 6, comma 6 del d.l. n. 119 del 2018) e “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 9, ultimo periodo, art. 6 del d.l. n. 119 del 2018).

Il comma 10 del citato articolo 6 prevede poi che “le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo…”.

Disposizioni analoghe si rinvengono nella legge di bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, all’art. 1, commi 186 e ss., che contengono qualche ulteriore precisazione in tema di sospensione del procedimento in corso.


In particolare, l’art. 1, comma 197, legge cit. stabilisce che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Il successivo comma 198 dispone che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.”


Come ricordato da codesta Corte, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato la definizione agevolata delle controversie tributarie con due distinte circolari: la n. 6 del 1° aprile 2019 e la n. 2/E del 27 gennaio 2023.


In entrambe le circolari sopra richiamate l’Agenzia precisa che “il legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione l’effetto di sospendere il relativo giudizio [omissis] I giudizi definibili ai sensi dell’articolo 6 sono dunque sospesi su richiesta del contribuente…Una volta presentata la domanda di definizione, il contribuente è tenuto a depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione, al fine di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020. La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente…La richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle controversie pendenti in Cassazione, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Suprema Corte possa definire il giudizio, impedendo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6, la presentazione della domanda di definizione” (paragrafo 8 della circolare n. 6 del 2019).


Allo stesso modo la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (relativa all’applicazione della legge n. 197 del 2022), chiarisce che “In base al comma 197 le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in esame. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Ferma restando la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla suddetta richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, si pone in capo al contribuente stesso l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In base al comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, ottemperando al deposito così come sopra specificato, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” (paragrafo “Sospensione dei giudizi” - pag. 30).

  1. Da quanto appena esposto può trarsi come corollario che qualora il contribuente non comunichi all’autorità giudiziaria investita del contenzioso tributario di volersi avvalere della definizione agevolata della lite e non depositi la relativa documentazione nei termini perentori stabiliti dal legislatore, il processo seguirà il suo corso fino alla decisione che, una volta intervenuta, indipendentemente dagli effetti che avrà sui rapporti tra il contribuente e l’Agenzia fiscale, implicherà ricadute sul versante fiscale, per cui, ove dovuto, dovrà essere assolto il pagamento delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002.

In altri termini, in difetto di esplicita previsione normativa in tal senso, deve escludersi che la definizione agevolata possa svolgere effetti ulteriori rispetto a quelli intesi dal legislatore, chiaramente riferibili alla res contenziosa e al rapporto tra contribuente ed Agenzia delle Entrate; in particolare, deve escludersi, per la tassatività delle norme fiscali sottese all’imposizione e recupero del contributo unificato e degli altri oneri correlati al processo, che l’eventuale sentenza resa dal giudice, ignaro della definizione agevolata, seppure inutiliter data quanto al rapporto dedotto in controversia, sia da considerare perciò stessa inidonea a legittimare il recupero del contributo unificato e, ove mai, del doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.


Deve dunque rispondersi al quesito in questi termini:

- il contribuente che voglia beneficiare della sospensione del giudizio tributario pendente è tenuto a depositare dinanzi all’autorità giudiziaria, ivi compresa la Corte di Cassazione, apposita istanza in cui dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata della lite nonché, entro il termine definito ex lege, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; solo ottemperando al deposito di tale documentazione dinanzi al giudice competente, il processo sarà dichiarato estinto ai sensi dell’art.1, comma 198, legge n. 197/2022 e le spese del processo resteranno a carico della parte che le abbia anticipate;

- ove il contribuente non provveda a tale incombente, al termine della lite la Corte pronuncerà la sentenza che definisce il giudizio; laddove abbia dato atto, nei casi previsti dalla legge, dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, la cancelleria dovrà inviare gli atti agli uffici tenuti alla riscossione per conto di codesta Corte (ex art. 208 d.P.R. n. 115 del 2002) per dare corso al recupero nei confronti del contribuente-soccombente.

Cordialmente.

Roma, 20 febbraio 2024


Il direttore generale
Giovanni Mimmo