Foglio delle notizie - Regime fiscale dei procedimenti instaurati da Agenzia delle entrate-riscossione

provvedimento 9 febbraio 2024

- Alle procedure esecutive e alle procedure di riscossione coattiva attivate dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la realizzazione dei crediti iscritti a ruolo, così come ai correlativi giudizi, si applica il criterio della prenotazione a debito delle spese relative al contributo unificato, alle notifiche a richiesta d’ufficio e ai diritti di copia secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 157 del d.P.R. n. 115 del 2002.

- Nell’ambito dei giudizi relativi alla riscossione coattiva delle entrate iscritte a ruolo, laddove l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia dichiarata inammissibile o sia totalmente respinta, a fronte della declaratoria, contenuta in sentenza, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, non vi è titolo per il recupero a carico del concessionario soccombente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente il concessionario è esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo.


Struttura di riferimento

Provvedimento 9 febbraio 2024 - Risposta a quesito relativo a regime fiscale dei procedimenti instaurati da Agenzia delle entrate-riscossione - Rif. prot. DAG n. 246731.E del 7.12.2023; n.255141.E del 20.12.2023 e n.16419.E del 23.01.2024

m_dg.DAG.09/02/2024.0030145.U

 

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile

Ai sig.ri Presidenti delle Corti di appello di
Brescia
Messina
Napoli

 

Oggetto: regime fiscale dei procedimenti instaurati da Agenzia delle entrate-riscossione
Rif. prot. DAG n. 246731.E del 7.12.2023; n.255141.E del 20.12.2023 e n.16419.E del 23.01.2024


Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti volti a chiarire il regime fiscale dei procedimenti promossi dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

In particolare, gli uffici chiedono se:

  1. nelle procedure esecutive attivate da ADER per il recupero delle entrate iscritte a ruolo, trovi ancora applicazione l’art. 157 del d.P.R. n. 115 del 2002 o se debba essere applicato l’art. 158 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, considerato che, con l’art. 22 del d.l. n. 34 del 30 marzo 2023, l’Agenzia delle entrate-riscossione è stata inclusa tra le agenzie fiscali che godono della prenotazione a debito delle spese processuali;
  2. nei procedimenti di appello promossi da ADER, possa trovare applicazione quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quarter, del d.P.R. 115 del 2002.

Dai quesiti sottoposti all’attenzione di questa Direzione generale emerge che le modalità operative seguite dagli uffici giudiziari non sono uniformi, ragion per cui si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

L’articolo 157 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, “in applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, che per la procedura esecutiva attivata dal concessionario per il recupero di tutte le entrate iscritte a ruolo, siano prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notifiche a richiesta d’ufficio e i diritti di copia.

La prenotazione viene eseguita dal concessionario e gli importi da prenotare sono ridotti della metà, secondo quanto previsto dall’art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973; tale ultima disposizione normativa precisa, infatti, che “1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio”.

Dalle norme sopra riportate emerge quindi che il concessionario beneficia della prenotazione a debito di cui all’art. 48 del d.P.R. n. 602/1973 “con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva” mediante ruolo (in tali termini Cass. sez. VI, 29/03/2019, n.8958), nonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 157 d.P.R. n. 115/2002, per qualsiasi procedura di esecuzione forzata attivata per il recupero di tutte le entrate iscritte a ruolo.

Per tali procedimenti le spese prenotate (contributo unificato, spese per le notifiche a richiesta d’ufficio e diritti di copia) sono recuperate dal concessionario/agente della riscossione nei confronti della parte soccombente quando questa non sia il concessionario stesso.

Tale principio, oltre ad essere esplicitato nel citato art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973, è presente anche all’art. 234 d.P.R. n. 115 del 2002, intitolato “Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo”, laddove dispone che: “Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale”.


La disciplina fin qui delineata, a parere di questa Direzione generale, continua a trovare applicazione nei confronti dell’Agenzia Entrate – Riscossione (a) nelle procedure di esecuzione forzata ordinaria o mediante ruolo in cui agisce in qualità di agente della riscossione, per conto degli enti impositori e (b) nei giudizi di cognizione originati dalle medesime procedure, in cui parimenti l’Agenzia agisce (o resiste in giudizio) nell’esercizio “delle funzioni svolte per conto degli enti impositori” (v. in tali termini Cass. sez. trib., 29/10/2020, n. 23874).

Ciò in virtù della natura eccezionale della normativa di che trattasi, relativa a specifici procedimenti (di esecuzione o di cognizione); in via residuale, ossia in ogni altro giudizio di cognizione o nel procedimento esecutivo in cui l’Ader non agisca per conto degli enti impositori (es. contenzioni attivati contro l’ente impositore o subiti dall’ente impositore, eventuali conseguenti procedure esecutive), essa gode oggi della normativa generale in materia di pubbliche amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito di cui all’art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002, per effetto della novella apportata, all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, dall’art. 22 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34.

Tale conclusione, indotta dal principio secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, risulta corroborata anche dalle seguenti considerazioni.


Il sistema di prenotazione a debito previsto dagli articoli 48 d.P.R. n.602 del 1973 e dall’art. 157 del d.P.R. n. 115 del 2002 rappresenta un beneficio riconosciuto dal legislatore in favore del contribuente/debitore esecutato che, all’esito della riscossione o in caso di soccombenza, sarà tenuto al pagamento delle sole spese relative al contributo unificato, alle notifiche a richiesta d’ufficio e al versamento dei diritti di copia, per un valore dimezzato rispetto a quello previsto dalle rispettive norme impositive.

Ciò posto, l’applicazione indiscriminata dell’art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002 anche alle fattispecie già regolate dall’art. 157 d.P.R. n. 115/2002 comporterebbe l’ampliamento del novero e la maggiorazione dell’importo delle spese prenotate a debito (e da recuperare in capo al contribuente/debitore soccombente)[1], oltre all’aggravio, a carico dell’Erario, conseguente all’anticipazione di alcune voci di spesa, non prevista né dall’art. 48 d.P.R. 602/1973 né dall’art. 157 d.P.R. n. 115/2002, bensì dal solo art. 158, comma 2, cit.; il tutto, senza potersi operare alcun dimezzamento degli importi, in quanto non previsto dall’art.158 cit.

Inoltre, l’applicazione indiscriminata dell’art. 158, d.P.R. n. 115/2002 ai processi (esecutivi o di cognizione) promossi da ADER in qualità di concessionario, verrebbe a determinare una disparità di trattamento non solo rispetto agli altri concessionari della riscossione, ai quali invece continuerebbe ad applicarsi il solo art. 157 del testo unico spese di giustizia, ma anche e soprattutto a carico degli stessi contribuenti/debitori che sarebbero diversamente onerati delle spese processuali, a seconda del soggetto incaricato della riscossione.


Come ribadito, infatti, dal richiamato articolo 157 d.P.R. n. 115/2002, la prenotazione a debito delle spese riguarda le procedure esecutive attivate per la riscossione di “tutte le entrate iscritte a ruolo” e non solo di quelle erariali, con la conseguenza che tale regime si estende non solo ad ADER ma a tutti i diversi concessionari incaricati del recupero[2].

Ciò posto per rispondere al primo dei quesiti formulati dagli uffici, questa Direzione generale ritiene che alle procedure esecutive attivate dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riscossione coattiva di tutte le entrate iscritte a ruolo si applichi il criterio della prenotazione a debito delle spese relative al contributo unificato, alle notifiche a richiesta d’ufficio e ai diritti di copia secondo le modalità e i criteri fissati dagli 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 157 del d.P.R. n. 115 del 2002.


Come peraltro già ribadito dalla circolare DAG n. prot. 62754 del 6 maggio 2008, la prenotazione a debito delle spese è curata dal concessionario che si occuperà anche della relativa fase di riscossione; agli uffici giudiziari spetterà invece verificare la corrispondenza delle spese annotate con quelle previste dalle norme di legge e risultanti dagli atti del giudizio.

La citata circolare precisa che “Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall’omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti”.


Per quanto concerne il secondo dei quesiti sopra riportati - e cioè se nei procedimenti di appello promossi da ADER nell’ambito dei giudizi inerenti o originati da procedure di riscossione coattiva delle entrate iscritte a ruolo, possa trovare applicazione il dispositivo di cui all’art. 13, comma 1-quarter, d.P.R. 115/2002 - deve ritenersi che la risposta sia fornita dallo stesso art. 48 d.P.R. n. 602/1973.

In tale articolo si ribadisce infatti che il recupero delle tasse e dei diritti dovuti per gli atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono recuperati “nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario” e che il concessionario ne risponde in proprio solo se abbandona il procedimento di riscossione coattiva per intervenuto pagamento del credito (sorte capitale).

Identico principio si ritiene debba trovare applicazione con riferimento all’articolo 157 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto l’articolo 234 del medesimo testo unico che, come detto, disciplina la riscossione delle spese per la procedura esecutiva attivata dal concessionario per il recupero delle entrate iscritte a ruolo, richiama espressamente l’art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Alla luce di tali considerazioni può quindi affermarsi che, pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo.

Cordialmente.

Roma, 9 febbraio 2024

Il direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] ART. 158 Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse: 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. 2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. 3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

[2] A tale proposito va rammentato che la riscossione mediante ruolo è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 anche alle entrate extratributarie e diverse dalle imposte sui redditi (di cui al d.P.R. n. 602 del 1973), ivi comprese quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, delle regioni, delle province e dei comuni; si riporta il testo degli artt. 17 e 18, d.lgs. n. 46/1999: art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo: Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”; art. 18. Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.