Contributo unificato - Reclamo avverso l’ordinanza di condanna al pagamento di pena pecuniaria, emessa a carico del testimone non comparso – non è dovuto

provvedimento 26 gennaio 2024

Il reclamo avverso l’ordinanza di condanna del testimone al pagamento della pena pecuniaria, per mancata comparizione all’udienza, non è assoggettato ad autonomo contributo unificato né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa generale del citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione.


Struttura di riferimento

Provvedimento 26 gennaio 2024 - reclamo avverso l’ordinanza di condanna del testimone non comparso al pagamento di pena pecuniaria – art.179 c.p.c. – regime fiscale - Rif. Prot. DAG 241356.E del 30.11.2023


m_dg.DAG.26/01/2024.0018537.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania

e, p.c.,

Al sig. Presidente della Corte di appello di Salerno


Oggetto: reclamo avverso l’ordinanza di condanna del testimone non comparso al pagamento di pena pecuniaria – art.179 c.p.c. – regime fiscale
Rif. Prot. DAG 241356.E del 30.11.2023

Con mail acquisita al prot. DAG n. 241356.E del 30.11.2023, codesto Dirigente amministrativo ha chiesto di chiarire se debba essere versato un autonomo contributo unificato nel caso in cui sia proposto reclamo avverso l’ordinanza che condanna il testimone, non comparso all’udienza, al pagamento di una pena pecuniaria, ex art. 255 c.p.c.

Il Dirigente ritiene che sia “dovuto il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia (anticipazione forfettaria dei privati ex articolo 30 T.U. spese di giustizia e, eventuali, diritti di copia)”, trattandosi di reclamo avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione relativa a violazioni processuali civili.


Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

L’art. 255, comma 1, c.p.c. prevede che “Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.”


L’ordinanza che irroga la pena pecuniaria può essere reclamata secondo le modalità stabilite dall’art. 179 c.p.c., a mente del quale “Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pena pecuniaria previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore. L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile. Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.”

Dal tenore della norma appena citata può dedursi che il reclamo proposto contro l’ordinanza che irroga la pena pecuniaria non ha le caratteristiche di “procedimento” autonomo e, pertanto, non può essere assoggettato al pagamento di un ulteriore contributo unificato, diverso da quello già versato per la causa principale.


Secondo l’impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 9, comma 1), infatti, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto “per ciascun grado di giudizio”, ma il reclamo in questione introduce una fase meramente eventuale che si innesta nell’ambito del giudizio già pendente.

Tanto è vero che, a differenza del reclamo avverso il provvedimento cautelare, ex art. 669-terdecies c.p.c., per il quale è prevista la competenza collegiale e del collegio giudicante non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il ricorso proposto avverso l’ordinanza che condanna il testimone, non comparso all’udienza, al pagamento di una pena pecuniaria è deciso dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che si pronuncia con ordinanza non impugnabile, nell’ambito dello stesso procedimento che ha dato origine al provvedimento reclamato.


A parere di questa Direzione generale, dunque, il reclamo avverso l’ordinanza di condanna al pagamento della pena pecuniaria per la mancata comparizione del testimone non è assoggettato ad autonomo contributo unificato rispetto a quello già versato per il procedimento a cui la testimonianza afferisce, né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione.


Si invita il Presidente della Corte di appello di Salerno ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.

Cordialmente.

Roma, 26 gennaio 2024

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo