Equitalia giustizia - Esecuzione delle pene concorrenti – Ufficio recupero crediti - Modalità operative

provvedimento 9 febbraio 2024

La materia dell’esecuzione delle pene concorrenti risulta regolata dall’art. 7 della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia - stipulata ai sensi dell'art. 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Ogni modifica della Convenzione è di competenza della Commissione Paritetica, ai sensi dell’art. 4 del documento convenzionale.


Struttura di riferimento

Provvedimento 9 febbraio 2024 - Individuazione delle competenze dell’Ufficio recupero crediti in materia di provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti - Riforma Cartabia - Rif. Prot. DAG n. 228696E del 14 novembre 2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al Sig. Dirigente del Tribunale di Catania

e, p.c.,

al Presidente della Corte d’appello di Catania
al Presidente del Tribunale di Catania
alla soc. Equitalia Giustizia S.p.A.


Oggetto: Individuazione delle competenze dell’Ufficio recupero crediti in materia di provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti- Riforma Cartabia- Rif. Prot. DAG n. 228696E del 14 novembre 2023
 

  1. Con mail Filodiretto, acquisita al prot. DAG n. 228696E del 14 novembre u.s. (all.1), codesto Dirigente ha formulato un quesito volto a chiarire le modalità operative che l’ufficio è tenuto ad osservare in caso di provvedimento di cumulo di pene pecuniarie [1] concorrenti, distintamente comminate per fatti commessi sia in data antecedente, sia in data successiva a quella di entrata in vigore della Riforma Cartabia, di cui al d. lgs. n. 150/2022.


A tal proposito, codesto Ufficio ha premesso che, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 [2], il recupero della pena pecuniaria resti disciplinato dalle previgenti disposizioni del d.P.R. n. 115/2002, e quindi affidato all’Ufficio recupero crediti presso il giudice competente all’esecuzione, che si avvale della soc. Equitalia giustizia S.p.A. giusta Convenzione rinnovata il 28 dicembre 2017; per i fatti di reato commessi successivamente al 30 dicembre 2022, all’Ufficio del Pubblico Ministero è demandata l’esecuzione della pena pecuniaria (sia comminata in via principale, che in sostituzione di una pena detentiva), ai sensi e per gli effetti del novellato art. 660 c.p.p.


Tanto premesso, ritenendosi comunque competente al cumulo l’Ufficio del Pubblico Ministero individuato ex comb. disp. artt. 663 comma 2 e 665 comma 4 c.p.p., codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito alle attività dovute dall’Ufficio recupero crediti che fosse già investito del recupero (riscossione) della pena pecuniaria comminata per il reato consumato in data antecedente all’entrata in vigore della novella (“in presenza di provvedimenti di cumulo di pene pecuniarie la competenza all'esecuzione viene determinata dal provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo ex art. 663 comma 2 e 665 comma 4 c.p.p., nel caso in specie la competenza al recupero delle pene unificate spetta alla Procura della Repubblica. Pertanto, l'ufficio recupero crediti del tribunale provvederà a comunicare ad Equitalia giustizia la presa in carico in capo alla procura delle pene pecuniarie unificate, al fine dell'annullamento della pena pecuniaria iscritta nella partita di credito relativa ai fatti commessi in data antecedente al 2023”).


Con mail del 30 gennaio 2024, acquisita in pari data al prot. DAG n. 21977U quest’ufficio ha richiesto di trasmettere “stesso mezzo il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura di Catania citato nel quesito inviato su filo diretto in data 14/11/2023”; il provvedimento, pervenuto con e-mail del 31 gennaio u.s., è stato acquisito al prot. DAG. n. 23063E del 31 gennaio 2023.

  1. Tale il merito della questione, questa Direzione non può omettere di segnalare, in linea preliminare, che:
    1. per gli aspetti giurisdizionali in senso stretto - ivi inclusa la questione relativa all’individuazione dell’Ufficio del Pubblico Ministero competente ad emettere il provvedimento di cumulo, ovvero inerente alla stessa possibilità giuridica del cumulo e della conseguente soggezione, alla normativa sopravvenuta (nel complesso più sfavorevole al reo) delle pene pecuniarie già soggette a riscossione mediante ruolo, la Pubblica Amministrazione non possa esprimersi, trattandosi di questioni tipicamente devolute all’apprezzamento e valutazione dell’autorità giudiziaria;
    2. per gli aspetti schiettamente amministrativi, si osserva come le modalità operative siano espressamente regolamentate nella Convenzione, sicché ogni sua modifica o interpretazione dovrebbe essere oggetto di disamina da parte della Commissione paritetica, ex art. 4 del documento convenzionale [3].
       
  2. Ciò premesso, per mero scrupolo di collaborazione si precisa quanto segue.

Nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti trasmesso da codesto ufficio [4], emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, si “dispone” espressamente “la trasmissione del provvedimento all’Ufficio Recupero crediti presso il Tribunale di Catania per quanto di competenza in merito alla pena pecuniaria”. Nulla è invece previsto per l’esecuzione della pena pecuniaria irrogata per il reato commesso dopo l’entrata in vigore della Riforma, né in relazione ad essa risulta emessa l’ingiunzione di pagamento prevista dal novellato art. 660 c.p.p.


Inoltre, il provvedimento in esame precisa che la pena da eseguire per il reato commesso in data 1.3.2023, irrogata con la sentenza del 4 maggio 2023, sia stata determinata in “mesi 1 di reclusione ed euro 200 di multa” quale “pena in aumento ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 737/2022 emessa in data 15 luglio 2022 dal GIP del Tribunale di Catania”[5]; pertanto detta pena, per effetto dell’applicazione dell’art.81 [6] c.p., risulta aggiunta a quella irrogata in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa, con sentenza n.737/2022, per il “reato principale”, commesso in data antecedente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia; il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti prevede che la pena complessiva, all’esito dell’applicazione della disciplina del reato continuato, sia pari ad anni 1 mesi 7 di reclusione ed euro 4.200,00 di multa.


È quindi verosimile che, nel caso di specie, l’ufficio requirente abbia ritenuto applicabile, per tutte le pene pecuniarie cumulate, la normativa vigente prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, sì da demandare all’Ufficio Recupero crediti l’esecuzione della pena pecuniaria così come rideterminata nel complesso, in applicazione della disciplina transitoria di cui al citato art. 97 d.lgs. 150/2022.

Ciò posto, questa Direzione non può che prendere atto del provvedimento, non avendo titolo ad esprimersi in merito all’interpretazione dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, nell’esercizio della funzione.


Per quanto concerne la disciplina previgente alla Riforma Cartabia, meritano di essere segnalate le disposizioni di cui all’art. 29 reg. esec. c.p.p.[7], l’art. 660 c.p.p., nel testo vigente fino al 29 dicembre 2022 [8], e infine l’art. 238-bis [9] d.P.R. n. 115/2002, sempre nel testo vigente al 29 dicembre 2022.

Per gli aspetti schiettamente amministrativi ed operativi correlati al previgente sistema di riscossione delle pene pecuniarie, la Direzione non può che ribadire che anche la materia dell’esecuzione delle pene concorrenti risulta regolata dalla Convenzione [10]; ragion per cui, ogni modifica della Convenzione dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Paritetica, ai sensi dell’art. 4 del documento convenzionale.

Cordialità.

Roma, 9 febbraio 2024
 

il Direttore Generale
Giovanni Mimmo
 

[1] art.38, Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, comma 1 lettera c), d. lgs. n. 150 del 2022.
 

[2] L'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 150/2022, per quanto di interesse recita: «2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”. La data di entrata in vigore dell’articolo è quella del 30 dicembre 2022, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 99-bis, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199: “Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022”
 

[3] Art.4 Commissione paritetica: “Presso il Ministero è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle parti, delle attività oggetto della presente convenzione e dei rapporti tra uffici e società, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: interpretazione della convenzione; monitoraggio delle attività di competenza della società, su richiesta di quest’ultima o dell’amministrazione, per eventuali interventi correttivi; proposte di modifiche o integrazioni del contenuto della presente convenzione; integrazioni e modifiche dei modelli allegati alla presente convenzione, su richiesta della stessa società o dell’amministrazione, che non incidono sull’oggetto e la struttura della presente convenzione”.
 

[4] Provvedimento di esecuzione pene concorrenti con ordine di esecuzione per la carcerazione, decreto di sospensione e provvedimento computo misura cautelare altro reato art. 657 c.p.p. e art.li 663, 656 comma 5 c.p.p. del 30 ottobre 2023
 

[5] Sentenza n.737/2022 nrg 6423/2021 e rgnr 9658/2021 emessa il 15 luglio 2022 – Violazione Art.73 comma 1 e 4, art. 80 comma 1) lett. a) d.P.R.n.309 del 1990 fatto commesso in Catania il 27 luglio 2021; Sentenza n.3007/2023 nrg1507/2023 rgnr 2609/2023 emessa il 4 maggio 2023 – Violazione art. 73 comma 5 d.P.R. n.309 del 1990 e 61 n.11 c.p.– fatto commesso in Catania il 1°marzo 2023
 

[6] L’art. 81 c.p. intitolato, Concorso formale. Reato continuato, stabilisce che “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
 

[7] Art. 29 Reg. di esecuzione del c.p.p. stabilisce che “Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti: a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna; b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28 [reg. c.p.p. 28], il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice; c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice; d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione; e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena”.
 

[8] L’art 660 c.p.p. “Esecuzione delle pene pecuniarie” prevedeva che: Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.»
 

[9] L’art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002, oggi abrogato dall’art. 98 d.lgs. n. 150/2022, in materia di Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate disponeva che: “Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime”. 
 

[10] Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia del 23 settembre 2010 rinnovata in data 28 dicembre 2017 art. 7 denominato “Provvedimenti sulla esecuzione di pene pecuniarie concorrenti e di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato”, stabilisce che “L’ufficio trasmette alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A o quella di cui all’allegato modello B, copia dei provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti e dei provvedimenti di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, che costituiscono autonomo titolo per il recupero delle somme in essi indicate. L’ufficio comunica, altresì, lo stato di esecuzione delle partite di credito che ha in carico, inerenti i provvedimenti oggetto del titolo in esecuzione, utilizzando il modello di cui all’allegato modello E. La società annota la partita di credito nel registro SIAMM e procede all’iscrizione a ruolo della somma da recuperare, previa detrazione dall’importo complessivo della somma determinata con il provvedimento in esecuzione, delle singole pene pecuniarie già riscosse, di quelle convertite ai sensi dell’articolo 660 c.p.p. e di quelle estinte. La società procede, inoltre, alla riduzione dell’importo iscritto nelle singole partite di credito che ha in carico, relative a ciascun titolo oggetto del provvedimento in esecuzione e a trasmettere il provvedimento di discarico al competente agente della riscossione in ordine alle pene pecuniarie non riscosse, non convertite o non estinte. Ai fini della determinazione della somma da recuperare e da iscrivere a ruolo, la società per le partite di credito iscritte dagli altri uffici, provvede a richiedere, anche via fax. le informazioni necessarie sulle singole pene pecuniarie, utilizzando l’allegato modello E bis. In tal caso il termine di cui all’articolo 12, comma 3, della presente convenzione, decorre dalla data di ricezione dell’ultima risposta. Qualora la riscossione o l’estinzione della pena pecuniaria corrisponda all’intero importo della partita di credito la società provvede alla sua eliminazione dal registro SIAMM”.